Oggetto: Richiesta di parere interpretativo inviata il 25 gennaio 2010 dal Presidente Federale, ai
sensi dell’art. 31, comma 1, lett. D) C.G.S., in ordine all’art. 7 delle Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C. e applicabilità ai Consigli direttivi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti:
L’art. 7 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. dispone “che il funzionamento degli
organi collegiali operanti nell’ambito federale è disciplinato dai commi che seguono”.
In particolare il comma 5 di detta disposizione prevede che “il componente di un organo collegiale
operante nell’ambito federale che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni
indette dall’organo di cui fa parte, incorre nella decadenza della carica. La decadenza è dichiarata
dal Consiglio Federale”.
Le norme del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in materia di funzionamento degli organi
direttivi della medesima Lega, dei Comitati e delle Divisioni non contengono alcuna previsione in
tema di decadenza della carica per ingiustificata assenza alle riunioni dell’organo collegiale.
L’art. 50 dello stesso Regolamento prescrive che “per quanto non espressamente previsto dal
presente Regolamento si applicano le norme federali vigenti e le norme procedurali per le
Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”.
Ciò premesso, si chiede di conoscere se, in mancanza di una espressa norma regolamentare nelle
disposizioni della L.N.D., in ipotesi di ingiustificata assenza da parte di un componente del
Consiglio Direttivo di Comitato della L.N.D., a più di tre riunioni consecutive, possa trovare
applicazione in via analogica l’art. 7, comma 5 delle N.O.I.F., con decadenza dichiarata del
Consiglio Federale.
La Corte di Giustizia Federale,
vista la richiesta di parere indicata in oggetto;
considerato che la disposizione dell’art. 7, comma 5 delle Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C., stabilendo che «il componente di un organo collegiale operante nell’ambito federale che
non partecipi senza giustificato motivo a più di tre riunioni indette dall’organo di cui fa parte, incorre
nella decadenza dalla carica», prevede una norma di carattere eccezionale nei confronti delle regole
che costituiscono le ipotesi normali di decadenza previste per il funzionamento degli organi
collegiali e attribuisce all’assenza, ripetuta e non motivata, dei componenti del collegio una
conseguenza che, pur non potendo definirsi una pena in senso tecnico, assume tuttavia il significato
di una misura con carattere sanzionatorio;
che il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nel disciplinare in modo specifico il
funzionamento degli organi direttivi della Lega, dei Comitati e delle Divisioni, non contiene alcuna
previsione con specifico riferimento all’ipotesi di decadenza dalla carica per ingiustificata assenza
alle riunioni dell’organo collegiale ma precisa, nell’art. 50, che «per quanto non espressamente
previsto dal presente Regolamento si applicano le norme federali vigenti e le norme procedurali per
le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti»;
che, nella fattispecie, in realtà non si discute circa l’applicazione dell’interpretazione analogica,
certamente da escludere, ai sensi dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nei confronti
di ogni disposizione di carattere eccezionale, dovendosi invece assegnare importanza decisiva alla
circostanza che l’art. 50 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti opera un rinvio a tutte le
disposizioni non espressamente richiamate e dunque anche alla disposizione contenuta nel citato art.
7, comma 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
rispondendo alla richiesta di parere del Presidente Federale, premesso che si può certo
condividere l’opportunità di applicare le norme intese a garantire una maggiore efficienza
dell’attività di tutti gli organi collegiali della Federazione, ritiene che, pur in mancanza di
un’espressa norma regolamentare nelle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti (in ipotesi di
ingiustificata assenza, da parte di un componente del Consiglio direttivo di Comitato della Lega
medesima, a più di tre riunioni consecutive), debba trovare applicazione l’art. 7, comma 5 delle
Norme Organizzative Interne della Federazione, con decadenza dichiarata dal Consiglio federale.
P.Q.M.
Nei suesposti motivi è il parere.