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Per soddisfare le numerose richieste degli operatori del diritto, aumentate negli ultimi giorni anche a seguito delle note vicende calcistiche, Vi trasmetto la nota predisposta in occasione dell'aggiornamento del Regolamento della Camera di Concilazione e Arbitrato per lo Sport del CONI.

Distinti saluti.

Dott. Marco Arpino
Segretario della Camera di Concilazione e Arbitrato per lo Sport del CONI

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Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

 

IL SEGRETARIO                                                                                              Roma, 4 giugno 2003

 

Prot.n. AA.GG./477

 

 

 

Oggetto:           Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

1. Premessa

 

L'art.12 del Nuovo Statuto del CONI ha istituito la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Camera), introducendo una novità assoluta nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale, fino ad allora privo di un organo di garanzia e di giustizia, ispirato al rispetto di principi di terzietà, autonomia e indipendenza, che potesse altresì assicurare sia procedimenti giurisdizionali più celeri sia la riduzione del numero delle controversie sottoposte alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria statuale.

Con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1188 del 1° agosto 2001, e successive modifiche ed integrazioni apportate in data 03.06.2003, in attuazione di quanto previsto appunto dall'articolo 12 dello Statuto del CONI, è stato approvato il Regolamento della Camera.

La Camera si è insediata il 18 settembre 2001 ed ha complessivamente svolto un’attività assai vigorosa, che ha coinvolto circa 180 attori sportivi (20 tra Federazioni  sportive, Discipline associate ed Enti di promozione sportiva e 160 tra tesserati, affiliati e licenziati):

 

- funzione consultiva    10 procedimenti              5 pareri                             5 richieste inammissibili;

- funzione conciliativa  147 procedimenti 63 conclusi e 17 in corso   67 richieste inammissibili;

- funzione arbitrale        14 procedimenti 12 conclusi e 2 in corso

 

2. Composizione

·         La Camera, nominata dal Consiglio Nazionale del CONI su proposta della Giunta Nazionale, è formata da quattro componenti fissi, tra cui il Presidente, e dai membri dell’Elenco di esperti in materia giuridica e sportiva, non superiore a trenta. I componenti e gli esperti sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i docenti universitari in materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti avanti le supreme corti. L'incarico di componente e di esperto è incompatibile con cariche rivestite in seno a organi elettivi o giurisdizionali di Federazioni sportive nazionali, Discipline associate o Enti di promozione sportiva.

3. Funzioni

·         La Camera ha funzioni consultive, di conciliazione e di arbitrato;

·         i pareri emessi dalla Camera - non vincolanti - possono essere richiesti in ordine a questioni giuridiche in materia sportiva, con esclusione di quelle aventi natura tecnico-sportiva;

·         la Camera, in relazione alle funzioni di conciliazione e di arbitrato, ha competenza con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale, ovvero una Disciplina sportiva associata, ovvero un Ente di promozione sportiva a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale;

·         sono escluse dalle competenze della Camera le controversie di natura tecnico disciplinare che comportano l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni ovvero le controversie per violazione delle norme antidoping;

·         restano altresì escluse dalla competenza della Camera tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, ovvero delle Discipline sportive associate, ovvero degli Enti di promozione sportiva;

·         è obbligatorio il tentativo di conciliazione prima dell'instaurazione di un procedimento arbitrale.

4. Funzione consultiva

·         I pareri emessi dalla Camera - in ordine a questioni giuridiche in materia sportiva, con esclusione di quelle aventi natura tecnico-sportiva - possono essere richiesti da:
     - il Presidente, il Segretario generale, la Giunta Nazionale ed il Consiglio Nazionale del CONI;
     - una Federazione sportiva nazionale;
     - una Disciplina sportiva associata;
     - un Ente di promozione sportiva.

·         Su incarico del Presidente, il parere viene predisposto da un collegio formato da tre componenti della Camera o dell'Elenco degli esperti ovvero da un singolo componente. Prima della sua formale adozione, lo schema di parere viene sottoposto ai Componenti della Camera. Qualora almeno tre di questi ultimi lo richiedano, la questione viene devoluta alla Camera in seduta plenaria.

·         Inoltre, la Camera esprime il proprio parere alla Giunta Nazionale sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Federazioni sportive nazionali in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive.

