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Corte di Giust., 8 maggio 2003 (Libera circolazione dei lavoratori)

2003-05-21  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

NON DISCRIMINAZIONE DEGLI SPORTIVI AVENTI LA CITTADINANZA DI UN PAESE CON IL QUALE LA COMUNITA' EUROPEA HA UN ACCORDO DI ASSOCIAZIONE


-

- CURIA -
Divisione della Stampa e dell'Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 35/03


8 maggio 2003

Sentenza della Corte nella causa C-438/00

Deutscher Handballbund e. V. / Maros Kolpak


LA CORTE INTERPRETA IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITÀ PREVISTO NELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE COMUNITÀ EUROPEE-SLOVACCHIA NEL SETTORE DELLO SPORT

L'accordo di associazione CE-Slovacchia osta all'applicazione della normativa adottata da una federazione sportiva secondo cui giocatori slovacchi hanno solo una possibilità limitata di partecipare agli incontri di campionato e di coppa delle leghe federali e regionali


Il cittadino slovacco Maros Kolpak gioca come portiere nella società di seconda divisione TSV Östringen e.V. Handball dal marzo 1997. Egli ha stipulato un contratto di lavoro, risiede in Germania ed è in possesso di un titolo di soggiorno regolare.

Il Deutscher Handballbund e.V. (federazione nazionale di handball in Germania), organizzatore di partite di campionato e di coppa a livello federale, ha rilasciato al sig. Kolpak un cartellino di giocatore contrassegnato dalla lettera "A" a causa della sua cittadinanza di un paese terzo i cui cittadini non fruiscono della parità di trattamento prevista nell'ambito del Trattato CE, o, in termini identici, nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Secondo il regolamento federale in materia di gare stabilito dal Deutscher Handballbund, nelle squadre appartenenti alle leghe federali e regionali, possono essere schierati, in occasione degli incontri di campionato e di coppa, al massimo due giocatori il cui cartellino sia contrassegnato con la lettera "A".

Il sig. Kolpak ha sollecitato il rilascio di un cartellino di giocatore senza aggiunta della menzione riferentesi ai cittadini di paesi terzi perché ritiene di avere il diritto di partecipare senza alcuna limitazione alle competizioni in base al divieto di discriminazione contenuto nell'accordo di associazione CE-Slovacchia.

L'Oberlandesgericht Hamm, adito in secondo grado, ha sospeso il procedimento onde chiedere alla Corte di giustizia, nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, se il principio di non discriminazione in base alla nazionalità contenuto nell'accordo di associazione CE- Slovacchia secondo cui lavoratori slovacchi legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro devono fruire del medesimo trattamento dei cittadini di tale Stato membro per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, osti alla normativa emanata da una federazione sportiva secondo cui le società sono autorizzate a far scendere in campo, inoccasione di taluni incontri, solo un numero limitato di giocatori originari di paesi terzi che non sono parti del SEE.

La Corte dichiara anzitutto, sul fondamento della sua recente sentenza Pokrzeptowicz-Meyer concernente l'interpretazione del medesimo principio nell'ambito dell'accordo di associazione Comunità europee-Polonia 1, che la disposizione dell'accordo concernente il principio di non discriminazione in base alla nazionalità è direttamente applicabile. I cittadini slovacchi hanno quindi il diritto di farlo valere dinanzi ai giudici nazionali dello Stato membro ospitante.

In secondo luogo la Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza "Bosman" 2, il divieto di discriminazione previsto nell'ambito delle disposizioni del Trattato CE in materia di libera circolazione dei lavoratori è applicabile non solo agli atti della pubblica autorità, ma anche a norme emanate da associazioni sportive per stabilire le condizioni alle quali gli sportivi professionisti esercitano un'attività retribuita. Essa afferma al riguardo, sempre sul fondamento della sentenza Pokrzeptowicz-Meyer, che, se è vero che la disposizione in parola non enuncia un principio di libera circolazione dei lavoratori slovacchi, il principio di non discriminazione previsto nell'accordo si applica anche alla normativa emanata da una federazione sportiva come il Deutscher Handballbund.

