Newsletter Garante Privacy (gennaio 2002)
Se un calciatore chiede alla Federazione italiana gioco calcio, presso la quale è tesserato, di avere accesso ai suoi dati personali, la FIGC è tenuta a comunicarglieli in modo chiaro e completo, precisando anche modalità e finalità del trattamento. La comunicazione deve essere effettuata anche se il riscontro è negativo. Lo ha stabilito il Garante, accogliendo, in parte, il ricorso di un calciatore dilettante che si era rivolto all’Autorità , ritenendo di non aver avuto pieno riscontro ad una richiesta di accesso, ai sensi dell’art. 13 della legge sulla privacy, con la quale il tesserato, aveva chiesto di conoscere tutti i dati che lo riguardavano in possesso della Federazione, la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché il responsabile del trattamento. Il calciatore aveva inoltre chiesto di acquisire anche una copia di una variazione di tesseramento effettuata presso una società sportiva e successivamente inviata alla FIGC. Invitata dal Garante a soddisfare le richieste del ricorrente, la FIGC comunicava all’interessato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, trasmettendogli anche copia del documento richiesto. Il calciatore, tuttavia, si era dichiarato insoddisfatto poiché non gli erano state fornite tutte le informazioni richieste. Con una successiva nota la Federazione comunicava all’interessato altri dati relativi ad un trasferimento e ad una scheda personale (il cosiddetto. "storico"), ritenendo in questo modo di aver fornito tutti i dati richiesti. Nella decisione adottata in merito al ricorso, il Garante, pur dichiarando il non luogo a provvedere su quelle richieste alle quali era già stato dato riscontro, ha riconosciuto la legittimità delle istanze avanzate dal calciatore, correttamente formulate ai sensi della legge sulla privacy, e alle quali doveva essere fornita una risposta adeguata. L’Autorità ha invitato, quindi, la FIGC a comunicare al calciatore, entro un termine stabilito, tutti i dati da essa detenuti con l’indicazione della loro origine, della logica e delle finalità del trattamento. Nel caso in cui, ha precisato infine il Garante, analizzati gli archivi informatici e cartacei non risultassero altri dati personali del calciatore, la FIGC è tenuta comunque ad informare l’interessato. La Federazione è stata condannata al pagamento delle spese del ricorso, determinate in misura forfettaria, da liquidare direttamente al ricorrente.
Link: http://www.garanteprivacy.it/garante/frontdoor/1,1
2002-12-07 - Fonte: Garante privacy
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