Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni". - Pietro Mennea

      

Ecco la bozza normativa per una legge quadro sul dilettantismo sportivo

2009-08-01  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Che il Presidente della LND Tavecchio ha consegnato nei giorni scorsi al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport On. Rocco Crimi

PROPOSTA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – F.I.G.C.

DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO IN ORDINE

ALLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

TITOLO I

CONFIGURAZIONE GIURIDICA, DISCIPLINA E RICONOSCIMENTO

DELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 1 – Società ed associazioni sportive dilettantistiche.

1. La Repubblica riconosce alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, quali strutture portanti dello sport italiano e quali sussidiarie della Pubblica Amministrazione, la funzione di promozione umana e sociale e di progresso civile e ne garantisce l’autonomia.

2. In considerazione della sua valenza sociale ed educativa, la Repubblica favorisce ed incentiva lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, in armonia con le disposizioni comunitarie in materia.

3. Ai fini della presente legge, per società ed associazioni sportive dilettantistiche si intendono le società, le associazioni, gli enti e gli organismi sportivi a carattere associativo, operanti a livello di base, liberamente costituiti, riconosciuti, ai fini sportivi, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (in sigla: CONI), nonché dalle Federazioni Sportive Nazionali (in sigla: FSN), o dagli Enti di Promozione Sportiva (in sigla: EPS), o dalle Discipline Associate (in sigla: DSA) ed iscritte nel registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, istituito – in forma telematica, ai sensi dell’art. 7 del decreto legge del 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge del 27 luglio 2004, n. 186, e distinto nelle tre sezioni, corrispondenti alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’art. 2 – presso il CONI, che abbiano per oggetto l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, compresi gli aspetti didattici per la formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, e che non inquadrino atleti, qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti interni del CONI, delle FSN e degli EPS.

Art. 2 – Disciplina.

1. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche si conformano alle disposizioni dell’ordinamento generale ed a quelle dell’ordinamento sportivo.

2. La denominazione sociale delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 3 dell’art. 1, contiene l’indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica.

3. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali, costituita nella forma di società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata, secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro.

4. Lo statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche è ispirato al principio di democrazia interna, è conforme alle disposizioni dell’ordinamento sportivo e deve prevedere l’obbligo di conformarsi alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della FSN, o dell’EPS, o della DSA, cui la società od associazione intende affiliarsi.

5. Lo statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le sue modifiche sono sottoposti all’approvazione del CONI, rilasciata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale del CONI, con propria deliberazione, trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge del 31 gennaio 1992, n. 138.

6. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, che intendono richiedere il riconoscimento ai fini sportivi del CONI, di cui all’art. 3, devono costituirsi per atto pubblico, oppure per scrittura privata autenticata o registrata, oppure ancora nel rispetto di eventuali altre modalità, stabilite dalla FSN, o dall’EPS, o dalla DSA, cui l’istante sia affiliata.

7. Lo statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere conforme alle disposizioni dei commi 18 e 18 bis dell’art. 90 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, modificata dall’art. 4 della legge del 21 maggio 2004, n. 128 e dal decreto legge del 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge del 27 luglio 2004, n. 186.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del codice civile e le disposizioni attuative degli organismi sportivi, di cui al comma 3 dell’art. 1.

9. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6, comma 4, della legge del 31 marzo 2000, n. 78, legittimati a sottoscrivere apposite convenzioni con il CONI.

 

Art. 3 – Riconoscimento ai fini sportivi.

1. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, o, per sua delega, dalle FSN, dagli EPS, o dalle DSA.

2. Il riconoscimento ai fini sportivi è condizione per l’applicazione delle disposizioni della presente legge e delle disposizioni, di cui all’art. 90 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni.

Art. 4 – Affiliazione.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche presentano domanda di affiliazione ad una o più FSN, o ad uno o più EPS, o ad una o più DSA, che, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, verificata la rispondenza dell’oggetto sociale, dell’atto costitutivo e dello statuto alle norme della presente legge e dei rispettivi ordinamenti, ratificano l’affiliazione e rilasciano il relativo attestato.

Art. 5 – Personalità giuridica.

