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Compatibile col diritto comunitario l'elenco stilato dal Regno Unito di eventi sportivi “di grande rilevanza sociale” da trasmettersi obbligatoriamente in chiaro e gratuitamente

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Tribunale UE, sentenza 17 febbraio 2011, causa T‑55/08

&

«Diffusione radiotelevisiva – Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE – Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Campionato europeo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario – Motivazione – Artt. 49 CE e 86 CE – Diritto di proprietà»

Sentenza

Contesto normativo

1 L’art. 49, primo comma, CE dispone quanto segue:

«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione di servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».

2 A norma dell’art. 86, n. 1, CE, «[g]li Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 [CE] e da 81 [CE] a 89 [CE] inclusi».

3 L’art. 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come aggiunto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva [89/552] (GU L 202, pag. 60), così prevede:

«1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, [...] in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti».

4 I ‘considerando’ dal diciottesimo al ventiduesimo della direttiva 97/36 hanno il seguente tenore:

«(18) considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;

(19) considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un’eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;

(20) considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all’esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; (...)

(21) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di “particolare rilevanza per la società” devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;

(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per “canale liberamente accessibile” si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l’abbonamento base ad una rete via cavo)».

 Fatti e decisione impugnata

5 L’Union des associations européennes de football (UEFA), ricorrente, è l’organismo di direzione del calcio europeo. Suo obiettivo principale è quello di vigilare sullo sviluppo del calcio europeo e provvede ad organizzare un certo numero di competizioni internazionali di calcio tra cui la fase finale del campionato europeo di calcio (in prosieguo: l’«EURO»), nell’ambito del quale ogni quattro anni si affrontano 16 squadre nazionali nel corso di 31 partite complessivamente. Essa sarebbe in grado di promuovere lo sviluppo del calcio europeo grazie ai ricavi derivanti dalla vendita dei diritti commerciali connessi a dette competizioni. In tale ambito, l’UEFA afferma che il 64% dei ricavi provenienti dalla vendita dei diritti commerciali relativi all’EURO derivano dalla cessione dei diritti di trasmissione televisiva delle partite.

6 Con decisione 25 giugno 1998 il Ministro della Cultura, dei Mezzi d’informazione e dello Sport del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: il «Ministro») ha redatto, in forza della sezione IV del Broadcasting Act 1996 (legge del 1996 sulle trasmissioni televisive), un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, in cui era compreso l’EURO.

7 L’adozione di tale elenco è stata preceduta dalla consultazione di 42 organismi diversi avviata dal Ministro nel luglio 1998 in merito ai criteri in base ai quali doveva essere valutata la rilevanza dei vari eventi per la società del Regno Unito. Tale procedura è sfociata nell’adozione di un elenco di criteri contenuto in un documento del Ministero della Cultura, dei Mezzi d’informazione e dello Sport del novembre 1997, che il Ministro avrebbe dovuto applicare ai fini della predisposizione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Sulla scorta di tale documento un evento può essere menzionato nell’elenco, segnatamente, quando ha spiccata rilevanza generale a livello nazionale e non soltanto tra coloro che seguono di norma la disciplina sportiva in questione. Ai sensi dello stesso documento, è sussumibile in tale nozione un evento sportivo nazionale o internazionale di carattere preminente o in cui è coinvolta la squadra nazionale o partecipano atleti del Regno Unito. Tra gli eventi conformi a tali requisiti, quelli che attirano numerosi telespettatori o che sono tradizionalmente trasmessi in diretta su canali televisivi gratuiti avrebbero maggiori possibilità di comparire nell’elenco. Inoltre, nella propria valutazione il Ministro dovrebbe altresì tener conto di altri fattori relativi alle conseguenze per lo sport interessato, quali l’opportunità di offrire una trasmissione in diretta di un evento nel suo complesso, l’impatto sui guadagni nel settore sportivo in questione, le conseguenze per il mercato della radiodiffusione e la sussistenza di circostanze che garantiscono l’accesso alla copertura televisiva o radiofonica in differita dell’evento.

8 Il Ministro ha quindi avviato, in conformità all’art. 97 del Broadcasting Act 1996, una procedura di consultazione relativa agli specifici eventi da inserire nell’elenco. Nell’ambito di tale consultazione, il Ministro ha sollecitato il parere di vari organismi e operatori interessati nonché dei titolari dei diritti di trasmissione televisiva quali l’UEFA. Inoltre, un comitato consultivo istituito dal Ministro e denominato «Advisory Group on listed events» (Gruppo consultivo sugli eventi iscritti nell’elenco) ha reso il proprio parere sugli eventi da menzionare proponendo, per quanto riguarda l’EURO, l’iscrizione della finale, delle semifinali e delle partite in cui sono coinvolte le squadre nazionali del Regno Unito.

