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Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006

2003-03-19  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 12 marzo 2003, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)

A

ART. 1. (Modifiche all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1-bis";

b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresí i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 2, svolge l'attività di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al comma 1-bis";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" composto dal presidente della regione Piemonte, dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia di Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il Comitato di regia è presieduto dal presidente della regione Piemonte. Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validità delle riunioni del Comitato di regia è necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo";

d) al comma 2, le parole: "organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle parole: "di regia", e dopo le parole: "sono apportate" sono inserite le seguenti: ", sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,";

e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti dall'articolo 9".

ART. 2. (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

"ART. 1-bis. - (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici). - 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici è la fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO) con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999. 2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilità anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, né alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attività e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO. 3. Nello svolgimento di tutte le proprie attività, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i princípi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalità".

ART. 3. (Modifiche all'articolo 3 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nel primo periodo, le parole: "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, con le modalità di cui all'articolo 14-bis" e, nel secondo periodo, dopo le parole: "indicazioni del" la parola: "medesimo" è soppressa;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia può delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalità della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale. 2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future. 2-quater. La facoltà di cui al comma 2-ter può essere concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità oppure successivamente dalla medesima autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge";

d) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza. 3-bis. L'Agenzia può altresí stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresí le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34".

ART. 4. (Modifiche all'articolo 4 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 4 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) due vicedirettori generali";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia".

2. Agli oneri derivanti dall'istituzione della figura dei vicedirettori generali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285.

ART. 5. (Modifiche all'articolo 5 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, dai due vicedirettori generali, nominati a norma dell'articolo 6-bis, nonché da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore generale";

b) al comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette".

ART. 6. (Modifica all'articolo 6 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole: "nei limiti stabiliti negli atti organizzativi" sono inserite le seguenti : ", ai vicedirettori generali".

ART. 7. (Vicedirettori generali dell'Agenzia).

1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

"ART. 6-bis. - (Vicedirettori generali). - 1. I due vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione tecnica. 2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4".

ART. 8. (Modifiche all'articolo 7 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque" e dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: ", uno dal Ministero dell'economia e delle finanze";

b) al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "esecuzione degli appalti" sono inserite le seguenti: "e dei subappalti";

c) al comma 2, lettera b), secondo periodo, le parole: "Tutte le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese stabilite in Italia" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese stabilite in Paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana";

d) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "rende pubblici" sono inserite le seguenti: "in via telematica".

ART. 9. (Modifica all'articolo 9 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 9, comma 4, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonchè relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico".

ART. 10. (Modifiche all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: "e delle opere connesse" e dopo le parole: "l'Ente nazionale per le strade (ANAS)" sono inserite le seguenti: "e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti spa,";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "3,60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".

ART. 11. (Modifica dell'articolo 11 della legge n. 285 del 2000).

1. L'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è sostituito dal seguente:

"ART. 11. - (Garanzia fideiussoria). - 1. Oltre alle garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, del 20 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara. 2. La cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo".

ART. 12. (Polizza assicurativa).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

"ART. 11-bis. - (Polizza assicurativa). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia può stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati".

ART. 13. (Modifiche all'articolo 13 della legge n. 285 del 2000).

1. All'articolo 13 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono, in conformità alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo".

ART. 14. (Stralcio del piano degli interventi).

1. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

"ART. 14-bis. - (Stralcio del piano degli interventi). - 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziate. 2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tiene conto dell'ordine di priorità della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresí conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici. 3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. 4. Ferma restando la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3, il Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse. 5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis, 3, 3-bis e 5, attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi".

ART. 15. (Disposizioni transitorie).

1. Dopo l'articolo 14-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

"ART. 14-ter. - (Gestione transitoria). - 1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia è autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1".

ART. 16. (Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000).

1. Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'espressione: "Ministero dell'ambiente", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";

b) l'espressione: "Ministero dei lavori pubblici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

c) l'espressione: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'economia e delle finanze";

d) l'espressione: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze";

e) l'espressione: "Ministro dei lavori pubblici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

ART. 17. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2003-03-19 - Fonte: Camera.it

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