La Corte descrive infine la portata del principio di non discriminazione e ricorda che il divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità è applicabile solo ai lavoratori slovacchi già legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e soltanto per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. Esso non si estende alle normative nazionali in materia di accesso al mercato del lavoro.

Al riguardo la Corte constata che il sig. Kolpak è regolarmente occupato in base ad un contratto di lavoro, che è in possesso di un titolo di soggiorno valido e che, secondo la legislazione nazionale, non necessita alcun permesso di lavoro per esercitare la sua professione. Essa ricorda peraltro che, secondo la sentenza Bosman, la norma che limiti il numero di giocatori professionisti i quali possono partecipare a taluni incontri non riguarda l'ingaggio dei giocatori professionisti, che non è limitato, ma la possibilità, per le società cui appartengono, di farli scendere in campo in una partita ufficiale e che tali partite costituiscono dal canto loro l'oggetto essenziale dell'attività dei giocatori medesimi. Inoltre una normativa siffatta è discriminatoria e non può giustificarsi per ragioni sportive connesse alla formazione dei giovani giocatori cittadini dello Stato membro interessato.

La Corte ne inferisce che una normativa come quella emanata dal Deutscher Handballbund è relativa alle condizioni di lavoro e che una possibilità limitata per i giocatori slovacchi, rispetto ai giocatori cittadini di Stati membri del SEE, di partecipare a taluni incontri implica una discriminazione vietata dall'accordo di associazione.

Una discriminazione siffatta non può essere giustificata da considerazioni sportive (ciò potrebbe accadere invece per gli incontri tra squadre nazionali che escludono i giocatori stranieri per motivi meramente sportivi).


Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

 

LA SENTENZA:

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

8 maggio 2003

«Relazioni esterne - Accordo di associazione Comunità-Slovacchia - Art. 38, n. 1 - Libera circolazione dei lavoratori - Principio di non discriminazione - Handball - Limitazione del numero di giocatori professionisti cittadini di paesi terzi che ogni squadra può schierare nel campionato di una federazione sportiva»

Nel procedimento C-438/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Hamm (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Deutscher Handballbund eV

e

Maros Kolpak

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 38, n. 1, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, approvato a nome delle Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/909/CECA, CE, Euratom (GU L 359, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. D.A.O. Edward , facente funzioni di presidente di sezione, A. La Pergola (relatore), P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl,


cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,

viste le osservazioni scritte presentate

- per il Deutscher Handballbund eV, dagli avv.ti P. Seydel, H.J. Bodenstaff e R. Jersch, Rechtsanwälte,

- per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti,

- per il governo spagnolo, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente,

- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M.-J. Jonczy e dai sigg. D. Martin e H. Kreppel, in qualità di agenti

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del Deutscher Handballbund eV, rappresentato dall'avv. R. Jersch, del sig. M. Kolpak, rappresentato dall'avv. M. Schlüter, Rechtsanwalt, del governo ellenico, rappresentato dalla sig.ra V. Pelekou e dal sig. S. Spyropoulos, in qualità di agenti, del governo spagnolo, rappresentato dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, del governo italiano, rappresentato dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra M.-J. Jonczy e dal sig. H. Kreppel, all'udienza del 20 giugno 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
Con ordinanza 15 novembre 2000, pervenuta in cancelleria il 28 novembre successivo, l'Oberlandesgericht Hamm ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 38, n. 1, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 e approvato a nome delle Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/909/CECA, CE, Euratom (GU L 359, pag. 1; in prosieguo: l'«accordo di associazione Comunità-Slovacchia»).

2.
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il Deutscher Handballbund eV (federazione tedesca di handball; in prosieguo: il «DHB») ed il signor Kolpak con riguardo al rilascio di un cartellino di giocatore professionista.

L'accordo di associazione Comunità/Slovacchia

3.
Secondo l'art. 1, n. 2, l'accordo di associazione Comunità/Slovacchia ha segnatamente per obiettivo di costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche, di promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando così uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Repubblica slovacca, nonché di gettare le basi per l'assistenza finanziaria e tecnica della Comunità alla Repubblica slovacca, mentre l'obiettivo finale di tale paese è, secondo l'ultimo considerando del suddetto accordo, quello di divenire membro delle Comunità.

