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Avellino-Napoli: il Giudice Sportivo punisce la società partenopea applicando una straordinaria misura disciplinare

2003-09-24  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Cinque giornate di squalifica al campo della società
Napoli con obbligo di disputare le relative gare a porte chiuse.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 24 settembre 2003

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 22-23-24 settembre 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 13

1) SERIE B TIM

Gare del 20 settembre 2003 – Quinta giornata andata

A scioglimento della riserva contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 22 settembre 2003 n. 10 si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono nei confronti delle Società, in base alle risultanze complete degli atti ufficiali:

Gara Soc. Avellino – Soc. Napoli

Il Giudice Sportivo,

letto il rapporto del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini;

rilevato, in particolare, dalla relazione di quest’ultimo che:

egli riceveva, poco dopo le 19.30, notizia dalle Forze di polizia di incidenti all’esterno della tribuna centrale e della curva nord dello stadio, destinata ai sostenitori del Napoli, per la presenza di numerosi tifosi di detta società i quali tentavano di entrare pur se sprovvisti di biglietto;

direttamente osservava, intorno alle ore 20.00, una situazione di tensione nella curva nord, che si traduceva nell’accensione di un falò e nel lancio di oggetti e fumogeni nel recinto di giuoco;

rilevava, intorno alle 20.15, che un cancello di diretto accesso dalla curva nord al recinto di giuoco era spalancato; un’ambulanza era in movimento mentre un’altra era ferma a bordo  campo, attorniata da appartenenti alle Forze dell’ordine e altre persone in borghese, successivamente individuate quali sostenitori del Napoli;

apprendeva nella circostanza da un funzionario della Questura di Avellino che un tifoso del Napoli aveva subito un grave infortunio per precipitazione dal settore della curva nord;

pochi minuti dopo le 20.30, egli vedeva che dal cancello aperto facevano irruzione in campo una trentina di tifosi del Napoli, armati di spranghe e coperti con passamontagna, i quali si dirigevano verso la scaletta del sottopassaggio di collegamento tra spogliatoi e campo di giuoco ove anch’egli si trovava insieme al Quarto Ufficiale (che dà conferma della circostanza nel suo rapporto);

a causa di tale iniziativa aggressiva, il collaboratore dell’Ufficio Indagini ed il Quarto Ufficiale rientravano precipitosamente verso gli spogliatoi, mentre la Forza pubblica si poneva a presidio della scaletta del sottopassaggio per impedire l’irruzione di detti tifosi nella zona degli spogliatoi;

il collaboratore dell’Ufficio Indagini rilevava che, a seguito dell’aggressione portata contro i poliziotti nella circostanza, un funzionario della Questura di Avellino rimaneva a terra e, dopo essere stato soccorso dai medici di entrambe le società, veniva trasportato in ambulanza all’ospedale;

le Forze dell’ordine presenti informavano il collaboratore dell’Ufficio Indagini che circa duecento tifosi del Napoli avevano invaso il terreno di giuoco, compiendo atti di vandalismo;

poco dopo le 20.50, il collaboratore dell’Ufficio Indagini rientrava sul terreno, sgomberato dai tifosi, e rilevava che lo spazio ricompreso tra la porta del campo di giuoco e la curva nord era costellato di frammenti di servizi igienici, di porte, di sbarre di ferro ed altri oggetti contundenti evidentemente lanciati dalla curva stessa;

in detto frangente il cancello di accesso al campo, situato in detta curva, rimaneva aperto, mentre continuava il lancio di oggetti da parte di tifosi presenti sugli spalti della curva;

intorno alle 21.20, insieme con la terna arbitrale, il collaboratore dell’Ufficio Indagini rilevava i seguenti danni all’impianto: distruzione della rete della porta di giuoco prossima alla curva nord; rottura delle quattro bandierine del corner; rottura della cartellonistica pubblicitaria gettata, con i relativi ferri di sostegno, vicino alla porta di giuoco;

nel medesimo contesto di tempo, riprendeva un fitto lancio di oggetti da parte dei tifosi del Napoli ancora presenti sulle gradinate della curva nord, e lo stesso collaboratore dell’Ufficio Indagini veniva sfiorato da un blocco di significative dimensioni costituito da calcestruzzo e ferro;

più tardi, dopo l’avvenuta comunicazione che la gara non sarebbe stata disputata, il collaboratore dell’Ufficio Indagini effettuava ulteriore verifica dei danni provocati dai tifosi del Napoli all’interno dell’impianto sportivo: distruzione dei servizi igienici; totale scardinamento delle porte di bagni; rottura di vetrate; distruzione degli altoparlanti collocati nel recinto di giuoco;

osserva:

va premesso, in via preliminare, che i comportamenti sopra descritti (quali risultanti dagli atti ufficiali) sono giudicati, in questa sede, esclusivamente sotto il profilo del loro rilievo disciplinare a titolo di responsabilità oggettiva della Società Napoli, rimanendo esclusa ogni valutazione con riferimento alla mancata disputa della gara in programma. Quest’ultimo problema, infatti, costituisce materia della decisione che questo Giudice dovrà emettere a scioglimento della riserva contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 22 settembre 2003, a seguito del preannuncio di reclamo avanzato dalla Società Avellino ai sensi dell’art. 24 comma 5 lett. b) CGS.

