Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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Nuove norme per i controlli antidoping

2002-10-26  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

GU n. 250 del 24-10-2002 DECRETO 7/8/2002 Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.


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GU n. 250 del 24-10-2002 DECRETO 7/8/2002 Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376. IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante "Disciplina dellatutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro ildoping" ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b), che prevedeche la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e perla tutela della salute nelle attivita' sportive: "determina, anche inconformita' delle indicazioni del CIO e di altri organismi edistituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie deicontrolli anti-doping ..., tenuto conto delle caratteristiche dellecompetizioni e delle attivita' sportive stesse"; Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante "Regolamentoconcernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissioneper la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela dellasalute nelle attivita' sportive"; Visto il decreto 12 marzo 2001, recante la "Composizione dellaCommissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per latutela della salute nelle attivita' sportive"; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165; Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed ilcontrollo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'sportive espressa in data 15 maggio 2002; Decreta: Art. 1. 1. Sono adottate le norme procedurali per l'effettuazione deicontrolli anti-doping e per la tutela della salute, allegate alpresente decreto, oggetto di specifica determinazione dellaCommissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per latutela della salute nelle attivita' sportive, ai sensi dell'art. 3,comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, alle quali viene datapiena applicazione. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per laregistrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 7 agosto 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 foglio n. 215 Allegato 1 TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. Campo di applicazione 1. Il controllo sanitario e anti-doping sulle competizioni esulle attivita' sportive viene svolto in tutte le discipline epratiche sportive e puo' essere effettuato sulle urine. LaCommissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per latutela della salute nelle attivita' sportive, in seguito denominata"Commissione", individua le occasioni nelle quali svolgere icontrolli e le modalita' di scelta dei soggetti da controllare. 2. La realizzazione dei controlli anti-doping e per la tuteladella salute avviene d'intesa con gli organismi con cui laCommissione stipula apposite convenzioni secondo modalita' regolatedalle stesse e dalla presente procedura. 3. La Commissione compila un elenco di medici prelevatori perl'esecuzione dei prelievi, su indicazione degli organismiconvenzionati. 4. Sulla scelta delle competizioni ed attivita' sportive oggettodi controllo anti-doping, sulle designazioni dei medici prelevatori,sull'effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti dacontrollare e controllati, sull'esito delle analisi, e' mantenuto ilsegreto d'ufficio. Art. 2. Modalita' organizzative 1. Le federazioni sportive, a partire dal 1 luglio 2002, concadenza almeno trimestrale, comunicano alla Commissione l'elencodelle manifestazioni sportive di loro competenza, corredate di datadi inizio, localita' di svolgimento, durata e tipologia delle stesse. Nel caso in cui la manifestazione dovesse avere luogo prima di tremesi dalla decisione, la comunicazione e' effettuata contestualmentealla decisione stessa. 2. Per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tuteladella salute, le societa' sportive ospitanti o gli enti organizzatoridelle manifestazioni sportive mettono a disposizione, come gia'previsto nei regolamenti sportivi, un locale per il prelievo,comprendente una zona di attesa ed un vano per le operazioni dicontrollo, dotato di servizi igienici. Il locale e' altresi'corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi dibibite analcoliche diverse e sigillate, in contenitori di vetro oalluminio, non contenenti sostanze vietate, che sono apertidall'atleta o sotto la sua osservazione. 