F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N.
358 del 30.6.2003RAPPORTI ECONOMICI PER L’ANNO SPORTIVO 2003/2004 FRA LE
SOCIETÀ DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI ED I LORO
TESSERATI
Ai sensi della vigente normativa, nonché degli accordi raggiunti con le Associazioni di categoria per quanto previsto dalla Legge 23/03/1981 n. 91, si trascrivono qui di sotto le norme relative ai rapporti economici tra le Società ed i tesserati per la stagione sportiva 2003/2004.
PARAGRAFO 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI
Compenso globale annuo lordo
I calciatori professionisti tesserati per la Società della Serie A e B hanno diritto di percepire dalla Società di appartenenza un compenso globale annuo lordo, liberamente convenuto fra le parti, nel rispetto della normativa vigente.
Il compenso annuo lordo non potrà , in ogni caso, essere inferiore alle seguenti misure:
SERIE A
- Calciatore professionista Euro 26.077,00
- Addestramento tecnico Euro 11.913,00
SERIE B
- Calciatore professionista Euro 22.524,00
- Addestramento tecnico Euro 10.254,00
PARAGRAFO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLENATORI
Le Società devono corrispondere agli allenatori un compenso globale annuo lordo non inferiore alle misure sottoindicate per ciascuna categoria:
SERIE A
- Allenatore della prima squadra Euro 25.943,00
- Allenatore in seconda Euro 10.152,00
SERIE B
- Allenatore della prima squadra Euro 20.867,00
- Allenatore in seconda Euro 9.024,00
I suddetti minimi non si applicano nei confronti degli allenatori delle squadre minori.
PUBBLICATO IN MILANO IL 30 GIUGNO 2003
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Giorgio Marchetti Adriano Galliani
Link: http://www.lega-calcio.it/comun/0203/cu358.pdf
2003-07-04 - Fonte: Figc
Calcio 2003 compenso Prassi