9 In forza dell’art. 98 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai Telavision Broadcasting Regulations 2000 (Regolamenti del 2000 sulle trasmissioni televisive), gli organismi di diffusione televisiva sono suddivisi in due categorie. La prima categoria include gli organismi che forniscono un servizio gratuito che, per di più, possa essere ricevuto almeno dal 95% della popolazione del Regno Unito. La seconda categoria include gli organismi che non rispondono a tali requisiti.

10 Inoltre, in forza dell’art. 101 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai Television Broadcasting Regulations 2000, un fornitore di programmi televisivi appartenente ad una delle suddette categorie può trasmettere in diretta la totalità o parte di un evento inserito nell’elenco solo qualora un fornitore dell’altra categoria abbia acquisito il diritto di trasmettere in diretta l’intero evento o detta parte del medesimo evento nella stessa, o sostanzialmente la stessa, area. Ove tale condizione non sia soddisfatta, l’organismo che desidera trasmettere in diretta l’intero evento o parte dell’evento in questione deve ottenere la previa autorizzazione dell’Office of Communications (Ufficio delle comunicazioni)..

11 Ai sensi dell’art. 3 del Code on Sports and Other Listed and Designated Events (Codice relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell’elenco), nella versione in vigore nel 2000, gli eventi iscritti nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società sono suddivisi in due gruppi. Il «gruppo A» include gli eventi che non possono essere trasmessi in diretta in esclusiva in difetto di talune condizioni. Il «gruppo B» include gli eventi che possono essere trasmessi in diretta in esclusiva solo se sono state adottate disposizioni per garantirne la trasmissione in differita.

12 A norma dell’art. 13 del Code on Sports and Other Listed and Designated Events, l’Office of Communications può accordare un’autorizzazione per gli eventi appartenenti al «gruppo A» dell’elenco, del quale fa parte l’EURO, qualora i relativi diritti di trasmissione siano stati pubblicamente offerti secondo condizioni eque e ragionevoli a tutti gli organismi di diffusione radiotelevisiva, senza che un organismo dell’altra categoria abbia manifestato il proprio interesse all’acquisto.

13 Con lettera del 25 settembre 1998 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, l’elenco degli eventi predisposto dal Ministro. A seguito di uno scambio di comunicazioni tra il Regno Unito e la Commissione e di una nuova notificazione delle misure avvenuta il 5 maggio 2000, il direttore generale della direzione generale (DG) «Educazione e cultura» della Commissione ha informato il Regno Unito, con lettera del 28 luglio 2000, che la Commissione non sollevava obiezioni sulle misure adottate da tale Stato membro, che sarebbero state pertanto oggetto di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

14 Con sentenza 15 dicembre 2005, causa T33/01, Infront WM/Commissione (Racc. pag. II5897), il Tribunale ha annullato la decisione contenuta nella lettera del 28 luglio 2000, in quanto essa configurava una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, che avrebbe dovuto essere adottata dallo stesso collegio dei membri della Commissione (sentenza Infront WM/Commissione, cit., punto 178).

15 In attuazione della sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra, la Commissione ha adottato la decisione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] (GU L 295, pag. 12; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

16 Il dispositivo della decisione impugnata ha il seguente tenore:

«Articolo 1

Le misure adottate ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] e notificate dal Regno Unito alla Commissione il 5 maggio 2000, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 328 del 18 novembre 2000, sono compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 2

Le misure, elencate nell’allegato della presente decisione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552]».

17 La decisione impugnata è motivata segnatamente in base ai punti seguenti:

«(4) L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società incluso nelle misure adottate dal Regno Unito è stato redatto in modo chiaro e trasparente, e [in tale Stato membro] è stata avviata una consultazione di ampio respiro.

(5) La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal Regno Unito rispondono ad almeno due dei criteri indicati qui di seguito, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) una spiccata rilevanza generale nello Stato membro interessato, e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione dello Stato membro, in particolare come evento catalizzatore dell’identità culturale; iii) la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; iv) il fatto che l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(6) Numerosi eventi fra quelli elencati nelle misure adottate dal Regno Unito, compresi i [g]iochi olimpici estivi e invernali, nonché le finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva [97/36]. Questi eventi hanno una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito nel loro insieme, essendo particolarmente seguiti dal pubblico in generale (indipendentemente dalla nazionalità dei partecipanti), e non solo dal pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.

(…)

(18) Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. (...)

(19) Le misure adottate dal Regno Unito risultano proporzionate a giustificare una deroga al principio fondamentale, sancito dal trattato CE, della libera prestazione di servizi sulla base di un motivo imperativo di pubblico interesse, che è quello di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alla trasmissione di eventi di particolare importanza per la società.