4.
Con riguardo alla causa principale le disposizioni rilevanti dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia si trovano nel titolo IV di quest'ultimo, intitolato «Circolazione dei lavoratori, stabilimento e fornitura di servizi».

5.
L'art. 38 dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia, che figura nel capitolo I, intitolato «Circolazione dei lavoratori», del titolo IV, dispone al n. 1:

«Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità della Repubblica slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro;

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore».

6.
L'art. 42 dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia, figurante nel medesimo capitolo, precisa:

«1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Repubblica slovacca accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;

- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità».

7.
L'art. 59 dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia, che figura nel capitolo IV, intitolato «Disposizioni generali», del titolo IV, dispone al n. 1:

«Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo stesso (...)».

Normativa nazionale

8.
Il DHB ha adottato la Spielordnung (regolamento federale in materia di gare; in prosieguo: la «SpO») il cui art. 15 disponeva nella versione vigente alla data dell'ordinanza del giudice a quo:

«1. Vanno muniti della lettera A dopo il numero di matricola i cartellini dei giocatori

a) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,

b) non aventi la cittadinanza di uno Stato terzo associato ai cui cittadini sia stata riconosciuta la parità di trattamento ai sensi dell'art. 48, n. 1, del Trattato CE,

c) (...)

2. Nelle squadre appartenenti alla Bundesliga (lega nazionale) e alle Regionalligen (leghe regionali) possono essere schierati, negli incontri di campionato e in quelli di coppa, al massimo due giocatori il cui cartellino sia contrassegnato con la lettera A.

(...)

5. Il contrassegno con la lettera A apposto sul numero di matricola del cartellino va tolto ogni anno al 1° luglio se il paese d'origine del giocatore ha acquisito a tale data la qualità di paese associato ai sensi del n. 1, lett. b). Il DHB pubblica ed aggiorna costantemente l'elenco degli Stati associati di cui alle presenti disposizioni».

Causa principale e questione pregiudiziale

9.
Il signor Kolpak, cittadino slovacco, ha stipulato, nel marzo 1997, un contratto di lavoro di durata determinata con scadenza al 30 giugno 2000, poi, nel febbraio 2000, un nuovo contratto di durata determinata con scadenza al 30 giugno 2003, per occupare il posto di portiere nella squadra tedesca di handball del TSV Östringen eV Handball, società tedesca di seconda divisione. Egli percepisce uno stipendio mensile. Egli risiede in Germania ed è in possesso di un titolo di soggiorno regolare.

10.
Il DHB che organizza partite di campionato e di coppa a livello federale, gli ha rilasciato un cartellino di giocatore contrassegnato dalla lettera «A» a causa della sua cittadinanza slovacca.

11.
Il signor Kolpak il quale aveva sollecitato il rilascio di un cartellino di giocatore senza aggiunta della menzione riferentesi ai cittadini di paesi terzi, ha presentato dinanzi al Landgericht Dortmund (Tribunale di prima istanza) (Germania) un ricorso con cui ha contestato tale decisione del DHB. Egli sostiene che la Repubblica slovacca fa parte dei paesi terzi i cui cittadini hanno il diritto di partecipare senza alcuna limitazione alle competizioni, alle stesse condizioni dei giocatori tedeschi e dei giocatori comunitari, in base al divieto di discriminazione risultante dal combinato disposto del Trattato CE e dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia.

12.
Il Landgericht ha ingiunto al DHB di rilasciare al signor Kolpak un cartellino di giocatore senza la menzione «A» per il motivo che, a tenore dell'art. 15 della SpO, quest'ultimo non doveva essere trattato alla stessa stregua di un giocatore avente la cittadinanza di un paese terzo. Il DHB ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht Hamm.

13.
Secondo il giudice a quo il rinvio all'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) operato dall'art. 15, n. 1, lett. b), della SpO va inteso nel sensoche quest'ultima disposizione è applicabile solo ai giocatori che sotto il profilo della libera circolazione dei lavoratori fruiscono di una perfetta equiparazione ai cittadini comunitari. Secondo tale interpretazione il signor Kolpak non avrebbe diritto al rilascio di un cartellino senza le limitazioni derivanti dall'aggiunta della lettera «A», poiché una siffatta parità di trattamento generalizzata non è contenuta negli accordi di associazione conclusi con i paesi dell'Europa dell'Est e del bacino mediterraneo e, segnatamente, nell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia.