3. Il medico incaricato di effettuare il prelievo viene designatocon lettera ufficiale. Copia della lettera e' consegnata dal medicoprelevatore al responsabile della organizzazione della gara o dellasocieta' ospitante. Questi ultimi provvedono a consegnare agli atletida sottoporre al controllo la notifica dello stesso preparata dalmedico prelevatore. 4. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, idirigenti accompagnatori e le societa' sono tenuti a prestare lamassima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delleprocedure del controllo anti-doping. Il responsabile dellamanifestazione consente l'accesso al medico prelevatore, con lapropria autovettura, nel luogo piu' vicino alla zona adibita alprelievo. TITOLO II Controlli anti-doping sulle urine Art. 3. Scelta degli eventi e dei soggetti 1. La Commissione, nei tempi concordati con l'organismoconvenzionato, trasmette alla sede legale dello stesso un plico (A)chiuso e sigillato contenente le buste chiuse e sigillate (B)relative ai singoli eventi sportivi da sottoporre a controllo. Suciascuna delle suddette buste (B) viene riportato: la federazioneinteressata, la denominazione dell'evento, il luogo e la data dellostesso. Ciascuna busta (B) contiene indicazioni relative al controllodi norma di quattro atleti dello stesso sesso. L'incaricato designatodal legale rappresentante dell'organismo convenzionato apre la busta(A) e provvede a designare i medici prelevatori ai quali farpervenire le buste (B) chiuse e sigillate. 2. Dentro ciascuna busta (B) chiusa e sigillata relativa allamanifestazione sono contenute un numero di buste (C) chiuse esigillate all'interno delle quali vi e' l'indicazione dei criteri discelta dei soggetti da sottoporre al controllo. Il numero delle buste(C) e' uguale al numero delle gare da controllare; ciascuna busta (C)reca all'esterno l'indicazione della gara da controllare. Almenoun'ora prima dell'inizio presunto delle operazioni di controllo, ilmedico prelevatore comunica ai dirigenti delle societa' interessatel'effettuazione del controllo stesso. 3. Il medico prelevatore, dopo aver aperto le buste (C) edindividuati i nominativi dei soggetti da sottoporre al controllo,cura con la collaborazione del responsabile della manifestazionel'inoltro della notifica stessa agli atleti selezionati. 4. Al termine di ogni mese i nominativi dei medici prelevatoridesignati sono comunicati, dall'organismo convenzionato, allaCommissione. L'elenco degli eventi da sottoporre al controllo e'trasmesso anche all'Istituto superiore di sanita'. Art. 4. Modalita' di esecuzione dei prelievi anti-doping 1. Nel caso di controlli anti-doping in gara:a) prima del termine della gara di interesse, in tempo utiletenuto conto delle differenti tipologie delle discipline, allapresenza del responsabile sportivo della manifestazione, la busta (C)viene aperta e vengono rese note le indicazioni sui soggetti dacontrollare. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atletiespulsi o ritiratisi nel corso della gara e quelli che l'hannoabbandonata per un infortunio tale da non richiedere l'immediatoricovero ospedaliero; b) al termine della competizione, gli atleti si recanoimmediatamente nel locale riservato al controllo anti-doping. Ilmedico prelevatore, d'intesa con il rappresentante della federazionesportiva se presente o della societa' di appartenenza, accerta che leoperazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne laregolarita' con il minor disagio per gli atleti, ai quali e'illustrata la procedura per la raccolta del campione di urina; c) il medico o il dirigente sociale consegna, in duplice copiaper la Commissione e per la federazione di appartenenza e in bustachiusa e sigillata, al medico prelevatore designato le eventualinotifiche individuali di trattamenti terapeutici che abbianocomportato il ricorso a sostanze il cui uso e' sottoposto ad alcunerestrizioni, riguardanti gli atleti sottoposti al controllo. 2. Nel caso di controlli anti-doping fuori gara, il medicoprelevatore designato:a) individua un locale idoneo con le caratteristiche previstedall'art. 3; b) notifica ai singoli atleti e ai dirigenti delle societa'interessate o ai responsabili sportivi, se presenti, l'effettuazionedel controllo, l'ora e il luogo del prelievo che di norma ha inizioentro trenta minuti. Il medico prelevatore richiede comunque, almomento del suo arrivo, la lista degli atleti tesserati e deipresenti con la motivazione delle eventuali assenze. 