Nessun dubbio che il comportamento complessivamente posto in essere dai sostenitori del Napoli integra la fattispecie dell’art. 11, 1° comma CGS, secondo il quale le Società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, se dal fatto derivi comunque un pericolo per l’incolumità pubblica od un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.

E’ sufficiente la lettura dei documenti ufficiali per cogliere che la violenza manifestata da un gruppo, anche numeroso, di tifosi del Napoli ha assunto un carattere di eccezionale gravità: certamente il più elevato che si sia riscontrato – da tempo remoto - all’interno di uno stadio ove era in programma una partita organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti.

In primo luogo – come fatto negativo più eclatante - va ovviamente richiamata l’aggressione alle Forze di polizia che si sono frapposte alla violenza teppistica di questi sostenitori, e sono state aggredite – secondo quanto risulta dagli atti ufficiali – con spranghe.

Si tratta di comportamento che va, purtroppo, sottolineato per il significato straordinariamente riprovevole che esso presenta.

Nessuna giustificazione può essere data alla condotta di chi, approfittando dell’apertura (o, forse, della forzatura) di un cancello di accesso al campo, lo invade e si precipita con il viso coperto da passamontagna per colpire in vario modo i rappresentanti delle Forze dell’ordine, chiamati per dovere d’ufficio a garantire la sicurezza degli spettatori, dei calciatori, dei dirigenti e degli ufficiali di gara.

Certamente non può valere ad attenuare la gravità di tali atti il turbamento per il tragico incidente subito da un tifoso e per gli asseriti ritardi nel soccorso.

Basta il buon senso per comprendere che nessun collegamento può sussistere tra i due fatti.

Chi – ed erano in molti – è entrato, con o senza biglietto, nello stadio portando con sè un passamontagna ed una spranga aveva certamente premeditato di farne un uso violento, nella fattispecie concretizzatosi in danno di poliziotti e carabinieri.

Chi è arrivato allo stadio così "equipaggiato" non poteva certamente nè sapere nè prevedere il tragico infortunio mortale ad un sostenitore, precipitato da una tettoia.

Chi ha aggredito nel modo sopra descritto le Forze di polizia presenti sul campo ha, molto più brutalmente, portato a compimento un disegno di violenza già elaborato, per il quale si era adeguatamente preparato.

In ciò sta, principalmente, l’eccezionale rilevanza negativa del comportamento di questi tifosi del Napoli, che hanno – come risulta ancora una volta dagli atti ufficiali – cagionato lesioni personali ad un funzionario di polizia, che ha dovuto essere ricoverato in ospedale, ed hanno posto a concreto repentaglio l’incolumità fisica di altre persone, aggredite con violenza.

Ma purtroppo questi gesti non sono rimasti isolati: essi hanno rappresentato il culmine di una violenza sistematica ed altrettanto pericolosa che – come emerge dalla descrizione complessiva degli incidenti – si è tradotta nella devastazione di impianti dello stadio, nella distruzione di strutture del campo di giuoco, nel lancio pericolosissimo di oggetti pesanti, ciascuno dei quali avrebbe potuto cagionare lesioni gravissime al malcapitato che ne fosse stato colpito. Basti richiamare in proposito il lancio del blocco di calcestruzzo e ferro, che ha sfiorato il collaboratore dell’Ufficio Indagini, quando era ormai passato molto tempo dall’aggressione ai danni delle Forze di polizia.

Questo costituisce ulteriore dato che connota il quadro generale del comportamento di questi tifosi come straordinariamente grave: la pervicacia che ha caratterizzato il compimento di atti di violenza, susseguitisi in un arco di tempo approssimativamente valutabile nello spazio di ben un’ora e mezza.

Quanto sin qui detto porta, in conclusione, a ribadire che la vicenda in esame perfettamente si inquadra nella fattispecie prevista dall’art. 11, commi 1 e 3 CGS con la conseguente individuazione della sanzione da irrogare alla società, a titolo di responsabilità oggettiva, nella squalifica del campo, non potendo esservi incertezze sul giudizio di particolare gravità degli avvenimenti.

Ma vi è di più, nel caso concreto.

La premeditata violenza in danno delle Forze di polizia; l’opera di distruzione delle strutture dell’impianto sportivo e del terreno di giuoco; il sistematico e prolungato lancio di oggetti pericolosi per l’incolumità delle persone prese a bersaglio: tutte costituiscono, nel loro insieme, ragioni per integrare quei motivi di ordine pubblico in presenza dei quali gli Organi della giustizia sportiva possono disporre che le gare da disputare in campo neutro si svolgano a porte chiuse, ai sensi del 5° comma dell’art. 11 CGS.

