Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
Home Store Percorsi Giurisprudenza Normativa Prassi G.U. Demo Iscrizioni
Store · Indice   
Newsletter · Contatti   

Accesso


Password persa ?

oppure




Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"Arrivare secondo significa soltanto essere il primo degli sconfitti". - Ayrton Senna

      

La svolta del caso Catania: annullato il provvedimento della Corte Federale

2003-07-02  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

E ora il Catania è ammesso al "compimento degli ordinari adempimenti previsti dalle disposizioni federali e di Lega per l'iscrizione al campionato di serie B".

F

FIGC

Il Consiglio federale, riunito oggi in seduta straordinaria nella sede della FIGC di Via Allegri, ha approvato all'unanimità la seguente delibera:

- Sentita la relazione del Presidente in merito agli ultimi avvenimenti relativi al contenzioso instauratosi tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società Calcio Catania;
- - Vista la delibera adottata dalla Giunta Nazionale del CONI n. 244 in data 1 luglio 2003 con l'allegata relazione sulla situazione della controversia tra il Calcio Catania S.p.A. e la F.I.G.C.;
- - Ritenuto di dover riaffermare e ribadire il principio, più volte espresso dal Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI, dell'autonomia dell'Ordinamento e della Giustizia Sportiva in ordine a provvedimenti e controversie di carattere sportivo;
- - Preso atto delle positive considerazioni espresse dalla Giunta Nazionale sull'operato degli organi amministrativi della F.I.G.C. in ordine alla puntuale applicazione delle decisioni adottate dagli organi federali giustiziali e di garanzia;
- - Preso altresì atto del rilievo formulato dalla Giunta Nazionale del CONI nell'ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo di cui al d.lgs. 242/99 e dell'art. 23 comma 3 dello Statuto CONI, circa il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/CF adottato nella riunione del 22 maggio 2003, con il quale la Corte Federale della F.I.G.C. aveva accolto i ricorsi proposti da otto società militanti nel campionato nazionale di Serie B avverso la decisione della Commissione d'Appello Federale in merito alla gara Catania - Siena disputatasi il 12 aprile 2003;
- - Considerato che il predetto rilievo si concretizza in una valutazione di difformità del richiamato provvedimento della Corte Federale rispetto alla normativa federale nella parte in cui, in ragione di alcune lacune e disarmonie dell'ordinamento federale evidenziate dallo stesso provvedimento ed attinenti alla tutela di diritti fondamentali, avrebbe alterato i confini della competenza funzionale degli organi federali di giustizia e garanzia;
- - Preso atto dell'invito rivolto alla F.I.G.C. dalla Giunta Nazionale del CONI a rimuovere, in via di autotutela e con la massima sollecitudine, l'enunciato provvedimento della Corte Federale e ad attivarsi al fine di colmare le evidenziate lacune dell'ordinamento federale;
- - Preso atto altresì che la Giunta Nazionale del CONI ha individuato nella Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport prevista dall'art. 12 dello Statuto CONI, la sede naturale ove possono essere riviste le decisioni di ultima istanza della giustizia federale ed ha conseguentemente invitato la F.I.G.C. a ricondurre con la massima urgenza nella naturale sede sportiva la controversia con la società Calcio Catania S.p.A.;
- - Ritenuto di dover aderire agli inviti rivolti dalla Giunta Nazionale del CONI;
- - Ritenuto altresì che l'adesione agli inviti della Giunta Nazionale del CONI e la conseguente rimozione degli effetti della sopra richiamata decisione della Corte Federale, costituiscono nello stesso tempo adempimento a quanto disposto dal TAR della Sicilia - Sezione di Catania con ordinanza n. 958 del 5 giugno 2003 e conseguente decreto presidenziale di esecuzione n. 1106 del 30 giugno 2003, tenuto conto dell'intervenuta caducazione dello stesso provvedimento oggetto del ricorso proposto della società Catania innanzi lo stesso TAR della Sicilia, con conseguente cessazione della materia del contendere innanzi alla giustizia amministrativa;.
- - Visto l'art. 24 dello Statuto;

