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La delibera della Giunta Nazionale del Coni sul caso Catania

2003-07-07  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Anno XXIX - n. 150
La 901ª Giunta Nazionale



R

Roma, 7 luglio 2003

(agc) - Si è tenuta oggi al Foro Italico la 901^ riunione della Giunta Nazionale del CONI, convocata in via d'urgenza per prendere in esame i recenti sviluppi del "caso Catania". Presenti alla riunione il presidente Petrucci, i vicepresidenti Grandi e Bianchedi, i membri Malagò, Marchioni, Melai, Nizzola, Ottoz, Pigozzi ed il segretario generale Pagnozzi. Al termine della riunione è stata assunta la seguente delibera:

LA GIUNTA NAZIONALE

- RIBADITA, quale cardine imprescindibile per la vita dell'ordinamento sportivo, la sua autonomia ed in particolare quella della giustizia sportiva che prevede idonee ed imparziali procedure atte a garantire a tutti gli affiliati e tesserati procedimenti che assicurano un omogeneo giudizio attraverso la istituzione degli organi federali di giustizia;

- VISTA la propria precedente delibera n. 244 del 1 luglio 2003;

- RILEVATO che con l'adozione della detta delibera il CONI ha indicato - nell'ambito dei propri poteri di vigilanza - alla F.I.G.C la concreta l'attività da porre in essere, con la massima sollecitudine, rimuovendo i provvedimenti adottati al di fuori delle competenze degli organi federali aventi funzioni giustiziali riportando, altresì, la situazione in termini di piena legittimità;

Ai fini di cui sopra e nei limiti suddetti, il CONI affida l'incarico professionale di costituirsi nel predetto ricorso al Consiglio di Stato all'avv. Alberto Angeletti.

- CONSIDERATO che il potere di vigilanza del CONI sulle Federazioni Sportive Nazionali si realizza attraverso attività di controllo, acquisizione di atti e documenti, nonché interventi con rilievi e segnalazione di situazioni considerate irregolari ma che, secondo quanto previsto dalle leggi e statuti, detto potere non può invadere l'autonomia organizzativa e di gestione, in particolare sportiva, delle Federazioni stesse;

- RIBADITO che, alla luce di quanto sopra detto, la delibera 244 del 2003, non ha in alcun modo eluso i provvedimenti cautelari formatisi sulla vicenda, ma ha concretizzato i poteri di vigilanza del CONI, indicando i provvedimenti da porre in atto da parte della F.I.G.C.;

- VISTO il comunicato ufficiale n. 4/A del 2 luglio 2003 e rilevato che il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha assegnato alla Società Calcio Catania SpA due punti in più nel campionato di serie B al termine della stagione sportiva 2002/2003 e conseguentemente la Società è stata ammessa in forza della decisione della Commissione d'Appello Federale al compimento degli adempimenti per l'iscrizione al detto campionato;

- CONSIDERATO che il provvedimento adottato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. è stato interpretato con la richiamata ordinanza del TAR per la Sicilia - Catania n. 1145/03 come elusivo del giudicato e che, pertanto, appare opportuno invitare la F.I.G.C. a chiarire, nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore, la riammissione del Calcio Catania SpA nel Campionato di Serie B stagione 2003/2004, ferma restando ovviamente l'autonomia tecnica e organizzativa della Federazione nello stabilire le formule dei Campionati ed il diritto di soggetti affiliati e tesserati di ricorrere a tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento sportivo a tutela dei propri interessi;

- CONSIDERATO che il CONI ha sin qui adempiuto pienamente e tempestivamente a tutti i compiti di vigilanza e controllo nell'ambito delle proprie competenze, si ritiene di dover comunicare al Ministero vigilante l'attività sin ora posta in essere, dichiarando ogni disponibilità al pieno adempimento di ogni eventuale propria ulteriore incombenza;

- RITENUTO, altresì, che a seguito dell'evolversi della questione, nonché dei provvedimenti giudiziali adottati in concomitanza con l'attività posta in essere dal CONI, appare opportuno rimettere al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e alle Autorità competenti tutti i predetti atti e provvedimenti per ogni opportuna valutazione.

DELIBERA


1. Di ribadire che il CONI - attraverso l'adozione della delibera 244 del 1° luglio 2003 - ha con prontezza svolto la propria attività di vigilanza sulla F.I.G.C., imponendo alla stessa gli adempimenti necessari per ricondurre la questione in termini di legittimità, esercitando pienamente le proprie competenze di intervento e di esecuzione sulla questione.

2. Di invitare, in ogni caso, la F.I.G.C. a chiarire, nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore, la riammissione senza condizioni del Calcio Catania SpA al Campionato di serie B stagione 2003/2004, fatti salvi, ovviamente, l'autonomia tecnica e organizzativa della Federazione nello stabilire le formule dei Campionati ed il diritto di soggetti tesserati ed affiliati di ricorrere a tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento sportivo a tutela dei propri interessi.

3. Di ribadire la piena autonomia dell'Ordinamento Sportivo ed in particolare della Giustizia Sportiva che costituisce strumento idoneo ad assicurare un omogeneo giudizio nelle controversie degli affiliati e tesserati.

4. Al fine di valutare l'attività sin qui svolta, tutti gli atti posti in essere dal CONI vengono subito rimessi al Ministero vigilante, dichiarando ogni disponibilità di adempimento e di intervento.

La Giunta dà , altresì, mandato al Segretario Generale affinché gli atti di cui al punto precedente, nonché tutti i provvedimenti adottati dal TAR del Sicilia - Sezione staccata di Catania, vengano rimessi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nonché alle Autorità competenti, per ogni opportuna valutazione sui provvedimenti adottati e sul rispetto da parte di qualsiasi soggetto delle funzioni e competenze nell'ambito della controversia.


Link: http://www.coni.it/coni/agc/frame_rs.html

2003-07-07 - Fonte: Coni

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