(20) Le misure adottate dal Regno Unito sono compatibili con le regole (...) di concorrenza [del Trattato CE] in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre il numero degli eventi citati non è sproporzionatamente elevato e tale da creare distorsione della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

(21) A rafforzare la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito è il fatto che un certo numero di eventi fra quelli elencati richiede soltanto forme adeguate di ritrasmissione.

(…)

(24) In base alla sentenza [Infront WM/Commissione], la dichiarazione che le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal Regno Unito sono compatibili con il diritto comunitario. Le misure, elencate nell’allegato della presente decisione, devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552]».

 Procedimento e conclusioni delle parti

18 Il 5 febbraio 2008, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale, l’UEFA ha proposto il presente ricorso.

19 L’UEFA chiede anche al Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, di invitare la Commissione a produrre vari documenti che, a suo avviso, contribuirebbero positivamente ad un efficiente svolgimento della fase scritta del procedimento, al chiarimento delle questioni controverse e al controllo giurisdizionale che il Tribunale è chiamato a esercitare.

20 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente l’11 e il 16 giugno 2008, il Regno Unito nonché il Regno del Belgio hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

21 Con ordinanza 29 settembre 2008, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso tali interventi. Le parti intervenienti hanno depositato le proprie memorie e l’UEFA ha depositato le proprie osservazioni su queste ultime entro i termini impartiti.

22 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto per iscritto un quesito all’UEFA e due quesiti alla Commissione. Queste hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale entro il termine impartito.

23 L’UEFA chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata là dove dichiara conforme al diritto comunitario l’iscrizione nell’elenco nazionale del Regno Unito dell’EURO nel suo insieme;

– condannare la Commissione alle spese.

24 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare l’UEFA alle spese.

25 Il Regno del Belgio e il Regno Unito chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

In diritto

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

26 Il Regno del Belgio sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto l’UEFA non è né individualmente né direttamente interessata dalla decisione impugnata e in quanto il Tribunale non è competente a valutare la legittimità di misure nazionali. Inoltre, l’UEFA non avrebbe impugnato le misure adottate dal Regno Unito dinanzi ai giudici nazionali, pertanto il suo ricorso dinanzi al Tribunale sarebbe stato presentato oltre i termini, giacché l’eventuale annullamento della decisione impugnata non pregiudica la validità della normativa nazionale in esame.

27 L’UEFA ritiene che la decisione impugnata la riguardi direttamente ed individualmente.

 Giudizio del Tribunale

28 I motivi di irricevibilità dedotti dal Regno del Belgio riguardano l’ordine pubblico dato che, nel loro ambito, vengono messe in discussione la legittimazione ad agire dell’UEFA, il rispetto dei termini di ricorso e la competenza del Tribunale. È quindi opportuno che il Tribunale esamini d’ufficio tali motivi di irricevibilità, sebbene il Regno del Belgio, in quanto interveniente, non sia legittimato a sollevarli ai sensi dell’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, non avendo la Commissione contestato la ricevibilità del ricorso (v., in questo senso e per analogia, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I1125, punti 21-23).

29 Per quanto riguarda l’incidenza diretta nei confronti dell’UEFA, si deve rammentare che, in ossequio a giurisprudenza costante, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione impugnata, di cui all’art. 230, quarto comma, CE, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza della Corte 13 marzo 2008, causa C125/06 P, Commissione/Infront WM, Racc. pag. I1451, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

30 A tale proposito, ai sensi dell’art. 101 del Broadcasting Act 1996 (v. precedente punto 10), nessun organismo di diffusione radiotelevisiva appartenente ad una delle categorie descritte al precedente punto 9 può procedere alla trasmissione in diretta e in esclusiva di un evento iscritto nell’elenco del Regno Unito. Solo nel caso in cui nessun organismo appartenente all’altra di dette categorie abbia manifestato un interesse all’acquisto dei diritti di trasmissione di detto evento e ricorrano le altre condizioni menzionate al precedente punto 12, l’Office of Communications può autorizzare l’organismo che ha ottenuto i diritti a trasmettere in diretta e in esclusiva l’evento interessato.

31 Da tale normativa risulta che la cessione dei diritti di trasmissione dell’EURO, di cui l’UEFA è l’organizzatore ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, ad organismi di diffusione radiotelevisiva soggetti alla giurisdizione del Regno Unito in modo tale da privare altri organismi soggetti alla giurisdizione dello stesso Stato membro, e che abbiano manifestato interesse all’acquisto da parte loro, della possibilità di trasmettere in tutto o in parte tale evento in detti paesi non produce gli effetti giuridici generati di norma da una simile clausola di esclusiva.