3. Gli atleti, identificati dal medico prelevatore, restano neilocali riservati al controllo anti-doping fino ad avvenuto prelievodel campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. E'sottoposto al controllo anti-doping un solo atleta alla volta. 4. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura deicontenitori e delle eventuali borsette termiche; quindi l'atleta hala facolta' di restare nel locale sino alla sigillatura delle borseper il trasporto. 5. Il medico prelevatore provvede a portare un numero di kit taleda consentire a ciascun atleta la scelta fra almeno due kit. Ciascunatleta sceglie uno fra i kit disponibili per il prelievo anti-dopingverificandone l'integrita'. Possono essere utilizzati solo kitapprovati dalla Commissione. 6. Per i controlli sulle urine il kit, di norma, e' cosi'costituito:un recipiente sterile e sigillato, graduato, per la raccoltadelle urine; un flacone graduato contrassegnato con la lettera A, dotato diidoneo sistema di sigillatura; un flacone graduato contrassegnato con la lettera B, dotato diidoneo sistema di sigillatura; adeguato contenitore/i termico/i eventualmente sigillabili; adeguata borsa per il trasporto. 7. Il medico prelevatore ha cura di portare un quantitativoopportuno di guanti monouso per se e per gli atleti da controllare. 8. Nessuno puo' essere ammesso al locale tranne: il medicoprelevatore, gli atleti identificati, il medico della societa' odell'atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore dellasocieta', il rappresentante della federazione sportiva competente,l'eventuale membro della Commissione designato dalla stessa el'eventuale rappresentante dell'Istituto superiore di sanita', daquest'ultimo designato. L'organismo convenzionato ha la facolta' didesignare un ulteriore medico che assiste per necessita' didattichealle operazioni di controllo anti-doping, sotto la responsabilita'del medico prelevatore. Durante le operazioni di prelievo non possonoessere eseguite riprese audio o video di alcun genere. Art. 5. Modalita' di raccolta dei campioni di urina 1. La raccolta del campione di urine, nell'apposito recipiente,avviene alla presenza del medico prelevatore che e' dello stessosesso dell'atleta. Ciascun atleta rimane nel locale fino a che nonproduce la quantita' minima di urina superiore ad almeno 75 ml, epuo' assumere le bevande analcoliche, gasate o non gasate indicatenell'art. 2, comma 2. Qualora la quantita' di urina prodottadall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillatoe l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa per il prelievo siprotragga, il medico prelevatore, a sua esclusiva discrezione, puo'consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare illocale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l'atleta e'in grado di produrre l'ulteriore quantita' di urina necessaria percompletare l'operazione di prelievo. 2. Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza delmedico prelevatore e con la eventuale collaborazione di quest'ultimo,utilizzando la protezione dei guanti, travasa l'urina dal recipienteai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume originario sianoimmessi nel flacone A ed 1/3 (e comunque non meno di 25 ml) nelflacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'internodel recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentirela determinazione del pH e della densita'. 3. Il medico prelevatore effettua la misura del pH e delladensita' utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nelrecipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbaledi prelievo anti-doping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5e 7 e la densita' deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora ilcampione prelevato non rientri in tali parametri si procede ad unasingola ulteriore raccolta di urine con le modalita' fin quidescritte. Terminate le operazioni di prelievo e la sigillatura deicampioni raccolti, il medico invita l'atleta ad eliminare, sotto lasua osservazione, il residuo delle urine. Tutti i campioni vannocomunque inviati al Laboratorio. 4. Ciascun flacone deve essere sigillabile; se inserito in altrocontenitore, anche quest'ultimo deve essere sigillabile. I flaconi egli eventuali contenitori sono introdotti in apposite borsettetermiche, eventualmente sigillabili, che sono a loro volta inseritein apposita borsa per la spedizione, conforme alla normativa vigenteper il trasporto di materiali biologici, che e' a sua volta chiusacon un sigillo. 