1. Le associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 2, comma 3, lettera a), possono richiedere l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, previa iscrizione nel registro, di cui al comma 3 dell’art. 1, nonché previa successiva domanda alla Regione, nel cui territorio l’istante abbia la sede legale.

2. Il riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui al precedente comma, si perfeziona con il decreto della Regione, alla quale è stata rivolta l’istanza, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361.

 

Art. 6 – Commissariamento e liquidazione.

1. Nel caso di perdurante gestione irregolare della società, od associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta ai fini sportivi, la FSN, o l’EPS, o la DSA, cui essa è affiliata, può, secondo le proprie norme ed i propri regolamenti, nominare un commissario, determinandone i poteri e la durata.

2. Nel caso di gravi irregolarità di gestione della società, od associazione sportiva dilettantistica, o di sue gravi inadempienze nei confronti dell’Ente che ne ha ratificato l’affiliazione, ai sensi dell’art. 4, l’Ente affiliante può, secondo le proprie norme ed i propri regolamenti, revocare il riconoscimento. Nel caso di associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato, di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), la revoca è comunicata alle Prefetture, alle Regioni ed alla Provincia autonoma di Trento o Bolzano, per gli eventuali provvedimenti, di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361.

3. Nel caso di messa in liquidazione della società, od associazione sportiva dilettantistica, all’esito della relativa procedura, l’eventuale residuo attivo viene assegnato alla FSN, all’EPS od alla DSA di appartenenza, che lo destina alla promozione dell’attività sportiva nel suo rispettivo ambito.

4. In caso di revoca del riconoscimento della società, od associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto delle norme statutarie, i responsabili, di cui all’elenco relativo all’anno sportivo di riferimento, non potranno ricoprire incarichi, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, per un periodo corrispondente ai dieci anni successivi a quello della revoca.

5. Il Consiglio Nazionale del CONI, con deliberazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente art. 6.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

IN ORDINE ALLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 7 – Trattamento tributario delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

A decorrere dal periodo d’imposta, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche alle seguenti disposizioni di legge:

a) all’art. 90 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni:

 

a1) al comma 2 le parole “250 mila euro” sono sostituite dalle parole “500 mila euro”;

a2) al comma 8, le parole “200 mila euro” sono sostituite dalle parole “300 mila euro”;

b) al Testo Unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni:

b1) all’art. 15, comma 1, lettera i ter), le parole “non superiore a 1.500 euro” sono sostituite dalle parole “non superiore a 3.000 euro”;

b2) all’articolo 69, comma 2, le parole “a 7.500 euro” sono sostituite dalle parole “a 10 mila euro”;

b3) all’art. 100, comma 2, dopo la lettera h), è inserita la seguente lettera h bis): “Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro, o al due per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI”;

b4) all’art. 148, comma 5, è aggiunto il seguente comma 5 bis: “Le disposizioni, di cui al precedente comma, si applicano anche alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI”.

Art. 8 – Trattamento tributario dei compensi ai dilettanti.

1. Il comma 1 dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, così come modificato dall’articolo 37, comma 2, lettera a) della legge del 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente: “Sulla parte imponibile dei redditi, di cui all’art. 67 (ex art. 81), comma 1, lettera m) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di redditi diversi, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, nonché gli enti eroganti, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’art. 11, comma 1 dello stesso Testo Unico, concernente la determinazione dell’imposta, maggiorato delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo di imposta, per la parte imponibile dei suddetti redditi, compresa fino a trenta mila euro, ed è a titolo d’acconto, per la parte imponibile dei suddetti redditi che eccede il predetto importo”.

2. Al comma 5 dell’art. 37 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, le parole “di importo superiore a lire 1.000.000” sono sostituite dalle parole “di importo superiore a 1.500 euro”.

Art. 9 – Proventi delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

1. I proventi di cui al comma 1, secondo periodo, dell’art. 143 del Testo Unico delle imposte sui redditi, nonché quelli di cui al successivo art. 148, commi 1 e 3, non concorrono alla determinazione del reddito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui alla presente legge e non sono imponibili ai fini IVA, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto derivanti da attività considerate, a tutti gli effetti, non commerciali. (*)

2. I proventi derivanti dalle attività commerciali, poste in essere per il diretto perseguimento delle finalità istituzionali, se totalmente reinvestiti nell’attività sportiva, compresi l’eventuale acquisizione, gestione, ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento degli impianti sportivi, non concorrono alla determinazione del reddito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla presente legge.

