Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"Ma l'impresa calcistica più straordinaria, da quando si gioca a pallone in questo paese, è la promozione del Chievo in Serie A. Un piccolo quartiere di Verona ha saputo esprimere in pochi anni un club così ben gestito da salire ai vertici del calcio iper-professionistico. Un incredibile miracolo di competenza e genialità, una storia commovente: altro che Cenerentola" - Giorgio Tosatti - commentatore

      

Tutte le tappe del caso Catania-Siena

2003-06-07  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Dall'Ufficio Stampa del Catania Calcio

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PRIMA TAPPA

A seguito della gara Catania-Siena, conclusa 1-1 e giocata allo stadio "Massimino" lo scorso sabato 12 aprile, la società rossoazzurra individua la posizione irregolare del giocatore del Siena Lugi Martinelli, il quale non ha scontato la giornata di squalifica irrorata a seguito dell'ammonizione riportata durante la gara Siena-Cosenza del 30 marzo 2003. In effetti Martinelli il 5 aprile, giorno in cui doveva scontare la squalifica, non giocò la gara del campionato di serie B contro il Napoli, ma lo stesso giorno prese parte alla gara del campionato "Primavera" Siena-Ternana, contravvenendo a quanto dettato dall'art. 17/comma 13 del Codice di giustizia sportiva, ovvero: La squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica, intendendosi per tale, nelle squalifiche per una o più giornate di gara, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Ne consegue che Martinelli giocando lo stesso giorno in cui giocava anche la squadra di serie B, di fatto non ha scontato la squalifica.

SECONDA TAPPA

L'esposto sulla posizione irregolare del giocatore Luigi Martinelli, viene trasmesso dalla società Calcio Catania al Presidente della Lega Galliani il quale lo trasferisce il 18 aprile alla Commissione disciplinare per i provvedimenti di competenza.

TERZA TAPPA

La Commissione disciplinare della Lega con decisione del 24 aprile, dichiara che non vi sono provvedimenti da adottare e che la posizione del giocatore Luigi Martinelli è regolare confermando il risultato sul campo (1-1).

QUARTA TAPPA

La società Calcio Catania inoltra ricorso alla Commissione di Appello Federale che il 28 aprile, ribaltando la decisione della Commissione disciplinare della Lega, dà invece ragione al Catania assegnandole la vittoria per 2-0 e due punti in più in classifica.

QUINTA TAPPA

Le società Genoa, Venezia, Verona, Bari, Messina Peloro, Napoli, Ascoli e Siena il 10 maggio si rivolgono alla Corte Federale per tutelare i loro diritti che sarebbero stati lesi per effetto della pronuncia della CAF. Nella sostanza le otto società sostengono che il Catania non poteva ricorrere alla CAF in quanto l'originario provvedimento della Commissione disciplinare della Lega era stato generato dal deferimento da parte del Presidente di Lega e non per ricorso della stessa società. Ne consegue che anche alla CAF poteva ricorrere solo il Presidente di Lega e non il Catania.

SESTA TAPPA

La Corte Federale dopo avere sentito i legali delle parti emette la sua sentenza. Il dispositivo viene reso noto il 3 giugno. Nella sostanza dà torto alle otto società in quanto ritiene giusto il diritto del Catania di appellarsi e alla Caf di avere riconosciuto al Catania questo potere. Tuttavia autolegittimandosi di una competenza che il regolamento non le assegna, entra nel merito della vicenda, stravolge la sentenza (in ultima istanza) della Corte d'Appello Federale, e dando per accolti i ricorsi, conferma il risultato della gara Catania-Siena conseguito sul campo e toglie al Catania due punti in classifica.

SETTIMA TAPPA

Il Catania non si arrende e attraverso i propri legali si appella ancora alla giustizia sportiva rivolgendosi al Consiglio Nazionale del Coni (come organo che da statuto tutela e vigila il corretto svolgimento della operatività delle singole federazioni), e alla giustizia ordinaria ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania. Ai due organi chiede se la Corte federale può stravolgere il verdetto che i regolamenti definiscono "di ultima istanza", da parte della CAF.

OTTAVA TAPPA

Il Coni nel Consiglio Nazionale del 3 giugno, definisce ammissibile il ricorso del Calcio Catania e rinvia la trattazione ad un consiglio ad hoc per avere il tempo di visionare gli atti che dovrà trasmettere la FIGC e avere conseguentemente il parere di insigni giuristi. Lapidario il commento del Vicepresidente della Lega Antonio Matarrese: "Quella della Corte Federale è una sentenza atipica". La giustizia ordinaria attraverso il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, il 6 giugno sospende il provvedimento della Corte Federale. Ad avversare il ricorso del Catania oltre ai legali della FIGC, anche quelli di Messina Peloro, Napoli, Verona, Ascoli e Venezia.

2003-06-07 - Fonte: Ufficio Stampa Catania Calcio

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