5. Tutte le suddette operazioni sono eseguite alla presenzadell'atleta e del medico della societa' o dell'atleta o del dirigenteaccompagnatore della societa'. A questi e' consentito di constatareche i flaconi, i contenitori, la borsetta termica e la borsa ditrasporto siano stati sigillati in modo corretto e che i sigillirelativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quelliriportati sul verbale di prelievo anti-doping. Art. 6. Verbale di prelievo 1. Il medico prelevatore compila, per ciascun atleta sottopostoal controllo, il verbale di prelievo anti-doping in quattro copiesecondo il modello predisposto dalla Commissione. Detto verbale e'firmato dall'atleta, il quale in tal modo attesta la correttaesecuzione della procedura seguita per l'effettuazione del prelievo,dal medico della societa' o dell'atleta oppure dal dirigenteaccompagnatore della societa', se presenti, e dal medico prelevatore. Le firme delle persone precedentemente indicate sono apposte sulverbale di prelievo anti-doping dopo che i contenitori A e B sonostati chiusi e sigillati. Eventuali dichiarazioni dell'atleta o delmedico della societa' o dell'atleta o del dirigente accompagnatoredella societa' sono riportate sul verbale di prelievo anti-doping. 2. Nel caso di controlli fuori gara il verbale viene compilato efirmato dal medico prelevatore, dall'atleta e, se presente, dalmedico della societa' o da un suo responsabile e dal medico dellafederazione competente, se presente. 3. Le copie del verbale sono ordinate come segue:a) la prima copia e' inserita nell'apposita busta indirizzataalla Commissione sul cui esterno sono riportati, a cura del medicoprelevatore, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o entedi promozione sportiva competente all'evento, con la localita' e ladata di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico e/onotifiche di farmaci soggetti a restrizioni somministrati all'atletacontrollato sono allegate al verbale e inserite nella busta destinataalla Commissione; b) la seconda copia e' inserita nell'apposita busta indirizzataalla federazione sportiva o ente di promozione sportiva interessata,sul cui esterno sono riportati, a cura del medico prelevatore, iriferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozionesportiva competente all'evento con la localita' e la data disvolgimento; c) la terza copia, anch'essa inserita in un'apposita bustachiusa e sigillata, viene consegnata all'atleta; d) la quarta copia non deve contenere alcun dato identificativodell'atleta e va inserita nell'apposita busta indirizzata allaboratorio di analisi anti-doping. 4. Sulle copie di cui alle lettere a), b), c) sono riportati idati identificativi dell'atleta. La busta di cui alla lettera d) e'inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni A. Tutte le buste sono sigillate e controfirmate dal medico prelevatoree dal rappresentante della federazione o societa' sportivainteressata, se presente. Le buste a) e b) vengono inoltraterispettivamente alla Commissione ed alla federazione sportivainteressata, a cura del medico prelevatore. Se presente ilrappresentante federale, il medico prelevatore puo' consegnare aquesti le buste b) per l'inoltro al competente ufficio dellafederazione stessa. Nel contenitore di trasporto dei campioni e'inserita solo la busta di cui alla lettera d). 5. Su ogni copia del verbale di prelievo e' riportato il numerodi codice corrispondente ai flaconi di urina prelevati, aicontenitori ed alle borse termiche. La firma dell'atleta sul verbaledi prelievo certifica anche la correttezza dell'apposizione di tuttele etichette. 6. I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controllianti-doping di cui alle lettere a), b), c) hanno l'obbligo diconservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle omanometterle fino alla comunicazione del risultato. 7. Il medico prelevatore compila in ogni sua parte il verbale diprelievo anti-doping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulole dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico alquale l'atleta si sia sottoposto almeno nei sette giorni precedentiil prelievo. Il medico prelevatore segnala inoltre alla Commissione,mediante rapporto scritto separato, eventuali comportamenti,tentativi od azioni condotte da chiunque, tesi ad evitare chel'atleta designato si sottoponga al controllo anti-doping, ovverocomportamenti e tentativi che contravvengano alla corretta esecuzionedel prelievo. Art. 7. Analisi di laboratorio 1. L'inoltro dei campioni di urina al laboratorio di analisianti-doping e' effettuato con mezzo celere secondo le disposizioniimpartite dalla Commissione. 