3. Per l’attività commerciale, eventualmente svolta, deve essere comunque tenuta apposita contabilità separata.

Art. 10 – Quota del cinque per mille dell’IRPEF a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di IRPEF e delle imposte sostitutive, previste dall’art. 13 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’art. 1, comma 105 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, al riparto della quota pari al cinque per mille dell’IRPEF, calcolata al netto del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, degli altri crediti d’imposta spettanti e delle suddette imposte sostitutive, sono ammesse le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed affiliate ad un organismo riconosciuto dal CONI: Federazione Sportiva Nazionale, o Disciplina Sportiva Associata, od Ente di Promozione Sportiva.

Art. 11 – Organismi associativi delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Le disposizioni agevolative, previste a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, si applicano anche agli organismi associativi delle medesime società ed associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI.

TITOLO III

LA TUTELA SANITARIA

DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 12 – La tutela sanitaria degli sportivi dilettanti.

Lo Stato, al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini, favorisce la promozione e l’incremento dell’attività fisica, in quanto finalizzata ad un corretto stile di vita, coinvolgendo anche i soggetti diversamente abili. L’attività sportiva, praticata a livello dilettantistico, è diretta anche alla salvaguardia della salute, mediante le visite mediche obbligatorie. Al fine di tutelare i diritti, dei quali lo sportivo è titolare, si configurano quali specifici obiettivi della presente legge:

  1. garantire agli sportivi lo sviluppo fisico, nonché l’esercizio della pratica sportiva, secondo le proprie capacità individuali;

  1. contrastare il fenomeno della dispersione sportiva e della conseguenziale inattività fisica;

  1. armonizzare il rapporto tra gli sportivi e le associazioni sportive dilettantistiche, mediante l’adeguamento dei regolamenti, al fine del riconoscimento del diritto fondamentale, degli sportivi medesimi, alla salute ed al suo mantenimento.

Art. 13 – I destinatari.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

  1. a tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell’educazione sanitaria relativa all’attività sportiva ed alla cultura del primo soccorso;

  1. a coloro che praticano, o intendono praticare, in forma organizzata, attività sportive non agonistiche, o ludico-motorie e ricreative;

  1. a coloro che praticano, o intendono praticare, attività sportive, anche agonistiche, a livello dilettantistico;

  1. ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara;

  1. al personale sanitario, per quanto attiene all’aggiornamento professionale, allo studio ed alla ricerca in materia di medicina dello sport;

  1. ai disabili che praticano, o intendano praticare, attività sportiva.

 

Art. 14 – Protocolli d’intesa – accertamenti antidoping – medico di riferimento.

1. A tutela dell’integrità fisica degli atleti ed ai fini della prevenzione medica degli sportivi, lo Stato interviene, anche con proprie risorse, da prelevare dal bilancio del Ministero della Salute, a sostegno dei protocolli d’intesa tra le Regioni ed i Comitati Regionali delle FSN, nonché, eventualmente, tra le Regioni e gli Organi Regionali degli EPS e delle DSA, le cui finalità siano la prevenzione, la tutela ed il controllo dei soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica.

2. L’attività sportiva dilettantistica è da considerare agonistica, per cui è necessario che l’atleta sia idoneo alla sua pratica. Le FSN, in accordo con la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita presso il Ministero della Salute ex art. 3 delle legge del 14 dicembre 2000, n. 376, nonché d’intesa con i competenti assessorati regionali, devono vigilare sulla sussistenza e persistenza dei requisiti fisici, relativi alla pratica dell’attività sportiva. I medici incaricati accerteranno, mediante vigilanza programmata e continuativa, le assunzioni di sostanze dopanti da parte degli atleti. Le eventuali violazioni saranno perseguite secondo le vigenti normative di legge, o dei regolamenti in ambito sportivo.

3. Ogni società od associazione sportiva dilettantistica deve, all’atto dell’iscrizione al campionato di competenza, comunicare alla FSN, all’EPS od alla DSA, di relativa affiliazione, il nominativo del medico di riferimento, per la migliore tutela possibile della salute degli atleti tesserati.