Questo giudice è perfettamente consapevole della straordinarietà di tale misura disciplinare, mai applicata per le gare del Campionato Nazionale Professionisti, almeno in tempi recenti ed anche in presenza di condotte violente che avevano comportato a carico di una società la squalifica del campo.

Ma questo giudice è, in pari misura, convinto della straordinarietà nel livello di gravità di fatti violenti, che più sopra è stato sottolineato.

Sussistono tutti i motivi per ritenere che misura adeguata, sia a punire la violenza commessa, sia a prevenirne il ripetersi debba individuarsi in una squalifica del campo della società Napoli con l’ulteriore misura accessoria della disputa della gara a porte chiuse.

Tale misura serve – tra l’altro - ad impedire l’accesso allo stadio di tifosi organizzati per commettere violenza; serve ad attenuare, quantomeno, il rischio di aggressioni in danno delle Forze di polizia; serve, analogamente, ad attenuare il rischio che tifosi sprovvisti di biglietti tentino ugualmente di entrare dentro lo stadio, così creando situazioni di scontro con la polizia, di caos incontrollabile all’interno degli spalti, foriero (come la concreta esperienza ha purtroppo dimostrato) anche di tragici eventi mortali.

E’ sufficiente confrontare la descrizione di quanto commesso dal gruppo di tifosi violenti del Napoli in questa circostanza con la descrizione delle altre vicende che, nelle scorse stagioni sportive, avevano portato ad infliggere una squalifica del campo per cogliere la diversità, sul piano della gravità dei comportamenti, tra l’uno e gli altri accadimenti.

E’ agevole, fatta questa comparazione, comprendere la fondatezza dell’adozione di una misura disciplinare così severa.

Si tratta ora di determinare la durata della sanzione.

Va premesso, per doverosa chiarezza della motivazione, che sarebbe fuorviante un criterio di misura della pena pedissequamente conforme a quello utilizzato nelle precedenti decisioni disciplinari di squalifica del campo. E ciò per un’evidente ragione: nel caso di specie è stata scelta una sanzione che, per tipo e contenuto, si prospetta a priori più severa rispetto alla "semplice" squalifica del campo.

Posta questa doverosa precisazione, si ritiene misura adeguata all’entità di tutti i fatti violenti descritti in premessa la squalifica del campo della società Napoli per sette giornate di gara, da disputare a porte chiuse.

Vanno peraltro considerate alcune circostanze che attenuano l’entità della pena a titolo di responsabilità oggettiva.

In primo luogo, si è trattato di gara in trasferta, cioè in uno stadio rispetto al quale il Napoli non aveva potere concreto di esercitare un ruolo di organizzazione, e quindi anche di predisposizione di forme di controllo operativo sull’accesso degli spettatori.

In secondo luogo, il Napoli aveva comunque assunto un’iniziativa nei giorni precedenti – peraltro del tutto insufficiente rispetto alla violenza organizzata – consistente nella predisposizione di un comunicato inviato alla Società ospitante con richiesta di lettura prima dell’inizio della gara: comunicato destinato ai sostenitori della squadra, che ricorda gli obblighi di correttezza e le sanzioni conseguenti alla loro violazione. Iniziativa comunque positiva, tale da essere valutata come circostanza attenuante della responsabilità oggettiva.

Per contro, nessun rilievo attenuante riveste, ad avviso di questo giudice, la circostanza segnalata dalla società Napoli con lettera del 22 settembre u.s., che lamenta irregolarità circa la vendita da parte della società Avellino di biglietti di ingresso, acquistati da sostenitori del Napoli presso i botteghini dello stadio Partenio. Si tratta, di evidenza, di un dato inconferente rispetto alle condotte violente poste in essere da sostenitori del Napoli e prima descritti.

Del pari, non ha specifico rilievo attenuante la mancanza di gravi precedenti disciplinari della società nel corso della corrente stagione sportiva, considerato il brevissimo arco di tempo intercorso dal suo inizio.

In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si ritiene equo fissare la misura della sanzione in cinque giornate di squalifica del campo della società Napoli con obbligo di disputare le relative gare a porte chiuse.

Tutte le argomentazioni sviluppate in motivazione rendono, infine, evidente – senza necessità di ulteriore disamina sul punto – che nel caso di specie ricorrono quei "motivi di particolare rilievo" che impongono, ai sensi dell’art. 17, comma 1 CGS, l’immediata esecutività di detta sanzione, sin dalla prossima gara prevista in calendario per il Napoli quale società ospitante.

P.Q.M.

Delibera di infliggere alla Società Napoli la squalifica del campo per cinque giornate di gara con ulteriore disposizione che le gare medesime si svolgano a porte chiuse.

Dispone l’immediata esecuzione di detta sanzione con decorrenza dalla prossima gara prevista in calendario per la società Napoli quale società ospitante.

Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli ulteriori provvedimenti di competenza.


Link: http://www.lega-calcio.it/comun/0304/cu69.pdf

2003-09-24 - Fonte: Lega Calcio

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