5. Funzione conciliativa

·         Nel procedimento di conciliazione la controversia è sottoposta alla Camera dai soggetti interessati con istanza da presentare entro 60 giorni dalla data di conoscenza dell'atto contestato. Lo scopo della procedura di conciliazione è quello di favorire la composizione amichevole di controversie in tempi brevi e con costi contenuti attraverso l'intervento di Conciliatori. Il Conciliatore per ciascuna controversia è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti della Camera stessa o dell'elenco degli esperti previsto dallo Statuto del CONI e, dopo l'accettazione, il suo nominativo viene comunicato alle parti a cura della Segreteria della Camera. Le parti devono presentarsi all'incontro di conciliazione e partecipare in buona fede al tentativo di conciliazione; possono dichiarare di voler abbandonare la procedura ove si convincano che questa non abbia prospettive di successo. La parte che desideri ricorrere alla procedura di conciliazione sottopone alla Camera la propria istanza di conciliazione, depositata in originale più 3 copie presso la Segreteria della Camera, e ne invia copia alla controparte.

·         L'istanza contiene le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare: denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante delle persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori; breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile; indicazione delle norme statutarie o delle clausole contrattuali che consentono il ricorso alla conciliazione; documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione alla controparte.

·         Contestualmente all'istanza e a pena di improcedibilità deve essere effettuato il versamento dei diritti amministrativi (? 1.500 per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale; ? 750 per tutte le altre questioni). Entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza di conciliazione, la controparte ha facoltà di depositare una memoria documentata a sostegno delle sue ragioni, inviandone copia alla parte istante; entro tale termine deve altresì versare i diritti amministrativi da essa dovuti di cui sopra (se la controparte è una Federazione Sportiva gli importi a carico di essa sono rispettivamente fissati in ? 300 per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale; ? 150 per tutte le altre questioni).

·         Le somme da corrispondere per i diritti amministrativi devono essere versate presso: BNL AGENZIA 6309; C/C 200559 - CONI ATTESA REVERSALE; COD. ABI 01005 - COD. CAB 03309; causale del versamento: "Diritti amministrativi Camera CONI". Al riguardo le parti dovranno specificare nella causale anche il procedimento di riferimento.

·         Le parti sono invitate ad uno o più incontri di conciliazione di regola presso la sede della Camera. Gli incontri sono condotti senza alcuna formalità procedurale, sentendo le parti separatamente e congiuntamente, in modo da favorire la ricerca di una soluzione amichevole della controversia. L'accordo ove raggiunto tra le parti viene formalizzato per iscritto e firmato dalle parti stesse e dal Conciliatore. Le parti sono obbligate a dare esecuzione all'accordo nei termini stabiliti dallo stesso. In caso di mancato accordo tra le parti, entro 60 giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione, la procedura è dichiarata estinta. L'insuccesso della procedura di conciliazione non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti; le dichiarazioni delle parti e quanto verificatosi nel corso di tale procedura non potranno essere utilizzati in eventuali procedure arbitrali né potranno essere utilizzati per altri fini. Il Conciliatore può non sottoscrivere il verbale di conciliazione, dandone motivata comunicazione scritta alle parti, ovvero apporvi le sue osservazioni, qualora ritenga che l'accordo non sia conforme a norme di diritto o a norme e usi dell'ordinamento sportivo nazionale o internazionale o ai principi di etica sportiva e di equità.

6. Funzione arbitrale

·         La procedura arbitrale può avere corso solo dopo l'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione. L'istanza di arbitrato deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di chiusura della procedura di conciliazione.

·         Salvo diverso accordo tra le parti, la procedura arbitrale ha natura rituale e gli arbitri decidono applicando le norme di diritto nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