Art. 15 – Centri di medicina dello sport.

Sono centri di medicina dello sport:

  1. i servizi pubblici di medicina dello sport delle aziende sanitarie locali;

  1. i centri privati, autorizzati o accreditati dalla Regione di rispettiva competenza territoriale;

  1. i centri di medicina dello sport, convenzionati con la FMSI del CONI;

  1. i centri di medicina dello sport, istituiti presso i Comitati Regionali delle FSN;

  1. i presidi di medicina dello sport, presso le cattedre universitarie di medicina dello sport.

Art. 16 – Banca regionale delle informazioni sanitarie sugli sportivi dilettanti.

1. È istituita, presso i Comitati Regionali delle FSN, di concerto con il rispettivo Comitato Regionale del CONI, una banca dati, relativa alle informazioni sanitarie sui singoli sportivi dilettanti.

2. La banca dati, di cui al precedente comma 1, consentirà il monitoraggio della tutela e dell’integrità fisica degli sportivi dilettanti, nonché di studiare e di predisporre protocolli medici, in grado di prevenire le patologie connesse all’attività sportiva.

3. La banca dati, di cui al precedente comma 1, conterrà i libretti sanitari degli atleti, nei quali dovranno essere annotati:

a) le generalità dell’atleta;

b) lo sport praticato;

c) la società, od associazione sportiva dilettantistica, di appartenenza, nonché quelle, nell’ambito delle quali è stato precedentemente tesserato;

d) le date delle visite d’idoneità, con il timbro e la firma della struttura sanitaria, o del medico sportivo, che ha provveduto al rilascio delle relative certificazioni;

e) gli accertamenti richiesti ed eseguiti;

f) gli esiti delle visite di controllo;

g) la data dell’effettuazione dell’ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.

4. L’utilizzo dei dati, di cui al precedente comma 1, sarà disciplinato con appositi regolamenti, che saranno convenuti d’intesa tra la Regione competente per territorio ed i Comitati Regionali della relativa FSN, di concerto con il rispettivo Comitato Regionale del CONI.

TITOLO IV – IMPIANTI SPORTIVI

Art. 17 – Finalità.

Il presente Titolo IV, finalizzato allo sviluppo dell’attività sportiva dilettantistica, disciplina l’edificazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli esistenti, secondo adeguati criteri di sicurezza, fruibilità, confortevolezza e redditività della gestione economico-finanziaria, affinché, nell’esercizio dell’attività sportiva, sia garantita la massima sicurezza possibile a tutti i cittadini e sia propiziato il miglioramento del patrimonio delle strutture sportive, favorendo lo sviluppo del settore dello sport anche attraverso la semplificazione e l’accelerazione delle relative procedure amministrative.

Art. 18 – Definizioni.

  1. Ai fini della presente legge, s’intende per:

  1. complesso sportivo: l’insieme di uno o più impianti sportivi contigui, aventi in comune elementi costitutivi, spazi accessori e/o servizi;

  1. impianto sportivo: l’insieme di uno o più spazi di attività sportiva, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i relativi spazi accessori e/o servizi;

  1. spazio di attività, od impianto elementare: lo spazio conformato in modo tale da consentire la pratica di una attività sportiva (spazio monovalente), o più (spazio polivalente);

  1. conformità progettuale: il certificato rilasciato dal CONI, previo parere favorevole della o delle FSN, a seguito dell’esame del relativo progetto di edificazione, o di ristrutturazione. Il predetto certificato, propedeutico al rilascio di ogni eventuale autorizzazione successiva, prevede un esame sulla verifica della rispondenza dell’impianto sportivo a tutti i regolamenti vigenti in ordine alle singole discipline sportive, per lo svolgimento delle gare di riferimento nell’impianto sportivo oggetto della richiesta;

  1. omologazione: a cura delle FSN, è l’atto che attesta la rispondenza dell’impianto ai requisiti sportivi e prestazionali ed ai regolamenti della relativa FSN;

  1. agibilità: la certificazione che viene rilasciata, previa verifica del rispetto di tutti i requisiti di legge, prescritti al fine di garantire alle persone di vivere in tutta sicurezza ed in assoluta confortevolezza nel complesso, o impianto, o spazio sportivo, ex art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