32 Sebbene sia vero che le suddette conseguenze giuridiche derivano dalla normativa del Regno Unito e non già dalla decisione impugnata, resta tuttavia il fatto che il meccanismo di mutuo riconoscimento da quest’ultima instaurato, in conformità all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552, pone a carico degli Stati membri l’obbligo di salvaguardare tali conseguenze. In particolare, gli Stati membri devono garantire il rispetto, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di trasmissione televisiva nel Regno Unito degli eventi iscritti nell’elenco di tale Stato membro, definiti dal Regno Unito nell’ambito delle sue misure approvate e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Orbene, l’obbligo di conseguire tale risultato lede direttamente la situazione giuridica delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione degli Stati membri diversi dal Regno Unito e che desiderino acquistare diritti di trasmissione nel Regno Unito originariamente detenuti dall’UEFA (v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, punto 29 supra, punti 62 e 63).

33 Pertanto, il meccanismo di mutuo riconoscimento instaurato dalla decisione impugnata obbliga gli Stati membri ad escludere l’attuazione dei diritti come quelli descritti al precedente punto 31 da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, con la conseguenza che l’UEFA vede parimenti pregiudicati i diritti da essa originariamente detenuti quando questi sono offerti pubblicamente ad emittenti non soggette alla giurisdizione del Regno Unito, ma a quella di un altro Stato membro.

34 Ne risulta che la decisione impugnata incide direttamente sulla situazione giuridica dell’UEFA per quanto riguarda i diritti originariamente detenuti da quest’ultima e non lascia alcun potere discrezionale agli Stati membri quanto al risultato perseguito, imposto in modo automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, a prescindere dal contenuto dei meccanismi particolari che le autorità nazionali istituiranno per conseguire tale risultato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, punto 29 supra, punti 60 e 61).

35 L’UEFA è pertanto direttamente interessata dalla decisione impugnata.

36 Per quanto riguarda la questione se l’UEFA sia interessata individualmente dalla decisione impugnata, va rammentato che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro specifiche o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari di una simile decisione (v. sentenza Commissione/Infront WM, punto 29 supra, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

37 Nel caso di specie è pacifico che, a prescindere dalla natura giuridica e dalla fonte dei diritti di trasmissione dell’EURO, questo configura un evento ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, nel senso che viene organizzato in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere tali diritti e che l’UEFA è l’organizzatore in questione. Dal momento che ciò era vero anche al momento dell’adozione della decisione impugnata, in tale momento l’UEFA era perfettamente identificabile.

38 L’UEFA è pertanto interessata individualmente dalla decisione impugnata.

39 Per quanto riguarda gli argomenti del Regno del Belgio relativi al fatto che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di misure nazionali nell’ambito dell’art. 230 CE e che l’UEFA non ha impugnato le misure del Regno Unito dinanzi ai giudici nazionali, è sufficiente rilevare che, con il suo ricorso, l’UEFA contesta segnatamente la legittimità dell’art. 1 della decisione impugnata, con il quale le misure del Regno Unito sono state dichiarate compatibili con il diritto comunitario.

40 Ne consegue che il controllo che il Tribunale è chiamato ad effettuare nel caso di specie verte sulla legittimità di tale dichiarazione, senza che il fatto che le misure del Regno Unito non siano state contestate dinanzi ai giudici nazionali incida in un modo o in un altro sulla ricevibilità del ricorso, oltretutto depositato entro il termine previsto dall’art. 230 CE (v., in tal senso, sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra, punto 109).

41 Gli argomenti concernenti l’irricevibilità del ricorso addotti dal Regno del Belgio devono essere pertanto respinti.

 Nel merito

42 L’UEFA deduce otto motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, in secondo luogo, ad un difetto di motivazione, in terzo luogo, alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, in quarto luogo, alla violazione delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza, in quinto luogo, alla violazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi, in sesto luogo, alla violazione del suo diritto di proprietà, in settimo luogo, alla violazione del principio di proporzionalità e, in ottavo luogo, alla violazione del principio di parità di trattamento.

43 Prima di dare inizio alla disamina dei motivi dedotti dall’UEFA, è d’uopo esporre talune considerazioni di ordine generale di cui occorre tener conto ai fini della valutazione della loro fondatezza.

44 Si deve anzitutto rilevare che l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 ha concretizzato la possibilità riconosciuta agli Stati membri di limitare, in base a motivi imperativi di interesse generale, l’esercizio nel settore audiovisivo delle libertà fondamentali stabilite dal diritto comunitario primario.

45 Infatti, anche se le misure adottate dagli Stati membri nell’ambito dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 si applicano in modo non discriminatorio tanto alle imprese stabilite nel territorio nazionale quanto alle imprese stabilite in altri Stati membri, è sufficiente che dette misure avvantaggino talune imprese stabilite nel territorio nazionale perché esse siano considerate costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 49 CE (v., in tal senso, sentenze della Corte 5 giugno 1997, causa C398/95, SETTG, Racc. pag. I3091, punto 16, e 13 dicembre 2007, causa C250/06, United Pan-Europe Communications Belgium e a., Racc. pag. I11135, punti 37 e 38).