14.
Il giudice nazionale chiede quindi se il disposto dell'art. 15, n. 1, lett. b), della SpO sia in contrasto con l'art. 38 dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia. Se così fosse e se quest'ultima disposizione avesse effetto diretto nei confronti dei singoli, il signor Kolpak potrebbe rivendicare il rilascio di un cartellino non limitativo.

15.
Il giudice nazionale considera infatti che il DHB, negando al signor Kolpak a causa della sua cittadinanza un cartellino non limitativo viola il divieto contenuto nell'art. 38 dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia.

16.
Al riguardo detto giudice constata, da un lato, che il contratto del signor Kolpak, che è disciplinato dall'art. 15 della SpO, è un contratto di lavoro, in quanto l'attore è vincolato, contro il corrispettivo di una retribuzione mensile fissa, a fornire in forma subordinata prestazioni nell'ambito dell'attività di allenamento e degli incontri organizzati dalla sua società e che si tratta in proposito della sua principale attività professionale.

17.
Esso ritiene d'altro canto che il disposto combinato dell'art. 15, nn. 1, lett. b), e 2 della SpO crea una disparità di trattamento sotto il profilo delle condizioni di lavoro. Infatti il signor Kolpak è già legalmente occupato nel territorio della Repubblica federale di Germania ove risiede, è in possesso di un titolo di soggiorno valido, non è soggetto, conformemente alla legislazione tedesca, all'obbligo di ottenere un permesso di lavoro e non è più personalmente interessato da un ostacolo, anche indiretto, all'assunzione e ciononostante non fruisce, per effetto delle suddette disposizioni, della stessa possibilità di altre persone di partecipare a partite ufficiali nell'ambito della sua attività professionale.

18.
Pertanto, secondo il giudice a quo, il divieto di discriminazione dettato dall'art. 38 dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia è applicabile ove non vi osti la riserva contenuta nella medesima disposizione, concernente le condizioni e modalità applicabili nei vari Stati membri. Detto giudice considera in proposito che rientrino in siffatte condizioni e modalità solo norme giuridiche di carattere generale e non norme implicanti l'applicazione di condizioni di lavoro diverse a seconda della cittadinanza del lavoratore. Esso è quindi incline a pensare che la normativa emanata dal DHB, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle associazioni, non fa parte delle suddette condizioni e modalità. In caso contrario il divieto di discriminazione contenuto nell'accordo di associazione verrebbe vanificato.

19.
A parere del giudice a quo, inoltre, l'art. 38 dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia, alla stregua dell'art. 48 del Trattato, è una disposizione direttamente applicabile in quanto, tenuto conto del suo tenore letterale nonché della natura e dell'oggetto, essa contiene un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione o i cui effetti non sono subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore. Secondo il giudice a quo l'art. 38 dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia produce effetti anche nei confronti dei terzi, poiché non è applicabile unicamente a provvedimenti adottati dalle autorità, ma si estende anche alle normative di natura collettiva applicabili al lavoratore subordinato.

20.
Detto giudice ne deduce che si configura una violazione del divieto di discriminazione di cui all'art. 38 dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia che dovrebbe implicare l'inapplicabilità al signor Kolpak dell'art. 15, n. 1, lett. b), della SpO.

21.
Alla luce di quanto precede l'Oberlandesgericht Hamm ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia in contrasto con l'art. 38, n. 1, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra - atto finale - il fatto che una federazione sportiva applichi ad uno sportivo professionista in possesso della cittadinanza slovacca una normativa da essa emanata in base alla quale le società sono autorizzate a far scendere in campo, nelle partite di campionato o di coppa, solo un limitato numero di giocatori originari di Stati terzi non facenti parte delle Comunità europee».