  1. soggetto proponente: il soggetto, pubblico o privato, proprietario, concessionario o affittuario delle aree, o del complesso, o impianto, o spazio sportivo;

  1. proprietario: il soggetto titolare del diritto di proprietà sulle aree, o del complesso, o impianto, o spazio sportivo;

  1. concessionario: il soggetto affidatario del complesso, o impianto, o spazio sportivo;

  1. affittuario: il soggetto che, pur non avendo la proprietà del bene, ne abbia il possesso per un periodo determinato, a fronte del pagamento di un canone a favore del proprietario;

  1. comodatario: il soggetto che ha il possesso, essenzialmente gratuito, di un complesso, o impianto, o spazio sportivo, per un periodo temporale e per un uso determinati;

  1. ristrutturazione: l’insieme delle opere, finalizzate al miglioramento e/o messa a norma del complesso, o dell’impianto, o dello spazio sportivo, per renderne l’utilizzo più sicuro e meglio confacente alle esigenze di fruizione, da parte degli atleti e dei frequentatori.

Art. 19 – Individuazione delle risorse economiche.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, dell’Interno e delle Infrastrutture, sentiti i rappresentanti dell’ANCI, dell’ANPCI, delle Regioni e delle Organizzazioni sportive, previo parere vincolante della Conferenza Stato – Regioni, entro mesi sei dall’entrata in vigore della presente legge, definisce un piano quadriennale degli interventi straordinari, da destinare alla impiantistica sportiva.

  1. Il piano, di cui al precedente comma 1, è finalizzato alla realizzazione pianificata di interventi di edificazione, ristrutturazione, manutenzione ed adeguamento degli impianti sportivi, nonché alla realizzazione di nuovi complessi sportivi.

  1. In ordine agli interventi di ristrutturazione, manutenzione ed adeguamento, di cui al precedente comma 2, la finalità primaria è di rendere gli impianti sportivi funzionali e conformi alla normativa vigente, nonché rispondenti alle esigenze delle FSN, degli EPS e delle DSA, sia per le attività agonistiche, sia per la promozione e lo sviluppo dello sport a livello dilettantistico.

4. Il finanziamento del piano quadriennale, di cui al precedente comma 1, sarà coperto mediante l’istituzione di un fondo speciale, le cui risorse saranno reperite attraverso:

- il versamento di una percentuale delle entrate delle lotterie nazionali;

 

- la partecipazione di privati, previa la formalizzazione di rapporti con gli Enti locali;

- specifici finanziamenti della Comunità Europea, attraverso la definizione e l’approvazione di progetti particolari;

- la possibilità di istituire, anche per il mondo dilettantistico, un concorso settimanale, sul modello della schedina totocalcio.

Art. 20 – Utilizzo delle strutture esistenti.

1. Gli Enti pubblici territoriali, proprietari di impianti sportivi, devono consentirne, in via preliminare, l’utilizzo da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI, come dal comma 3 dell’art. 1, ed aventi sede nel territorio di competenza del relativo Ente proprietario.

2. Le Regioni disciplinano, con proprie leggi, le modalità di affidamento.

3. I costi sostenuti dall’Ente pubblico territoriale, proprietario dell’impianto, per la manutenzione ordinaria dell’impianto medesimo, possono gravare, per un ammontare complessivo fino al trenta per cento ed in misura proporzionale al relativo utilizzo, a carico delle società ed associazioni sportive dilettantistiche fruitrici.

Art. 21 – Nuove realizzazioni.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla realizzazione di nuove strutture sportive, nell’ipotesi che il territorio ne sia provvisto in misura non adeguata.

2. Al fine di valutare la necessità di nuovi complessi sportivi, il Comitato Regionale della competente FSN predisporrà un piano, in accordo con i relativi Enti territoriali – Regione, Province e Comuni – di riferimento.

Art. 22 – Rapporti con gli Enti territoriali interessati.

1. È competenza e compito delle Regioni:

a) recepire i Piani provinciali e provvedere all’erogazione dei finanziamenti statali, in conformità ai principi, di cui al precedente art. 19;

b) stanziare ulteriori fondi nel proprio bilancio, per lo sviluppo dello sport dilettantistico, nonché per il perseguimento delle finalità della presente legge.

