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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"La pratica sportiva è un microcosmo della vita fatto di sacrifici, applicazione nel lavoro, rispetto delle regole, successi e delusioni. Ma è soprattutto un modo sano di intendere la vita, a prescindere dai risultati che ciascuno può ottenere". - Cesare Prandelli

      

Parere interpretativo inviata il 25 gennaio 2010 dal Presidente Federale, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. D) C.G.S., in ordine all’art. 7 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

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E applicabilitĂ  ai Consigli direttivi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti

O

Oggetto: Richiesta di parere interpretativo inviata il 25 gennaio 2010 dal Presidente Federale, ai

sensi dell’art. 31, comma 1, lett. D) C.G.S., in ordine all’art. 7 delle Norme Organizzative Interne

della F.I.G.C. e applicabilità ai Consigli direttivi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti:

L’art. 7 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. dispone “che il funzionamento degli

organi collegiali operanti nell’ambito federale è disciplinato dai commi che seguono”.

In particolare il comma 5 di detta disposizione prevede che “il componente di un organo collegiale

operante nell’ambito federale che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni

indette dall’organo di cui fa parte, incorre nella decadenza della carica. La decadenza è dichiarata

dal Consiglio Federale”.

Le norme del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in materia di funzionamento degli organi

direttivi della medesima Lega, dei Comitati e delle Divisioni non contengono alcuna previsione in

tema di decadenza della carica per ingiustificata assenza alle riunioni dell’organo collegiale.

L’art. 50 dello stesso Regolamento prescrive che “per quanto non espressamente previsto dal

presente Regolamento si applicano le norme federali vigenti e le norme procedurali per le

Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”.

Ciò premesso, si chiede di conoscere se, in mancanza di una espressa norma regolamentare nelle

disposizioni della L.N.D., in ipotesi di ingiustificata assenza da parte di un componente del

Consiglio Direttivo di Comitato della L.N.D., a più di tre riunioni consecutive, possa trovare

applicazione in via analogica l’art. 7, comma 5 delle N.O.I.F., con decadenza dichiarata del

Consiglio Federale.

La Corte di Giustizia Federale,

vista la richiesta di parere indicata in oggetto;

considerato che la disposizione dell’art. 7, comma 5 delle Norme Organizzative Interne della

F.I.G.C., stabilendo che «il componente di un organo collegiale operante nell’ambito federale che

non partecipi senza giustificato motivo a più di tre riunioni indette dall’organo di cui fa parte, incorre

nella decadenza dalla carica», prevede una norma di carattere eccezionale nei confronti delle regole

che costituiscono le ipotesi normali di decadenza previste per il funzionamento degli organi

collegiali e attribuisce all’assenza, ripetuta e non motivata, dei componenti del collegio una

conseguenza che, pur non potendo definirsi una pena in senso tecnico, assume tuttavia il significato

di una misura con carattere sanzionatorio;

che il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nel disciplinare in modo specifico il

funzionamento degli organi direttivi della Lega, dei Comitati e delle Divisioni, non contiene alcuna

previsione con specifico riferimento all’ipotesi di decadenza dalla carica per ingiustificata assenza

alle riunioni dell’organo collegiale ma precisa, nell’art. 50, che «per quanto non espressamente

previsto dal presente Regolamento si applicano le norme federali vigenti e le norme procedurali per

le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti»;

che, nella fattispecie, in realtà non si discute circa l’applicazione dell’interpretazione analogica,

certamente da escludere, ai sensi dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nei confronti

di ogni disposizione di carattere eccezionale, dovendosi invece assegnare importanza decisiva alla

circostanza che l’art. 50 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti opera un rinvio a tutte le

disposizioni non espressamente richiamate e dunque anche alla disposizione contenuta nel citato art.

7, comma 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

rispondendo alla richiesta di parere del Presidente Federale, premesso che si può certo

condividere l’opportunità di applicare le norme intese a garantire una maggiore efficienza

dell’attività di tutti gli organi collegiali della Federazione, ritiene che, pur in mancanza di

un’espressa norma regolamentare nelle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti (in ipotesi di

ingiustificata assenza, da parte di un componente del Consiglio direttivo di Comitato della Lega

medesima, a più di tre riunioni consecutive), debba trovare applicazione l’art. 7, comma 5 delle

Norme Organizzative Interne della Federazione, con decadenza dichiarata dal Consiglio federale.

P.Q.M.

Nei suesposti motivi è il parere.

2010-04-10 - Fonte: Dir. Sportivo

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