DELIBERA

1. 1. Di annullare il disposto della Corte Federale di cui al C.U. n. 12 /CF del 22 maggio 2003, relativo al punteggio della gara Catania - Siena del 12 aprile 2003, con la conseguente attribuzione del punteggio stabilito per la stessa gara dalla C.A.F., assegnazione alla società Calcio Catania di due punti in più in classifica, e riconoscimento dei seguenti punteggi finali nella classifica del campionato di Serie B al termine della stagione sportiva 2002-2003: Siena punti 67; Catania punti 46, e conseguentemente ammettere, allo stato, ed in forza della richiamata decisione della Commissione d'Appello Federale, la società Calcio Catania al compimento degli ordinari adempimenti previsti dalle disposizioni federali e di Lega per l'iscrizione al campionato di Serie B;
2. 2. Di devolvere - ai sensi dell'art. 27 dello Statuto - al Collegio Arbitrale amministrato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport di cui all'art. 12 dello Statuto CONI, ogni conseguente provvedimento in ordine alla decisione della Commissione d'Appello Federale relativa alla gara Catania Siena del 12 aprile 2003 e la soluzione in via d'urgenza della controversia con la società Calcio Catania e con le società controinteressate, confermando conseguentemente l'intervenuta adesione della F.I.G.C. al procedimento arbitrale già promosso da terzi;
3. 3. Di confermare il mandato già conferito nelle riunioni del 5 e del 26 giugno 2003 agli uffici federali di predisporre - di concerto con le componenti federali - gli interventi ritenuti necessari per colmare le lacune e le disarmonie delle Carte Federali, come rilevate dalla Corte Federale e ribadite dalla Giunta Nazionale del CONI, sottoponendo ad un prossimo Consiglio Federale il relativo testo per l'approvazione.

DA' MANDATO

- - Al Presidente Federale di trasmettere copia della presente delibera alla Giunta Nazionale del CONI, al Presidente della seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania e al commissario ad acta, Sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali on. Dott. Mario Pescante;
- - Al segretario della federazione di trasmettere alla Giunta Nazionale del CONI copia dei verbali delle riunioni del Consiglio Federale del 5 giugno 2003, del 26 giugno 2003;
- - Al Presidente Federale, d'intesa con i vice presidenti, di adottare ogni ulteriore provvedimento che si renda necessario per porre in esecuzione la presente delibera e per affermare in ogni competente sede l'autonomia dell'ordinamento sportivo.


Alla riunione erano presenti, oltre al presidente della FIGC Carraro, i vice presidenti Abete e Mazzini; i consiglieri: per la Lega Nazionale Professionisti Galliani, Giraudo, Sensi, Antonio Matarrese; per la Lega Professionisti di Serie C Macalli, Mormando; per la Lega Nazionale Dilettanti Tavecchio, Coppo, Delogu, Giampietro, Gozzer, Saccinto; per il Settore Giovanile e Scolastico Papponetti; per l'Associazione Calciatori Bertolini, Bonavina, Giugni, Grosso; per l'Associazione Allenatori Vicini, Galgani; i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; il Direttore Generale Ghirelli; il Segretario Federale Gentile.


Link: http://www.figc.it/notizie_2/f_primo_piano.htm

2003-07-02 - Fonte: Figc

Newsletter
Ricevi gli aggiornamenti su La svolta del caso Catania: annullato il provvedimento della Corte Federale e gli altri post del sito:

Email: (gratis Info privacy)

  











 Agenti di calciatori
 Anno Europeo dello sport
 Atleti professionisti
 Atleti dilettanti
 Arbitri

 Bosman
 Cartellino sportivo
 Coni
 Credito sportivo

 Diritti tv
 Doping
 Fallimento
 Federazioni
 Fisco

 Giochi e scommesse
 Giustizia sportiva
 Giurisdizione
 Impianti sportivi
 Lavoro sportivo

 Leghe
 Marchi e brevetti
 Previdenza e assistenza
 Quotazioni in borsa
 Resp. sportiva e ord.

 Soc. e Ass. professionistiche
 Soc. e Assoc. dilettantistiche
 Sponsorizzazioni
 Vincolo sportivo
 Violenza
 

Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze) non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza. Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - condizioni generali - Elenco testi - privacy policy - Cookie - Login