46 Orbene, simili restrizioni a libertà fondamentali garantite dal Trattato possono essere giustificate qualora rispondano a ragioni imperative di interesse pubblico, sempreché siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 45 supra, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

47 A questo proposito va rammentato che la libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, fa parte dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario e configura un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare simili restrizioni (v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 45 supra, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, ai sensi dell’art. 10, n. 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la libertà di espressione include anche la libertà di accedere alle informazioni.

48 Nel caso di specie, come rilevato al punto 19 della decisione impugnata, le misure adottate dal Regno Unito configurano un ostacolo alla libera prestazione di servizi. Tuttavia, come risulta dal diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, le misure previste dall’art. 3 bis della direttiva 89/552 sono volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società. In base al ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, un evento è di particolare rilevanza allorché è straordinario, presenta interesse per il grande pubblico nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte significativa di un determinato Stato membro ed è organizzato in anticipo da un organizzatore di eventi legittimato a vendere i diritti relativi a tale evento.

49 Ne discende che, quando riguardano eventi di particolare rilevanza per la società, le misure contemplate dall’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale.

50 Come evidenziato al precedente punto 46, poi, le misure in questione devono altresì essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.

51 Infine, per quanto riguarda la portata del diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, va anzitutto rilevato che, come sottolineato dalla Commissione, l’art. 3 bis della direttiva 89/552, al quale si richiama tale ‘considerando’, non procede ad un’armonizzazione a livello degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società. Infatti, contrariamente alla versione di tale disposizione contenuta nella decisione del Parlamento europeo in relazione alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell’adozione della direttiva 97/36 (GU 1996, C 362, pag. 56) e facente espresso riferimento ai giochi olimpici estivi e invernali e ai campionati del mondo ed europeo di calcio, tale disposizione non fa riferimento ad eventi specifici atti ad essere iscritti negli elenchi nazionali.

52 Ne consegue che il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 non può essere letto nel senso chel’iscrizione dell’EURO in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società sia automaticamente compatibile con il diritto comunitario. A maggior ragione, tale ‘considerando’ non può essere inteso nel senso che è valida l’iscrizione dell’EURO nel suo insieme in un simile elenco, indipendentemente dall’interesse che tale competizione susciti nello Stato membro interessato.

53 Viceversa, in considerazione dei rilievi di cui ai precedenti punti 4449, tale ‘considerando’ comporta che, quando uno Stato membro menziona partite dell’EURO nell’elenco che ha deciso di redigere, non ha l’obbligo di indicare nella sua comunicazione alla Commissione una specifica motivazione inerente al loro carattere di eventi di particolare rilevanza per la società.

54 È in base a tali considerazioni che occorre valutare la fondatezza dei motivi dedotti dall’UEFA.

55 Da ultimo, per quanto riguarda il difetto di motivazione relativo alla valutazione della Commissione circa la chiarezza e la trasparenza della procedura seguita dal Regno Unito, fatto valere dall’UEFA nell’ambito del secondo motivo, il Tribunale analizzerà tale motivo prima di esaminare il primo motivo che mette in dubbio la fondatezza di tale valutazione. Inoltre, il Tribunale analizzerà il quinto motivo prima del quarto.

 Sul secondo motivo, relativo a un difetto di motivazione

– Argomenti delle parti

56 L’UEFA sostiene che la decisione impugnata è insufficientemente motivata e che, perciò, preclude al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Dal momento che ha posto restrizioni alla libera prestazione di servizi, alla concorrenza e al diritto di proprietà, la decisione impugnata avrebbe dovuto essere suffragata da una motivazione dettagliata. Orbene, la decisione impugnata non conterrebbe una motivazione sufficiente quanto alla chiarezza e alla trasparenza della procedura seguita dal Regno Unito o alla libera prestazione di servizi ed al diritto della concorrenza.

57 Infatti, dal testo della decisione impugnata discenderebbe che, ai fini della sua adozione, la Commissione non avrebbe tenuto conto di alcuno sviluppo successivo al 2000, cosicché non disponeva degli elementi necessari all’adozione, nel 2007, di una decisione correttamente motivata. Orbene, gli ascolti relativi all’EURO del 2000 e a quello del 2004 dimostrerebbero che le partite cui non partecipava una squadra nazionale del Regno Unito hanno attirato in tale paese soltanto un terzo dei telespettatori delle partite in cui era coinvolta una squadra nazionale di detto paese. Omettendo di raccogliere informazioni relative a ogni mutamento di circostanze seguito alla sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra, che ha posto la necessità di adottare una decisione relativa all’elenco del Regno Unito, la Commissione avrebbe altresì violato il principio di buona amministrazione. Inoltre, quest’ultima sentenza non avrebbe confermato la valutazione contenuta nella lettera del 28 luglio 2000 (v. precedenti punti 13 e 14) circa la compatibilità dell’elenco del Regno Unito con il diritto comunitario.

