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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"Quando sei in una squadra, quando vivi in un ambiente, quella è la tua maglia. E cerchi sempre e comunque di onorarla." - Roberto Baggio

      

Comunicato stampa dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (ANMA).

2003-09-05  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Competenza funzionale e Tar

L

L’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, in relazione agli articoIi comparsi sui maggiori quotidiani nazionali, che qualificano il provvedimento normativo approvato ieri dai Consiglio dei Ministri come decreto ‘anti-Tar o cancella- Tar ritiene dì dover precisare:

1- Il decreto legge non solo non cancella i Tribunali amministrativi regionali, ma afferma espressamente la loro giurisdizione esclusiva, in materia di provvedimenti emessi dagli organi della giustizia sportiva, con esclusione delle controversie di carattere strettamente tecnico sportivo;

2- L’attribuzione di una competenza funzionale al Tar del Lazio non può essere considerata come un segno di sfiducia nei confronti degli altri TAR ma risulta l’applicazione di un criterio generale previsto dall’art 3 della legge 1034 /71 (istitutiva dei Tar), già utilizzata con riguardo ai provvedimenti dell’Autorità garante della Concorrenza e del mercato e dell’Autorità delle Telecomunicazioni. La previsione di un criterio di competenza funzionale ha una ragione meramente pratica, come dimostra l’individuazione nel Tar Lombardia, sede dell’Autorità, quale giudice funzionalmente competente a decidere su tutti i provvedimenti dell’energia e del Gas;

3- Il sospetto della mancanza d’imparzialità dei tribunali amministrativi regionali, sollevato in questi giorni in alcune dichiarazioni apparse sulla stampa, deve essere assolutamente respinto, essendo privo di qualsiasi riscontro. Infatti le decisioni degli organi di giustizia amministrativa di primo grado sono confermate o non appellate per il 90% circa dei ricorsi definiti.

4- Con riguardo infine alle polemiche giornalistiche secondo le quali la giustizia amministrativa avrebbe invaso campi riservati agli organi di disciplina sportiva, si deve ribadire, che giudici, di fronte ad ogni ricorso presentato non hanno la disponibilità della controversia, ma hanno l’obbligo discendente dalla legge, di decidere con ogni provvedimento cautelare ed esecutivo previsto dalla disciplina processuale.

Roberto Pupilella, responsabile dell’ufficio stampa dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (n. c 3391425184). r.pupilella@giustizia-amministrativa.it

2003-09-05 - Fonte: ANMA

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