Art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi) 1. A decorrere dal 1Âș luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita' permanente.
Link: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2002/305/10.htm
2003-01-06 - Fonte: Finanziaria 2003
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