Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"Durante ogni allenamento, qualunque sia il tuo sport, ti senti distrutto perché in ogni allenamento devi andare oltre quello che sul momento ti sembra il tuo limite: tu cominci a correre, a scattare a calciare e dopo un po' ti sembra di aver esaurito ogni energia, mentre hai solo esaurito quello che io chiamo "primo fiato". A quel punto bisogna sforzarsi per superare la piccola crisi che sembra bloccarti, per arrivare al "secondo fiato": che ovviamente arriva solo dopo qualche minuto di sofferenza. Quando l'allenatore dà lo stop senti il cuore che batte vertiginosamente, sembra che debba scoppiarti nel petto: devi riuscire a ricondurlo al suo ritmo normale in meno di due minuti; se non ci riesci è meglio che apri una tabaccheria o tenti di diventare Presidente del Consiglio: vuol dire che hai sbagliato mestiere". - Johan Cruijff

      

L'Atalanta pronta a chiedere i danni.

2003-08-26  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

In effetti il caso e' proprio semplice, non c'e' nemmeno questione giuridica...

26/08/2003 h 12:00
Comunicato Stampa 26/08/2003:

L’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a., nell’ambito dei procedimenti pendenti avanti a C.O.N.I. e F.I.G.C., informa di aver ricevuto dal CONI una comunicazione, prot. 1598 del 22/08/2003, con la quale detto organismo informa circa “la necessità al momento di soprassedere da ogni pronuncia sugli esposti presentati”.

Immediatamente, in data odierna, la scrivente società, con l’assistenza dell’Avv. Mattia Grassoni del Foro di Bologna, ha presentato ulteriore esposto-diffida al CONI, agli organi collegiali dello stesso ed al Ministero dei Beni Culturali, sottolineando come il Presidente della FIGC, Dott. Franco Carraio, al termine del Consiglio Federale del 20 agosto u.s., abbia dichiarato “il Capo dell’Ufficio Indagini, Italo Pappa, ci ha fornito una dettagliata documentazione che ha tolto ogni dubbio: ci ha assicurato che le fideiussioni erano evidentemente non autentiche, le società erano in buona fede e le fideiusiioni erano comunque state presentate entro il termine inderogabile di scadenza del 28 luglio alle ore 19.00” (Il Sole 24 Ore del 23 agosto 2003, articolo firmato da Gianni Dragoni). Peccato che il Gen. Italo Pappa, avanti alla Giunta Nazionale del CONI, nell’audizione del giorno successivo, 21 agosto 2003, abbia precisato: “Io non ho mai detto che le fideiussioni erano state presentate nei termini” (Cfr. sempre Il Sole 24 Ore del 23 agosto 2003)!!!

Appare, quindi, definitivamente certo che il termine inderogabile di cui al C.U. n. 151/A del 28 aprile 2003 non è stato rispettato né dalla S.S. Napoli Calcio S.p.a., né dalla A.S. Roma S.p.a..

Addirittura i massimi responsabili amministrativi di quest’ultima hanno a più riprese confermato tale circostanza, sostenendo, per bocca del Direttore Generale, Sig. Franco Baldini: “La Roma era convinta di aver assolto a qualsiasi obbligo per l’iscrizione al campionato già il 22 luglio, ma ci è stato detto di no. Il 29 ci siamo presentati DI NUOVO DI FRONTE ALLA Co.Vi.So.C……” (Gazzetta dello Sport, 09/08/2003, pag. 11, articolo a firma Alessandro Catalano). Infine, il Presidente del Collegio Sindacale dell’A.S. Roma S.p.a., Dott. Franco Rotunno, ha affermato che: “gli atti il 28 non erano pronti, hanno rinviato al giorno dopo” (Repubblica, 20 agosto 2003, articolo firmato da Elsa Vinci).

Non veritiere, quindi, sono le affermazioni del Presidente Federale, Dott. Franco Carraio, dallo stesso pronunciate in conferenza stampa il 20 agosto 2003, radicalmente smentite tanto dal Capo dell’ Ufficio Indagini della FIGC, quanto dai dirigenti della stessa A.S. Roma S.p.a..

L’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a., nella situazione attuale, a differenza del CONI, contesta e si oppone all’autonomia della F.I.G.C., in quanto esercitata nel suddetto modo, non ritenendo ammissibile alcuna sospensione del giudizio da parte del CONI, come disposta con nota n. prot. 1598 del 22/08/2003, alla luce della delibera di cui al C.U. n. 56/A del 20/08/2003.

Non possono certamente soddisfare le conclusioni a cui è giunto l’Ufficio Indagini della Federcalcio al termine del lavoro svolto, né alcun soggetto dell’ordinamento sportivo può accettare e considerare conclusa l’indagine all’esito della consegna del rapporto del 20 agosto u.s.!!!

Si fa, altresì, presente che la scrivente società in data 19 agosto ha avanzato alla F.I.G.C. domanda di autorizzazione alla deroga alla clausola compromissoria, rimasta ad oggi priva di riscontro.

Alla luce del comportamento posto in essere dalla F.I.G.C., nella funzione di applicazione delle vigenti norme dell’ordinamento di settore, palese appare la responsabilità di tale organismo, con conseguente maturazione del diritto al risarcimento del danno in favore dell’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a..

La F.I.G.C. è responsabile, e tenuta, a risarcire il danno, per non aver correttamente fatto rispettare il C.U. n. 151/A del 28 aprile 2003 nei confronti di Napoli e Roma; ma lo è, ancor di più, nell’aver concesso un nuovo termine a detti Clubs, mentre quello del 28 luglio era da considerarsi incontestabilmente perentorio, onde provvedere alla presentazione di nuove garanzie fideiussorie, in luogo a quelle false e contraffatte, depositate il 29 luglio 2003, quindi oltre il termine di scadenza.

Parimenti, il CONI, per quanto tempestivamente e ripetutamente investito della questione attraverso esposti e memorie depositate dalla scrivente e da altre società, ha dapprima rimesso ogni valutazione all’organo interno della FIGC, mentre oggi, nella lettera del 22 agosto 2003, prot. 1598, comunica “al momento la necessità di soprassedere da ogni pronuncia sugli esposti presentati”.

Questa non è la vigilanza ed il controllo che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ai sensi del D.Lvo 242/99 e dello Statuto, deve adottare in maniera tanto delicata e fondamentale nella vita di una F.S.N., quale il corretto adempimento delle prescrizioni economico finanziarie da parte dei Clubs affiliati!!!

Il CONI, nella sua funzione indubbiamente pubblicistica, non intervenendo né vigilando, consente, in questo modo, a società sportive non aventi titolo di essere ammesse ai campionati di competenza, usufruendo di finanziamenti e denaro pubblico, con ogni conseguente apprezzabilità e rilevanza di siffatto comportamento in ambito di responsabilità amministrativa e penale.

L’Atalanta, conclusivamente, risulta parte offesa in ogni atto compiuto, od omesso, per quanto dovuto, da parte della F.I.G.C., C.O.N.I., e loro organi interni, e comunica che, in caso di mancato riconoscimento dei propri diritti, promuoverĂ  ogni azione  a tutela del proprio patrimonio e della propria immagine.

 

Atalanta Bergamasca Calcio

Il Presidente del C.d.A.

2003-08-26 - Fonte: Atalanta

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