Sulla questione pregiudiziale

22.
Con la questione pregiudiziale il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia vada interpretato nel senso che osta all'applicazione ad uno sportivo professionista di cittadinanza slovacca, regolarmente occupato da una società stabilita in uno Stato membro, di una normativa emanata da una federazione sportiva del medesimo Stato secondo cui le società sono autorizzate a schierare, in occasione delle partite di campionato o di coppa, solo un numero limitato di giocatori originari di paesi terzi che non sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»).

23.
Allo scopo di risolvere la questione così riformulata, va anzitutto esaminato se l'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia possa essere invocato da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale ed in secondo luogo, in caso di soluzione positiva, se la suddetta disposizione possa essere invocata in rapporto alla normativa emanata da una federazione sportiva nazionale come il DHB. Occorre infine determinare la portata del principio di non discriminazione enunciato dalla medesima.

Sull'effetto diretto dell'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia

24.
Va preliminarmente segnalato che, al punto 30 della sentenza 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, causa C-162/00 (Racc. pag. I-1049), la Corte ha già riconosciuto un effetto diretto all'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ed approvato a nome delle Comunità dalla decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/743/Euratom, CECA, CE (GU L 348, pag. 1; in prosieguo: l«accordo di associazione Comunità-Polonia»).

25.
Orbene, in primo luogo, il tenore letterale dell'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia e quello dell'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Polonia sono identici.

26.
In secondo luogo l'accordo di associazione Comunità-Slovacchia e l'accordo di associazione Comunità-Polonia non sono distinguibili quanto ai loro obiettivi ed al contesto in cui sono stati adottati. Infatti perseguono entrambi segnatamente, a tenore dell'ultimo considerando e dell'art. 1, n. 2, l'obiettivo di istituire un'associazione destinata a promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le parti contraenti, incentivando così uno sviluppo economico dinamico e la prosperità, in un caso della Repubblica di Polonia, nell'altro della Repubblica slovacca, allo scopo di facilitare l'adesione di tali paesi alle Comunità.

27.
Alla luce di tali elementi, così come l'art. 58, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità-Polonia non osta all'effetto diretto dell'art. 37, n. 1, primo trattino, di detto accordo (v. citata sentenza Pokrzeptowicz-Meyer, punto 28), analogamente l'art. 59, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia non può ostare all'effetto diretto dell'art. 38, n. 1, primo trattino, del medesimo accordo, tenuto conto della somiglianza delle disposizioni di cui trattasi.

28.
Peraltro, come già occorre per l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Polonia, l'attuazione dell'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia non è subordinata all'adozione, da parte del consiglio di associazione istituito da tale medesimo accordo, di misure complementari dirette a definirne le modalità di applicazione (v. citata sentenza Pokrzeptowicz-Meyer, punto 29).

29.
Infine, del pari che per l'art. 37, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità-Polonia, i termini «[n]el rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascun Stato membro», di cui all'art. 38, n. 1 dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia, non possono essere interpretati nel senso di consentire agli Stati membri di sottoporre a condizioni o di limitare discrezionalmente l'applicazione del principio di non discriminazione enunciato da tale disposizione. Giacché un'interpretazione del genereavrebbe l'effetto di svuotare di contenuto tale disposizione privandola così di ogni effetto utile (v. citata sentenza Pokrzeptowicz-Meyer, punti 20-24).

30.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre riconoscere all'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia un effetto diretto: ciò implica che i cittadini slovacchi che se ne avvalgono hanno diritto di farlo valere dinanzi ai giudici nazionali dello Stato membro ospitante.

Sull'applicabilità dell'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia alla normativa emanata da una federazione sportiva

31.
Va preliminarmente ricordato che, quanto all'art. 48, n. 2, del Trattato, risulta dal punto 87 della sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921) che il divieto di discriminazione enunciato da tale disposizione si applica a norme emanate da associazioni sportive per stabilire le condizioni alle quali gli sportivi professionisti esercitano un'attività retribuita.

32.
In proposito, al punto 84 della citata sentenza Bosman, la Corte ha rilevato che nei vari Stati membri le condizioni di lavoro sono disciplinate talvolta da norme di natura legislativa o regolamentare, talvolta da convenzioni e altri atti di natura privatistica. Pertanto, se l'oggetto dell'art. 48 del Trattato fosse limitato agli atti

della pubblica autorità, potrebbero verificarsi disparità nella sua applicazione.