58 Orbene, la Commissione avrebbe semplicemente trasformato la lettera del 28 luglio 2000 in decisione, senza peraltro procedere ad un’analisi più approfondita dell’analisi sommaria da essa effettuata nell’ambito della propria esposizione dinanzi al Tribunale nella causa all’origine della sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra. Tale violazione dell’obbligo di procedere ad un’inchiesta approfondita avrebbe inevitabilmente comportato la violazione dell’obbligo di motivazione nonché errori manifesti di valutazione relativamente alla libera prestazione di servizi e al diritto della concorrenza.

59 A questo riguardo l’UEFA sostiene che la restrizione alla libera prestazione di servizi sarebbe motivata mediante un mero richiamo all’accesso alla trasmissione televisiva degli eventi di particolare rilevanza per la società, che costituirebbe solo un rinvio all’art. 3 bis della direttiva 89/552 senza un’esposizione degli elementi di fatto e di diritto atti a giustificare una simile deroga ad una disposizione fondamentale del Trattato. Inoltre, per quanto riguarda il diritto della concorrenza, la decisione impugnata non conterrebbe neppure un tentativo di definizione dei mercati di riferimento.

60 Infine, l’UEFA afferma che la Commissione avrebbe dovuto fornire una motivazione specifica in ordine alla propria scelta di seguire un approccio diverso da quello da essa adottato nei confronti degli Stati membri che nei loro rispettivi elenchi hanno iscritto soltanto alcune partite dell’EURO.

61 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.

– Giudizio del Tribunale

62 Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi fatti valere e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte 30 marzo 2000, causa C265/97 P, VBA/Florimex e a., Racc. pag. I2061, punto 93).

63 Si deve inoltre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T112/05, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. II5049, punto 94).

64 Per quanto attiene alla questione se la procedura attuata nel Regno Unito sia conforme ai requisiti di chiarezza e trasparenza, al punto 4 della decisione impugnata la Commissione ha affermato che l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito era stato redatto in modo chiaro e trasparente e che in tale Stato membro era stata avviata una consultazione di ampio respiro (v. precedente punto 17).

65 Al riguardo va innanzi tutto rilevato che la stessa UEFA, in qualità di organizzatore dell’EURO, ha partecipato alla procedura in questione esprimendo, tramite lettera del 23 dicembre 1997 indirizzata al Ministro, le proprie osservazioni circa l’eventuale inclusione di tale competizione nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito.

66 In secondo luogo, le disposizioni del Broadcasting Act 1996 relative agli eventi di particolare rilevanza per la società figurano in allegato alla decisione impugnata. L’art. 97 di tale testo normativo prevede che l’elenco di cui trattasi sia predisposto dal Ministro dopo consultazione, tra l’altro, del soggetto dal quale possano essere acquisiti i diritti di trasmissione televisiva di qualunque evento che presenti interesse nazionale, che il Ministro si proponga di inserire o meno nell’elenco.

67 In terzo luogo, dal punto 5 della decisione impugnata, letto in combinazione con i punti 6 e 18 della stessa, risulta che l’iscrizione dell’EURO nell’elenco del Regno Unito è stata approvata dalla Commissione in quanto tale competizione ha spiccata rilevanza generale in detto Stato membro non solamente per coloro che abitualmente seguono gli eventi sportivi alla televisione ed essa è stata sempre trasmessa da canali televisivi gratuiti ed ha attirato numerosi telespettatori. Orbene, i criteri in esame figurano tra quelli che il Ministero ha accertato prima della procedura di consultazione sugli specifici eventi da iscrivere nell’elenco del Regno Unito (v. precedenti punti 7 e 8).

68 Ne consegue che la decisione impugnata contiene le informazioni necessarie tali da consentire all’UEFA di comprendere i motivi per cui la Commissione ha concluso che la procedura seguita dal Ministro fosse chiara e trasparente per quanto riguarda i criteri adottati per selezionare gli eventi da iscrivere nell’elenco, la consultazione relativa a tale selezione e la definizione dell’autorità competente a questo fine ed al Tribunale di esercitare il proprio controllo sulla fondatezza di tale conclusione.

69 Per quanto riguarda l’insufficiente motivazione relativamente alla libera prestazione di servizi e al diritto della concorrenza che l’UEFA farebbe altresì valere in via generale, si deve rammentare che, ai punti 19 e 20 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto i motivi per i quali essa ritiene che le misure del Regno Unito non contravvengano alle disposizioni del diritto comunitario relative a tali ambiti (v. precedente punto 17).

