IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, recante “interventi
nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello
svolgimento di manifestazioni sportive”;
Visto l’articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante “Delega al Governo in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle
Forze di polizia”;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante “disposizioni urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito
dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, ed, in particolare, l’art. 1-octies, che ha istituito
l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di seguito indicato come
“Osservatorio”;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41,
recante “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche”;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per i Beni e le attività
culturali in data 1 dicembre 2005 concernente “le linee operative e le attività strumentali
all'espletamento dei compiti attribuiti all'Osservatorio, nonché l'organizzazione, le
modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio”;
Rilevato che la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza in occasione di
manifestazioni sportive richiedono adeguati livelli di raccordo informativo e tecnicooperativo
ai fini della individuazione delle misure più appropriate a tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica in occasione delle gare che presentano un più elevato profilo di
rischio, tenuto anche conto delle eventuali informazioni di carattere riservato;
Ritenuto che le predette funzioni di raccordo informativo e tecnico-operativo e quelle
conseguenti di indirizzo alle competenti autorità di pubblica sicurezza esulano dalle
competenze attribuite all’Osservatorio;
Ritenuta pertanto la necessità di costituire un Comitato di analisi per la sicurezza delle
manifestazioni sportive a composizione interforze al fine di conferire massima efficacia
alle misure di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza in occasione delle
manifestazioni sportive, anche lungo le vie di trasporto;
DECRETA
Art. 1
1. Per le finalità indicate in premessa, nell’ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza è istituito il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni
sportive, di seguito indicato come “Comitato”.
2. Il Comitato è composto:
a) dal Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza che
lo presiede;
b) dal Presidente dell’Osservatorio;
b) dal direttore dell’Ufficio Ordine Pubblico;
c) dal direttore del Servizio Informazioni Generali della Direzione Centrale
della Polizia di Prevenzione;
d) dai direttori del Servizio Polizia Stradale e del Servizio Polizia Ferroviaria
della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle
Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
e) da un rappresentante dell’Agenzia Informazione e Sicurezza Interna
A.I.S.I.;
f) da un ufficiale designato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri
di grado non inferiore a Generale di brigata;
g) da un ufficiale designato dal Comando generale della Guardia di Finanza
di grado non inferiore a Generale di brigata.
In caso di assoluta indisponibilità dei componenti sopra indicati, alle riunioni del
Comitato possono partecipare, in sostituzione degli stessi, dirigenti
specificamente delegati.
L’Ufficio ordine pubblico della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
assicura le funzioni di supporto e di segreteria.
3. Il Comitato svolge compiti di analisi e valutazione delle notizie di particolare
rilievo sul fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive
pervenute al Dipartimento della pubblica sicurezza, per consentire allo stesso
l’adozione delle necessarie misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica,
anche attraverso la diramazione alle competenti autorità provinciali di pubblica
sicurezza delle informazioni utili e delle direttive necessarie, con particolare
riferimento:
a) alle gare in programma giudicate ad alto rischio dall’Osservatorio, ovvero
autonomamente valutate tali;
b) alle frange più violente delle tifoserie interessate;
c) ad ogni ulteriore informazione valutata in sede di Osservatorio, ovvero
autonomamente acquisita, anche di natura riservata, riguardante gravi
fenomeni di intolleranza, devianza o violenza in ambito sportivo, che
richiedano l’adozione di appropriate misure a tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica.
Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è incaricato
dell’esecuzione del presente decreto.
Roma, 15 agosto 2008
Il Ministro
2008-09-10
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