·         La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale deve far pervenire alla Camera e alla controparte una istanza di arbitrato sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura. Fermo restando quanto indicato per la conciliazione, l'istanza deve contenere l'indicazione della previsione statutaria che consente il ricorso all'arbitrato ovvero la copia dell'atto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale; gli estremi del tentativo di conciliazione rimasto senza esito; nomina dell'arbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta. La parte attrice deve, a pena d'improcedibilità dell'istanza, versare alla Segreteria della Camera i diritti amministrativi (? 2.000 per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale; ? 1.000 per tutte le altre questioni; detti importi sono a carico anche della parte convenuta). Le modalità di versamento sono quelle richiamate nel procedimento di conciliazione. L'istanza di arbitrato deve essere depositata in originale più 3 copie presso la Segreteria della Camera; unitamente alla istanza, la parte attrice deve allegare documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione dell'istanza alla controparte e l'avvenuto versamento dei diritti amministrativi. La parte convenuta, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero nel termine più breve fissato dal Presidente della Camera in caso di urgenza, può far pervenire alla Camera e alla controparte la propria risposta, contenente gli stessi elementi richiamati per la parte attrice atti alla difesa ed eventuale domanda riconvenzionale, nonché nomina dell'Arbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta. La risposta deve essere depositata in originale più 3 copie presso la Segreteria della Camera; unitamente alla risposta, deve essere allegata documentazione probatoria dell'avvenuta comunicazione della risposta alla controparte e dell'avvenuto versamento dei diritti amministrativi. Al riguardo si ricorsa che l'art.9.2 del Regolamento dispone che entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, la parte convenuta deve versare i diritti amministrativi da essa dovuti.

·         Le controversie sottoposte ad arbitrato sono decise da un collegio di tre Arbitri o da un Arbitro unico quando, alternativamente, le parti l'abbiano congiuntamente nominato ovvero quando le parti ne abbiano richiesto la nomina alla Camera. Gli Arbitri sono individuati all’interno dei componenti della Camera e dell’Elenco degli esperti.

·         Quando le parti giungano ad una transazione prima che si costituisca l'organo arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento. Se la transazione interviene dopo la nomina dell'organo arbitrale, quest'ultimo redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo.

·         Gli onorari e le spese del procedimento sono deliberati dall'organo arbitrale, nell'ambito dei limiti fissati in una Tabella, annessa al Regolamento della Camera, stabilita e rivista periodicamente dalla Giunta Nazionale del CONI. Prima dell'emissione del lodo definitivo, l'organo arbitrale trasmette alla Camera un progetto di quantificazione degli onorari e spese di procedimento, eventualmente motivandolo; la Camera emette al riguardo un parere al quale l'organo arbitrale deve attenersi.

7. Sanzioni

·         Salvo il diritto ad ogni azione competente alle parti, qualora ad una decisione, in un arbitrato o in un accordo conciliativo, non sia data esecuzione nel termine di un mese dalla data di verbalizzazione o nel termine fissato dagli arbitri o dai conciliatori, la Segreteria della Camera, su richiesta della parte interessata, invita l'altra parte ad adempierla entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della diffida. Scaduto detto termine senza che la parte intimata abbia adempiuto è data notizia con pubblicazione; inoltre il nome dell'inadempiente è comunicato alle autorità sportive interessate per i provvedimenti di loro competenza. Salvo il diritto ad ogni azione competente ai creditori, il presente articolo si applica anche nei confronti delle parti che si rendessero inadempienti al pagamento dei diritti, onorari e spese di procedimento.

8. L'Ufficio di Segreteria della Camera

·         E' istituito presso il CONI l’Ufficio di Segreteria della Camera (Segreteria), cui è preposto un Segretario nominato dalla Giunta Nazionale del CONI. Il Segretario deve essere persona di comprovata qualificazione professionale ed esperienza nel settore. La Segreteria assiste e coadiuva la Camera e il suo Presidente, e ne attua le direttive, svolgendo tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti dal Regolamento.

Il sito ufficiale del CONI (www.coni.it/coni/arbitrato.html ) offre, inoltre, ulteriori informazioni su:

 

-          Composizione della Camera;

-          Regolamento della Camera con Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese;

-          Elenco Esperti;

-          Accordi conciliativi;

-          Lodi arbitrali;

-          Pareri;

-          Modulistica;

-          F.A.Q.

 

La Segreteria (orario per le relazioni con il pubblico lun-ven 9.00-13.00) è attiva ai seguenti recapiti:

 

E-mail: camera@coni.it
tel. 06 36857801; 06 36857802; Fax 06 36857104

Personale addetto: Signor Rodolfo Russo; Signora Monica Di Laurenzi

Indirizzo: C.O.N.I. - Stadio Olimpico Curva Sud - 1° piano Stanza n. 131 - 00194 Roma

 


 
IL SEGRETARIO

          (Dott. Marco Arpino)


Link: http://www.coni.it

2003-07-04 - Fonte: Coni

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