• per violazione degli artt. 3 e 4 commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva:
Antonio MATARRESE, Vice Presidente della Lega Nazionale Professionisti, per aver reso dichiarazioni lesive della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito della Federazione
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• per violazione degli artt. 3, comma 1, 4, comma 3, e 16, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva:
Luciano GAUCCI, presidente della societĂ A.C. PERUGIA S.p.a., per aver reso dichiarazioni gravemente lesive della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito della Federazione e per aver insinuato dubbi sul corretto svolgimento del campionato.
per violazione degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 4, e 16, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilitĂ oggettiva e diretta:
A.C. PERUGIA S.p.a.
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• per violazione degli artt. 3, comma 1, 4, comma 3, e 16, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva:
Enrico PREZIOSI, presidente della societĂ COMO CALCIO S.p.a., per aver reso dichiarazioni gravemente lesive della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito della Federazione e per aver insinuato dubbi sul corretto svolgimento del campionato.
per violazione degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 4, e 16, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilitĂ oggettiva e diretta:
COMO CALCIO S.p.a