Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"Lo spirito olimpico esiste ed esisterà sempre, perché il sentimento sportivo non può ridursi a una corsa per la vittoria, senza lealtà e rispetto dell'avversario". - Gabriella Dorio

      

Le ribelli di B hanno deciso: giovedì si gioca

2003-09-09  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Accordo trovato:
a)- 6 (5+1) promozioni dalla B alla A e 4 (3+1) retrocessioni dalla A alla B; Spareggio fra quart'ultima della A e sesta classificata della B: alla perdente indennizzo di 5 milioni di euro.
b)- Nessuna penalizzazione alle squadre non scese in campo domenica.
c)- Divieto di adire la magistratura ordinaria punito con almeno 3 punti di penalizzazione.

L

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 9 settembre 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre

eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B TIM

Gare del 7 settembre 2003 – Seconda giornata andata

Ascoli-Genoa vedi delibera

Atalanta-Venezia vedi delibera

Catania-Cagliari 0-3

Livorno-Messina vedi delibera

Napoli-Como 0-1

Palermo-Piacenza vedi delibera

Pescara-Fiorentina vedi delibera

Ternana-Verona vedi delibera

Torino-Salernitana vedi delibera

Treviso-Albinoleffe vedi delibera

Triestina-Avellino vedi delibera

Vicenza-Bari vedi delibera

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell’8-9 settembre 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 6

1) SERIE B TIM

Gare del 7 settembre 2003 – Seconda giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che

seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA`

Ammenda di ? 1.500,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori esposto, nel corso del primo tempo, striscioni di contenuto offensivo nei confronti del Presidente della F.I.G.C. e di tenore ingiurioso nei confronti del Presidente di altra SocietĂ  della Lega Nazionale Professionisti.

Ammenda di ? 1.500,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori esposto, durante la gara, uno striscione di contenuto offensivo nei confronti della Lega Nazionale Professionisti; per avere al termine della gara lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PADALINO Pasquale (Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZEOLI Michele (Catania): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

MONACO Salvatore (Catania).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN

AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CHIANESE Vincenzo (Como)

CONTI Daniele (Cagliari)

FIRMANI Fabio (Catania)

LORIA Simone (Cagliari)

OLIVE Renato (Napoli)

PEDERZOLI Alex (Como)

PORTANOVA Daniele (Napoli).

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

PANTANELLI Armando (Cagliari).

Gara Soc. Ascoli – Soc. Genoa

Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc. Ascoli ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi del reclamo.

Gara Soc. Atalanta – Soc. Venezia

Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc. Atalanta e della Soc. Venezia ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi dei reclami.

Gara Soc. Livorno -Messina

Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc. Livorno ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi del reclamo.

Gara Soc. Palermo – Soc. Piacenza

Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc. Palermo e della Soc. Piacenza ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi dei reclami.

Gara Soc. Pescara – Soc. Fiorentina

Il Giudice Sportivo, ricevuto rituale preannuncio di reclamo da parte della Soc. Pescara ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione in ordine alla gara medesima all’esito del deposito delle motivazioni del reclamo.

Gara Soc. Ternana – Soc. Verona

Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc. Ternana e della Soc. Verona ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi dei reclami.

Gara Soc. Torino – Soc. Salernitana

Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc. Torino ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi del reclamo.

Gara Soc. Treviso – Soc. Albinoleffe

Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc. Treviso e della Soc. Albinoleffe ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi dei reclami.

Gara Soc. Triestina – Soc. Avellino

Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc. Triestina e della Soc. Avellino ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi dei reclami.

Gara Soc. Vicenza – Soc. Bari

Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti ufficiali; ricevuto tempestivo preannuncio di reclamo da parte della Soc. Vicenza e della Soc. Bari ex art. 24 comma 5 lettera b) CGS; riserva ogni decisione di propria competenza relativamente alla gara medesima allo scadere del termine per il deposito dei motivi dei reclami.

Il Giudice Sportivo: dott. Maurizio Laudi

" " "

_________________________________________

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 19 settembre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 SETTEMBRE 2003

IL PRESIDENTE

Adriano Galliani


Link: http://www.lega-calcio.it/comun/0304/cu46.pdf

2003-09-09 - Fonte: Lega Calcio

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