Come noto i tre episodi hanno scatenato ricorsi e controricorsi di società di serie B e C, mettendo in crisi il mondo della giustizia sportiva:
- Martinelli (giocatore del Siena) il 5 aprile, giorno in cui doveva scontare una squalifica, non giocò la gara del campionato di serie B contro il Napoli, ma lo stesso giorno prese parte ad una gara del campionato Primavera.
- Grieco (giocatore del Catania) il 7 febbraio, giorno in cui doveva scontare una squalifica, non giocò la gara di anticipo di campionato di serie B contro il Genoa, ma il giorno successivo prese parte ad una gara del campionato Primavera.
- Antonaccio (giocatore del Pescara) il 19 aprile, giorno in cui doveva scontare una squalifica, non giocò la gara di campionato di serie C1 contro il Paternò, ma il giorno precedente venne schierato in una gara del campionato Primavera.
Per individuare se esistano o meno analogie tra i casi suindicati, è opportuno mettere sotto la lente di ingrandimento il disposto di cui all’art. 17, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva per il quale la squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica, intendendosi per tale, nelle squalifiche per una o più giornate di gara, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra di appartenenza, ovvero quella in cui militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento.
Dovendosi intendere, a mio avviso, la giornata di gara come giorno solare, scatta il cosiddetto principio di “contemporaneità”: sarebbe, quindi, contrario alle carte federali il solo episodio del giocatore del Siena Martinelli che lo stesso giorno in cui giocava la “prima” squadra ha partecipato alla gara del campionato Primavera, ma non anche quelli di Grieco e Antonaccio, i quali hanno partecipato a gare di campionato Primavera in giorni diversi da quello della squalifica con la propria squadra di appartenenza.
2003-06-12 - Fonte: Alberto Foggia
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