70 In proposito la Commissione ha affermato che le misure adottate dal Regno Unito risultano proporzionate e giustificano una deroga alla libera prestazione di servizi sulla base di un motivo imperativo di pubblico interesse, che è quello di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alla trasmissione di eventi di particolare importanza per la società. Dal punto 19 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha esposto i motivi per cui essa ritiene che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi non ostino all’iscrizione dell’EURO nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito così da consentire all’UEFA di comprenderli e contestarne la fondatezza e al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Infatti, dato che i punti 5, 6 e 18 della decisione impugnata contengono l’esposizione dei motivi in base ai quali la Commissione ha considerato l’EURO un evento di particolare rilevanza per la società, l’UEFA, detentore originario dei diritti di trasmissione dell’EURO, è in grado di valutare se sussistano elementi atti a rimettere in discussione tale valutazione o di dimostrare l’eventuale carattere sproporzionato o altrimenti contrario al diritto comunitario dell’iscrizione di tutte le partite di tale competizione nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito.

71 Per quanto attiene al diritto della concorrenza, al punto 20 della decisione impugnata la Commissione ha affermato che i criteri posti per classificare gli organismi di radiodiffusione televisiva sono oggettivi e che le misure adottate dal Regno Unito permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il numero degli eventi citati non sia sproporzionatamente elevato e che, pertanto, la loro iscrizione non crei distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

72 Si deve rilevare che, in tale punto, la Commissione ha indicato i motivi per cui essa ritiene che le misure adottate dal Regno Unito non violino l’art. 86 CE. Inoltre, dallo stesso punto risulta che la Commissione illustra la propria posizione riferendosi al mercato dell’acquisto dei diritti di trasmissione degli eventi di cui trattasi nonché ai mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. Occorre peraltro precisare che la decisione impugnata non ha l’obiettivo di analizzare la legittimità del comportamento delle imprese alla luce degli artt. 81 CE e 82 CE e, eventualmente, di adottare misure in base al regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), bensì di valutare la compatibilità delle misure statali con l’art. 86 CE. In tali circostanze, l’obbligo di motivazione a carico della Commissione in forza dell’art. 253 CE è assolto quando tale istituzione espone in modo non equivoco i motivi per cui essa ritiene che la normativa nazionale non dia luogo ad una restrizione alla concorrenza incompatibile con le norme rilevanti del Trattato in relazione alle imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi.

73 Dato che tali motivi emergono al punto 20 della decisione impugnata, l’UEFA è in grado di comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione e di contestarne la fondatezza dinanzi al Tribunale e quest’ultimo può, inoltre, esercitare il proprio controllo a questo riguardo.

74 Quanto agli argomenti dell’UEFA secondo cui la Commissione non avrebbe motivato la decisione impugnata in modo giuridicamente valido, giacché avrebbe omesso di tener conto degli elementi successivi al 2000 per controllare la correttezza delle valutazioni del Ministro che hanno condotto all’iscrizione dell’EURO nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, va rilevato che essi non riguardano la motivazione della decisione impugnata, bensì la fondatezza dei suoi motivi. Difatti, dal momento che la Commissione ha esposto, ai punti 5, 6, e 18 della decisione impugnata, i motivi per cui essa ritiene che l’iscrizione dell’EURO nell’elenco in questione fosse valida, il fatto che non abbia tenuto conto degli elementi atti a inficiare la valutazione dell’istituzione a questo riguardo, sempreché ciò sia dimostrato, pregiudicherebbe la legittimità della decisione impugnata nel merito. Tali argomenti saranno dunque esaminati nell’ambito del terzo motivo.

75 Quanto all’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto motivare specificamente la propria scelta di seguire un approccio diverso da quello adottato nei confronti degli Stati membri che hanno iscritto nei loro rispettivi elenchi solo talune partite dell’EURO, si deve necessariamente rilevare che nel caso di specie la Commissione non aveva alcun obbligo del genere.

76 A questo proposito, dato che l’art. 3 bis della direttiva 89/552 non procede ad un’armonizzazione a livello degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società (v. precedenti punti 51 e 52), possono essere parimenti compatibili con la disposizione in esame più impostazioni concernenti l’iscrizione delle partite dell’EURO in un elenco nazionale.

77 In tali condizioni, se l’iscrizione dell’EURO nel suo complesso in un elenco nazionale è compatibile con il diritto comunitario, niente impedisce che lo sia anche l’iscrizione di alcune partite soltanto di detta competizione. Pertanto, il fatto che la Commissione abbia dichiarato nelle proprie decisioni diversi approcci parimenti compatibili con il diritto comunitario non è in quanto tale espressione di alcuna contraddizione e non richiede alcuna motivazione specifica, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente.