33.
Trattandosi dell'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia, per stabilire se tale disposizione sia applicabile ad una normativa dettata da una federazione sportiva come il DHB, va esaminato se l'interpretazione accolta dalla Corte in merito all'art. 48, n. 2, del Trattato possa essere trasposta, nel caso di specie, alla suddetta disposizione dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia.

34.
A tale riguardo la Corte ha affermato, ai punti 39 e 40 della citata sentenza Pokrzeptowicz-Meyer, che, per quanto concerne l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Polonia, se è vero che tale disposizione non enuncia un principio di libera circolazione dei lavoratori polacchi all'interno della Comunità, mentre l'art. 48 del Trattato sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori a beneficio dei cittadini comunitari, dal confronto tra gli obiettivi e il contesto dell'accordo di associazione Comunità-Polonia, da una parte, e quelli del Trattato CE, dall'altra, risulta che non esiste alcun motivo di attribuire all'art. 37, n. 1, primo trattino di tale accordo una portata diversa da quella accolta dalla Corte per quanto concerne l'art. 48, n. 2, del Trattato.

35.
In tale contesto la Corte ha affermato, al punto 41 della citata sentenza Pokrzeptowicz-Meyer, che l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Polonia istituisce a favore dei lavoratori di cittadinanza polacca, dal momento in cui sono legalmente occupati sul territorio di uno Stato membro, un diritto alla parità ditrattamento nelle condizioni di lavoro della stessa portata di quello riconosciuto in termini analoghi ai cittadini comunitari dall'art. 48, n. 2, del Trattato.

36.
Risulta da quanto precede, nonché dalle considerazioni formulate ai punti 25-30 della presente sentenza, che l'interpretazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato elaborata dalla Corte nella citata sentenza Bosman e richiamata ai punti 31 e 32 della presente sentenza, può essere trasposta all'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia.

37.
Date le considerazione precedenti occorre concludere nel senso che l'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia è applicabile alla normativa emanata da una federazione sportiva come il DHB che stabilisce le condizioni alle quali sportivi professionisti esercitano un'attività subordinata.

Sulla portata del principio di non discriminazione enunciato all'art. 38, n. 1, primo trattino dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia

38.
Secondo il DHB nonché i governi ellenico, spagnolo e italiano, la portata della clausola di non discriminazione prevista all'art. 38 dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia non avrebbe per scopo la perfetta equiparazione tra i lavoratori cittadini della Repubblica slovacca ed i lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea. Della libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 48 del Trattato, quale applicata nel settore dello sport dalla citata sentenza Bosman, potrebbero fruire soltanto i cittadini comunitari o quelli di uno Stato membro del SEE.

39.
Inoltre tutte le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte concordano sul fatto che il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità di cui all'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia è applicabile solo ai lavoratori di cittadinanza slovacca già legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e soltanto per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

40.
Su tale aspetto il DHB nonché i governi ellenico, spagnolo e italiano sostengono che la normativa prevista all'art. 15, nn. 1, lett. b) e 2 della SpO concerne l'accesso all'occupazione dei cittadini slovacchi. L'art. 38, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia non può conseguentemente ostare all'applicazione di una siffatta normativa.

41.
Il signor Kolpak, il governo tedesco e la Commissione fanno valere, al contrario, che i fatti di cui alla causa principale rientrano nell'ambito dell'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia, poiché il signor Kolpak non cercherebbe di accedere al mercato del lavoro tedesco, ma eserciterebbe già legalmente un'attività in Germania sul fondamento del diritto nazionale e subirebbe, in tale contesto, una discriminazione concernente le condizioni di lavoro a causa della SpO.

42.
Occorre preliminarmente constatare al riguardo come risulti dal tenore letterale dell'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia che il divieto di discriminazione basata sulla nazionalità, previsto in tale disposizione, da un lato, è applicabile solo ai lavoratori di cittadinanza slovacca già legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e si applica, dall'altro, soltanto per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. Pertanto tale disposizione, diversamente dall'art. 48 del Trattato, non si estende alle normative nazionali in materia di accesso al mercato del lavoro.

