Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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"È la ripetizione delle affermazioni che ti porta a crederci. E quella credenza si trasforma poi in una convinzione profonda, e le cose cominciano ad accadere". - Muhammad Alì

      

Lega Calcio: comunicato ufficiale n. 358 del 30 giugno 2003 (Rapporti economici fra soc. e tesserati)

2003-07-04  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Rapporti economici per l'anno sportivo 2003/2004 fra le società della Lega Nazionale Professionisti ed i loro tesserati.

F

F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 358 del 30.6.2003

RAPPORTI ECONOMICI PER L’ANNO SPORTIVO 2003/2004 FRA LE

SOCIETÀ DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI ED I LORO

TESSERATI

Ai sensi della vigente normativa, nonché degli accordi raggiunti con le Associazioni di categoria per quanto previsto dalla Legge 23/03/1981 n. 91, si trascrivono qui di sotto le norme relative ai rapporti economici tra le Società ed i tesserati per la stagione sportiva 2003/2004.

PARAGRAFO 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI

Compenso globale annuo lordo

I calciatori professionisti tesserati per la Società della Serie A e B hanno diritto di percepire dalla Società di appartenenza un compenso globale annuo lordo, liberamente convenuto fra le parti, nel rispetto della normativa vigente.

Il compenso annuo lordo non potrà, in ogni caso, essere inferiore alle seguenti misure:

SERIE A

- Calciatore professionista Euro 26.077,00

- Addestramento tecnico Euro 11.913,00

SERIE B

- Calciatore professionista Euro 22.524,00

- Addestramento tecnico Euro 10.254,00

PARAGRAFO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLENATORI

Le Società devono corrispondere agli allenatori un compenso globale annuo lordo non inferiore alle misure sottoindicate per ciascuna categoria:

SERIE A

- Allenatore della prima squadra Euro 25.943,00

- Allenatore in seconda Euro 10.152,00

SERIE B

- Allenatore della prima squadra Euro 20.867,00

- Allenatore in seconda Euro 9.024,00

I suddetti minimi non si applicano nei confronti degli allenatori delle squadre minori.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 GIUGNO 2003

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Giorgio Marchetti Adriano Galliani


Link: http://www.lega-calcio.it/comun/0203/cu358.pdf

2003-07-04 - Fonte: Figc

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