LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N.
46 DEL 9 settembre 2003A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre
eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
1) SERIE B TIM
Gare del 7 settembre 2003 – Seconda giornata andata
Ascoli-Genoa vedi delibera
Atalanta-Venezia vedi delibera
Catania-Cagliari 0-3
Livorno-Messina vedi delibera
Napoli-Como 0-1
Palermo-Piacenza vedi delibera
Pescara-Fiorentina vedi delibera
Ternana-Verona vedi delibera
Torino-Salernitana vedi delibera
Treviso-Albinoleffe vedi delibera
Triestina-Avellino vedi delibera
Vicenza-Bari vedi delibera
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell’8-9 settembre 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
" " " N.
61) SERIE B TIM
Gare del 7 settembre 2003 – Seconda giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che
seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA`
Ammenda di ? 1.500,00 : alla Soc.
CATANIA per avere suoi sostenitori esposto, nel corso del primo tempo, striscioni di contenuto offensivo nei confronti del Presidente della F.I.G.C. e di tenore ingiurioso nei confronti del Presidente di altra SocietĂ della Lega Nazionale Professionisti.Ammenda di ? 1.500,00 : alla Soc.
NAPOLI per avere suoi sostenitori esposto, durante la gara, uno striscione di contenuto offensivo nei confronti della Lega Nazionale Professionisti; per avere al termine della gara lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica.b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PADALINO Pasquale
(Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.ZEOLI Michele
(Catania): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
MONACO Salvatore
(Catania).PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN
AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
CHIANESE Vincenzo
(Como)CONTI Daniele
(Cagliari)FIRMANI Fabio
(Catania)LORIA Simone
(Cagliari)OLIVE Renato
(Napoli)PEDERZOLI Alex
(Como)PORTANOVA Daniele
(Napoli).Â
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PANTANELLI Armando
(Cagliari).Gara Soc. Ascoli – Soc. Genoa
Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc.
Ascoli ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi del reclamo.Gara Soc. Atalanta – Soc. Venezia
Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc.
Atalanta e della Soc. Venezia ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi dei reclami.Gara Soc. Livorno -Messina
Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc.
Livorno ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi del reclamo.Gara Soc. Palermo – Soc. Piacenza
Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc.
Palermo e della Soc. Piacenza ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi dei reclami.Gara Soc. Pescara – Soc. Fiorentina
Il Giudice Sportivo, ricevuto rituale preannuncio di reclamo da parte della Soc.
Pescara ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione in ordine alla gara medesima all’esito del deposito delle motivazioni del reclamo.Gara Soc. Ternana – Soc. Verona
Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc.
Ternana e della Soc. Verona ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi dei reclami.Gara Soc. Torino – Soc. Salernitana
Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc.
Torino ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi del reclamo.Gara Soc. Treviso – Soc. Albinoleffe
Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc.
Treviso e della Soc. Albinoleffe ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi dei reclami.Gara Soc. Triestina – Soc. Avellino
Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc.
Triestina e della Soc. Avellino ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi dei reclami.Gara Soc. Vicenza – Soc. Bari
Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc.
Vicenza e della Soc. Bari ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi dei reclami.Il Giudice Sportivo:
dott. Maurizio Laudi" " "
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Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla
Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 19 settembre 2003.PUBBLICATO IN MILANO IL 9 SETTEMBRE 2003
IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
Link: http://www.lega-calcio.it/comun/0304/cu46.pdf
2003-09-09 - Fonte: Lega Calcio
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