78 Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552

– Argomenti delle parti

79 L’UEFA rammenta che l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 impone agli Stati membri di predisporre l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società in modo chiaro e trasparente ed in tempo utile. A questo riguardo, al punto 4 la decisione impugnata si limiterebbe a dichiarare che tale condizione è soddisfatta e che nel Regno Unito è stata avviata una consultazione di ampio respiro.

80 Orbene, tale consultazione non sarebbe stata completa, dal momento che il Ministro non avrebbe preso correttamente in considerazione le osservazioni presentate dall’UEFA nel suo ambito. Per di più, il Ministro avrebbe ignorato il parere dell’Advisory Group on listed events (v. precedente punto 8), che avrebbe raccomandato l’inclusione delle partite alle quali non partecipano le squadre nazionali del Regno Unito nel «gruppo B» dell’elenco nonché quello dell’Office of Fair Trading (OFT, autorità in materia di concorrenza del Regno Unito), che avrebbe proposto l’iscrizione delle partite nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società soltanto quando lo imponga un «imprescindibile interesse pubblico». Nonostante ciò, il Ministro non avrebbe indicato i motivi per cui non si è adeguato a tali pareri né avrebbe chiarito perché dovesse ritenersi che tutte le partite dell’EURO rivestano particolare rilevanza per la società del Regno Unito.

81 Inoltre, non avrebbe avuto luogo alcuna consultazione in ordine ai criteri di suddivisione delle emittenti televisive nelle categorie stabilite dall’art. 98 del Broadcasting Act 1996 (v. precedente punto 9), criteri che aggraverebbero le restrizioni alla concorrenza imposte dalla normativa del Regno Unito e renderebbero praticamente impossibile l’acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva degli eventi iscritti nell’elenco da parte di emittenti non stabilite in tale Stato membro. La suddivisione delle emittenti in categorie, peraltro, inciderebbe sull’ampiezza delle conseguenze derivanti dall’iscrizione di un evento nell’elenco.

82 L’UEFA rileva che dal 1998 il Regno Unito non ha modificato l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società, benché da allora il mercato avrebbe subito profondi mutamenti. Una consultazione condotta nel 1997 e nel 1998, quindi, non può ritenersi adeguata ai fini dell’adozione di una decisione della Commissione nell’ottobre 2007.

83 Il Broadcasting Act 1996 non sarebbe conforme ai requisiti ex art. 3 bis della direttiva 89/552, dato che non imporrebbe al Ministro di verificare se una trasmissione in differita sia sufficiente a salvaguardare l’interesse generale all’accesso alla copertura televisiva di un evento di particolare rilevanza. Inoltre, la procedura in base alla quale verrebbe operata la scelta del gruppo dell’elenco di cui ciascun evento fa parte non sarebbe né chiara né trasparente. In tale contesto, la dichiarazione contenuta al punto 21 della decisione impugnata, secondo cui la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito è rafforzata dal fatto che un certo numero di eventi fra quelli elencati richiede soltanto forme adeguate di trasmissione, non chiarirebbe perché l’inclusione di tutte le partite dell’EURO nel «gruppo A» dell’elenco sia ragionevole e proporzionata.

84 L’UEFA sostiene che le misure adottate dal Regno Unito impongono restrizioni ai diritti esclusivi acquisiti a partire dal 1° ottobre 1996, mentre l’EURO sarebbe stato iscritto nell’elenco di tale Stato membro soltanto il 25 giugno 1998. Orbene, la Commissione non avrebbe vagliato la legittimità dell’imposizione di restrizioni retroattive nei confronti dei diritti relativi all’EURO, sebbene tale operazione non parrebbe compatibile né con la normativa del Regno Unito né con l’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552.

85 Infine, l’UEFA sottolinea che le sue censure rimettono in discussione la validità della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione non ha concluso che la procedura seguita a livello nazionale non era né chiara né trasparente, senza che il fatto di non aver contestato le misure del Regno Unito dinanzi ai giudici nazionali la privi della possibilità di dedurre tale motivo.

86 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.

– Giudizio del Tribunale

87 Va rammentato, in via preliminare, che l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 non enuncia gli elementi specifici che devono caratterizzare le procedure poste in essere a livello nazionale ai fini della predisposizione dell’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società. Tale disposizione lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità per organizzare tali procedure per quanto attiene alle loro fasi, all’eventuale consultazione dei soggetti interessati e all’attribuzione di competenze amministrative, pur precisando che, nel loro complesso, esse devono essere improntate a chiarezza e trasparenza.

88 Infatti, le restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato per mezzo di misure nazionali giustificate da motivi imperativi di interesse generale devono comunque essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. precedente punto 46).

89 In tal modo, anche quando

2011-04-01 - Fonte: curia.europa.eu

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