Con il decreto legge n. 28 del 24 corr.(pubblicato in G.U. n. 45 del 24-2-2003) il Governo, ravvisando la necessità di prevenire e reprimere con rigore i dilaganti epsiodi di violenza nei nostri stadi italiani, ha disposto le seguenti modifiche alla disciplina originaria della legge n. 401 del 1989 e successive modifiche: 1)- estensione dei casi in cui è ammesso l'arresto in flagranza; tra gli altri, quello relativo al lancio di corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possano creare pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono competizioni sportive, ovvero quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime; 2)- introduzione del concetto di "flagranza-differita": l'arresto del reo è ammesso non solo nell'occasione in cui esso sia colto nell'atto di commettere il fatto-reato o immediatamente dopo ma, addirittura, nelle 36 ore successive; tale facoltà è subordinata alla sussistenza di due presupposti: a)- impossibilità (o inopportunità ) per la P.G. di procedere immediatamente all'arresto al fine di evitare disagi e/o pericoli alle persone che stanno assistendo allo svolgimento della competizione sportiva; b)- acquisizione da parte della P.G. della prova della colpevolezza nell'immediatezza del fatto mediante l'utilizzo di documentazione videofotografica. Il provvedimento suindicato, già entrato in vigore, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro i prossimi 60 giorni a pena di decadenza; nel frattempo da alcuni schieramenti politici si è levata la seguente proposta: consentire ai Prefetti di intervenire sui calendari e di chiudere gli stadi fino a un mese, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Beh che dire ... grazie ad alcune frange di facinorosi esagitati il nostro sport rischia di essere snaturato rimandendo privato della sua anima e fonte vitale: il tifo, l'entusiasmo e la goliardia!!! Ecco il testo del decreto legge n. 28 del 24.2.2003:
Il presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere all'adozione di misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti più pericolosi che determinano gravi e ricorrenti episodi di violenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Articolo 1
1. Alla legge 13 dicembre 1989, i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:
"1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.
1-ter Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica effettuata al momento del fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto".
2003-02-23
Calcio Violenza 2003/02/24 Legge