2. L'apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica edel contenitore A avviene presso la sede del laboratorio anti-dopingche effettua le analisi. Il flacone A viene utilizzato per la primaanalisi. Il contenitore B, estratto dalla corrispondente borsa ditrasporto e dalla borsetta termica e verificatane l'integrita' deisigilli, viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirnel'integrita'. In caso di positivita' della prima analisi, il campioneB viene dissigillato in occasione dell'analisi di revisione serichieste dall'atleta. In questo caso, la richiesta di controanalisie' notificata all'autorita' giudiziaria facendo presente i tempientro i quali, per motivi di attendibilita', le stesse controanalisisaranno effettuate. 3. Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamentedal laboratorio di analisi anti-doping, secondo la convenzione con laCommissione. 4. Il laboratorio esegue le analisi e comunica i risultati nelpiu' breve tempo possibile, come specificato nella convenzione. 5. I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicatidal laboratorio alla Commissione. L'accertamento dell'identita'dell'atleta risultato positivo avviene presso la Commissione medianteil confronto contestuale tra la comunicazione dell'esito dipositivita' emesso dal laboratorio anti-doping, recante il codice delcampione, e il verbale del prelievo anti-doping in possesso dellaCommissione. 6. Una volta determinata l'identita' dell'atleta, la Commissioneprovvede con la massima tempestivita' a darne comunicazioneall'autorita' giudiziaria, all'atleta, al presidente dellafederazione interessata, alla societa' di appartenenza, e al CONI, amezzo telegramma, o fax o raccomandata, o altro mezzo di trasmissioneopportuno eventualmente concordato con il destinatario. Illaboratorio, nel rispetto dei regolamenti internazionali e dellenorme per l'accreditamento, e' autorizzato a dare comunicazionedell'esito positivo delle analisi, limitatamente al solo codice delcampione trovato positivo, direttamente al CIO ed alle federazioniinternazionali di competenza. 7. L'eventuale analisi di revisione viene effettuata dallaboratorio di analisi anti-doping su richiesta dell'atletainteressato, ed a sue spese, con il consenso, ove necessario, delmagistrato incaricato del caso. La Commissione concorda con illaboratorio la data di effettuazione delle controanalisi dandonecomunicazione all'atleta ed al magistrato incaricato con un preavvisodi almeno sette giorni. La data fissata per le analisi di revisionee' comunicata dalla Commissione anche al presidente della federazioneinteressata, ed alla societa' di appartenenza e al CONI. Lacomunicazione e' inviata a mezzo telegramma, o fax o raccomandata, oaltro mezzo di trasmissione idoneo. 8. Alle analisi di revisione, fin dalla fase di apertura delcampione B, puo' assistere l'atleta interessato oppure un suorappresentante, appositamente delegato dall'atleta stesso o dallasocieta' di appartenenza con lettera o mezzo fax, purche' pervengaalla Commissione entro e non oltre le 24 ore precedenti la datastabilita per le operazioni di controanalisi. 9. L'atleta od il rappresentante delegato puo' essere assistitoda un perito, il cui nominativo e la cui qualifica sono notificatinel termine precedentemente indicato. Il laboratorio non consentel'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditatedalla Commissione o dal magistrato. 10. All'apertura dei campioni relativi alle analisi di revisionepossono altresi' assistere un rappresentante della federazioneinteressata ed un membro della Commissione accreditato. 11. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, vengaconfermato l'esito di positivita', la Commissione, dopo aver ricevutola comunicazione ufficiale da parte del laboratorio, provvede a darnecomunicazione al magistrato, al presidente della federazioneinteressata, all'atleta confermato positivo ed alla societa' diappartenenza e al CONI a mezzo raccomandata o altro mezzo ditrasmissione idoneo. 12. Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, laCommissione provvede a darne notifica ai soggetti indicati nel commaprecedente con le stesse modalita'.


Link: mailto:avvbattaglini@tin.it

2002-10-26 - Fonte: Giorgio Battaglini

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