43.
Orbene dall'ordinanza del giudice a quo emerge che il signor Kolpak svolge regolarmente un'attività subordinata come portiere a norma di un contratto di lavoro stipulato con una società tedesca di seconda divisione, ch'egli è in possesso di un titolo di soggiorno valido e che, secondo la legislazione nazionale, non necessita alcun permesso di lavoro per esercitare la sua professione. Risulta dunque che egli ha già regolarmente accesso al mercato del lavoro in Germania.

44.
In tale contesto, trattandosi più particolarmente della questione se una normativa come quella di cui agli artt. 15, n. 1, lett. b) e 2, della SpO costituisca una condizione di lavoro, va rilevato che nella citata sentenza Bosman la causa principale riguardava, tra l'altro, regole o norme sulla cittadinanza simili, emanate dall'Union des associations européennes de football (UEFA).

45.
Ciò posto, risulta dal punto 120 della citata sentenza Bosman che, da un lato, tali norme non riguardano l'ingaggio dei giocatori professionisti, che non è limitato, ma la possibilità, per le società cui appartengono, di farli scendere in campo nelle partite ufficiali e, dall'altro, che la partecipazione a tali incontri costituisce l'oggetto essenziale della loro attività.

46.
Deriva da quanto precede che una normativa sportiva come quella in parola nella causa principale è relativa alle condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia in quanto essa abbia un impatto diretto sulla partecipazione agli incontri di campionato e di coppa di un giocatore professionista slovacco, già regolarmente occupato secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante.

47.
In presenza d tali elementi, per determinare se l'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia osti all'applicazione di una normativa come quella di cui agli artt. 15, n. 1, lett. b) e 2, della SpO, rimane da stabilire se quest'ultima implichi una discriminazione vietata dalla suddetta disposizione di tale accordo.

48.
Al riguardo va preliminarmente constatato che, quanto all'art. 48, n. 2, del Trattato, risulta dal punto 137 della citata sentenza Bosman che tale disposizione osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive, secondo le quali, nellepartite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri.

49.
Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia, risulta dai punti 25 a 30, 34, 35 e 44 della presente sentenza che, da un lato, tale disposizione istituisce a favore dei lavoratori di cittadinanza slovacca, dal momento in cui siano legalmente occupati sul territorio di uno Stato, un diritto alla parità di trattamento per le condizioni di lavoro della stessa portata di quello riconosciuto in termini simili ai cittadini di altri Stati membri dall'art. 48, n. 2, del Trattato e, dall'altro, che la normativa in parola nella causa principale è simile alle norme sulla cittadinanza considerate nella citata sentenza Bosman.

50.
Sulla base delle considerazioni precedenti occorre dichiarare che l'interpretazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato elaborata dalla Corte nella citata sentenza Bosman e richiamata al punto 48 della presente sentenza può essere trasposta all'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia.

51.
Così l'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia osta all'applicazione al signor Kolpak di una normativa come quella prevista all'art. 15, nn. 1, lett. b) e 2, della SpO per la parte in cui quest'ultima ha per conseguenza che il signor Kolpak, in quanto cittadino slovacco, benché regolarmente occupato in uno Stato membro, dispone, in linea di principio, soltanto di una possibilità limitata, rispetto ai giocatori cittadini di Stati membri o cittadini di Stati membri del SEE, di partecipare a taluni incontri, cioè gli incontri di campionato e di coppa della Bundesliga e delle Regionalligen che costituiscono peraltro l'oggetto essenziale della sua attività in qualità di giocatore professionista.

52.
Un'interpretazione siffatta non può essere messa in questione con l'argomento del DHB secondo cui la normativa di cui all'art. 15, nn. 1, lett. b) e 2, della SpO si giustificherebbe grazie a considerazioni esclusivamente sportive, poiché la sua finalità sarebbe quella di preservare la formazione organizzata a favore dei giovani giocatori di cittadinanza tedesca e di promuovere la squadra nazionale tedesca.