2. È competenza e compito delle Province:

a) recepire i piani dei Comitati Regionali delle singole FSN, in una con le esigenze individuate dai Comuni;

b) predisporre il piano territoriale, d’intesa con i Comitati Regionali delle FSN;

c) individuare l’elenco delle priorità, concordemente con i Comitati Regionali delle FSN.

3. È competenza e compito dei Comuni:

a) concedere le autorizzazioni edilizie per la nuova edificazione, o la ristrutturazione, di un complesso, o impianto, o spazio sportivo, previa consegna, da parte del proponente, del parere di conformità, rilasciato dal CONI ai vari livelli di competenza, così come previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996, nonché il rispetto della vigente normativa del settore edile. Il Comune dovrà esprimersi sull’istanza entro venti giorni dalla data della sua presentazione;

b) rilasciare, tramite il proprio ufficio tecnico, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, il certificato di agibilità del complesso, o impianto, o spazio sportivo, al termine dei lavori di edificazione, o ristrutturazione, del complesso, o impianto, o spazio sportivo ed a seguito delle relative verifiche;

c) al fine dell’applicazione della presente legge, individuare i complessi, o impianti, o spazi sportivi, oggetto di ristrutturazione, non in regola con le norme vigenti, o sprovvisti del certificato di agibilità.

Art. 23 – Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

  1. Il CONI ha l’obbligo di attivarsi, al fine di far rispettare le norme generali in materia di impiantistica sportiva.

  1. Il CONI, a seguito della presentazione dei progetti, trasmessi dalle FSN, di nuova edificazione, o ristrutturazione, di complessi, impianti o spazi sportivi, provvede alla loro disamina, rilasciando, entro sessanta giorni dalla data della rispettiva presentazione, il parere di conformità, o di difformità.

Art. 24 – Federazioni Sportive Nazionali – Enti di Promozione Sportiva – Discipline Sportive Associate.

  1. È compito delle FSN redigere i regolamenti sportivi, relativi alle discipline sportive di riferimento.

  1. È compito delle FSN predisporre e rilasciare il certificato di omologazione dell’impianto sportivo, entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della richiesta.

  1. È compito delle FSN predisporre corsi e/o aggiornamenti, atti a qualificare i tecnici, al fine della redazione del certificato di omologazione dell’impianto sportivo.

  1. Le FSN, gli EPS e le DSA, nell’espletamento delle attività relative alla presente legge, potranno, ove lo ritengano necessario, farsi coadiuvare dal personale del CONI.

  1. Al fine, di cui al precedente comma 4, il Comitato Regionale della FSN, con l’intento di perseguire la finalità della ristrutturazione e messa a norma degli impianti esistenti e di agevolare il relativo iter amministrativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborerà un piano, a livello regionale, che comprenderà:

a) il censimento delle strutture esistenti;

b) la valutazione dello stato delle strutture sportive e della rispondenza alle norme di settore;

c) l’analisi delle necessità impiantistiche, relative alle attività sportive praticate nei singoli Comuni e Province della Regione di appartenenza territoriale.

Art. 25 – Ristrutturazione di impianti sportivi, ad opera dei Comitati Regionali delle FSN e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

1. I Comitati Regionali delle FSN e le società ed associazioni sportive dilettantistiche segnalano, agli Enti locali di appartenenza territoriale, gli impianti sportivi da edificare, o ristrutturare, in ordine ai quali sono legittimati ad essere promotori delle relative opere.

  1. Le opere attivate dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi del precedente comma 1, sono promosse in accordo e previo parere vincolante del Comitato Regionale della competente FSN.

Art. 26 – Copertura finanziaria in ordine alla presente legge.

Alle minori entrate, derivanti dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento agli artt. _____________, valutate in euro ___________ per l’anno 2009 ed in euro ________________ a decorrere dall’anno 2010, si provvede con le maggiori entrate, rivenienti da _________________.

(*) Si rende opportuno l’inserimento di questa norma a seguito della Circolare n. 12 / E del 9 aprile 2009, che ritiene che tali attività, ancorché i relativi proventi non siano imponibili, debbano essere considerate strutturalmente commerciali, con la conseguenza che le associazioni sportive dilettantistiche debbano comunicare i dati previsti dall’art. 3 del D.L. 185/2008.

2009-08-01 - Fonte: Lnd

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