Grazie alla ricerca nel web dell'ottimo Alberto Foggia, vi possiamo segnalare l'articolo al link indicato che invitiamo a leggere.
"In materia penale la valutazione della condotta colposa del professionista si basa sul criterio della prevedibilità ed evitabilità dell'evento. E' colposo un incidente che era prevedibile ed evitabile"
Questa la giurisprudenza citata nell'articolo:
Cassazione sulle guide alpine (sez.IV, 19 febbraio 1991, Souberan: "La guida alpina ha l'obbligo di vigilanza sugli allievi, gli insegnanti sono tenuti a vigilare sull'incolumità degli allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida".
Quanto alla procurata valanga viene contestato il reato di disastro colposo (artt. 426 e 449 del codice penale): il distacco di una massa nevosa viene considerato dal codice penale intrinsecamente pericoloso anche se non ha ucciso nessuno.
Raccomandiamo comunque la lettura dell'articolo al link indicato.
Link: http://www.aineva.it/pubblica/neve42/legalitutto.h
2003-01-30 - Fonte: Aineva
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