53.
Certo, al punto 127 della citata sentenza Bosman, la Corte ha ricordato che, nella sentenza 14 luglio 1976, causa C-13/76, Donà (Racc. pag. 1333, punti 14 e 15), essa ha riconosciuto che le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non ostano a normative o prassi che escludano i calciatori stranieri da determinati incontri per motivi non economici, attinenti al carattere e all'ambito specifici di tali partite e che quindi hanno natura prettamente sportiva, come, ad esempio, nel caso di incontri fra le rappresentative di paesi diversi. La Corte ha sottolineato, però, che tale restrizione della sfera d'applicazione delle norme di cui trattasi deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico.

54.
Tuttavia, al punto 128 della citata sentenza Bosman, la Corte ha dichiarato che le norme sulla cittadinanza non riguardavano incontri specifici fra rappresentativenazionali, ma si applicavano a tutti gli incontri ufficiali tra società calcistiche e, quindi, alla parte essenziale dell'attività esercitata dai calciatori professionisti.

55.
In tale contesto la Corte ha rilevato che il legame fra una società calcistica e lo Stato membro nel quale essa è stabilita non può considerarsi inerente all'attività sportiva, in ogni caso non più del legame che unisce tale società al suo quartiere, alla sua città o alla sua regione. Nei campionati nazionali, infatti, si affrontano società di regioni, di città o di quartieri diversi, ma nessuna norma limita, relativamente a tali partite, il diritto delle società di schierare in campo calciatori provenienti da altre regioni, da altre città o da altri quartieri. Inoltre la partecipazione alle gare internazionali è riservata alle società che hanno ottenuto determinati risultati sportivi nel loro rispettivo paese, senza che la cittadinanza dei loro calciatori rivesta un ruolo particolare (citata sentenza Bosman, punti 131 e 132).

56.
Tenuto conto di tale giurisprudenza, va dichiarato che la discriminazione generata, nella presente causa, dall'art. 15, nn. 1, lett. b), e 2 della SpO non può ritenersi giustificata da considerazioni esclusivamente sportive, dato che discende da una normativa siffatta che, in occasione di partite organizzate dal DHB, le società sono libere di schierare un numero illimitato di cittadini degli Stati membri del SEE.

57.
Peraltro, nelle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, non si è fatto valere nessun altro argomento idoneo a giustificare obiettivamente la disparità di trattamento tra giocatori professionisti cittadini di uno Stato membro o di uno Stato membro del SEE e giocatori professionisti di cittadinanza slovacca, risultante dall'art. 15, nn. 1, lett. b), e 2 della SpO e relativa alle condizioni di lavoro di quest'ultimi.

58.
Risulta dalle considerazioni precedenti come la questione pregiudiziale vada risolta dichiarando che l'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia debba interpretarsi nel senso che esso osta all'applicazione ad uno sportivo professionista di cittadinanza slovacca, regolarmente occupato da una società stabilita in uno Stato membro, di una normativa emanata da una federazione sportiva del medesimo Stato secondo cui le società sono autorizzate a far scendere in campo, in occasione delle partite di campionato o di coppa, solo un limitato numero di giocatori originari di paesi terzi che non sono parti dell'accordo sul SEE.

Sulle spese

59.
Le spese sostenute dai governi tedesco, greco, spagnolo e italiano nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Oberlandesgericht Hamm (Germania), con ordinanza febbraio 2000, dichiara:

L'art. 38, n. 1, primo trattino dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica slovacca, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed approvato a nome delle Comunità dalla decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/909/CECA, CE, Euratom, va interpretato nel senso che esso osta all'applicazione ad uno sportivo professionista di cittadinanza slovacca, regolarmente occupato da una società stabilita in uno Stato membro, di una normativa emanata da una federazione sportiva del medesimo Stato secondo cui le società sono autorizzate a far scendere in campo, in occasione delle partite di campionato o di coppa, solo un limitato numero di giocatori originari di paesi terzi che non sono parti dell'accordo sulla Spazio economico europeo.

Edward
La Pergola
Jann

von Bahr

Rosas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 maggio 2003.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

M. Wathelet

2003-05-21 - Fonte: Europa.eu.int

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