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Dalla Corte dei Conti: relazione sulla gestione finanziaria del CONI (2005-2006)

2008-09-19  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.) per gli esercizi 2005- 2006

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.) per gli esercizi 2005- 2006

S  O  M  M  A  R  I  O

1 –

Premessa

2 -

Il quadro normativo di riferimento

3 -

I contratti di servizio 2005 e 2006

4 -

Gli organi

5 -

Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti

di promozione sportiva, le Società ed Associazioni sportive

6 -

I controlli

7 -

L’attività

8 -

La gestione finanziaria

9 -

Considerazioni conclusive

 

 

 

1- Premessa

Il presente referto, che si trasmette al Parlamento, ha per oggetto il risultato del controllo eseguito, ai sensi della legge 21 marzo 1958 n.259, sulla gestione finanziaria del CONI relativa agli esercizi 2005 – 2006 e sui fatti significativi avvenuti fina alla data odierna.

Il precedente referto, con la determinazione n. 63/2005, relativo agli esercizi 2001 – 2004 è stato pubblicato in Atti parlamentari (XIV Legislatura, Doc. XV, n. 59 ).

2 – Il quadro normativo di riferimento

L’assetto normativo dell’ordinamento sportivo italiano è stato profondamente modificato dal decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, integrato in seguito dal decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 15.

Il predetto d.lgs n. 242/1999 ha dettato una nuova disciplina sull’organizzazione sportiva, sulla struttura e sulle funzioni del CONI, cui è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e definito autorità di disciplina, di regolazione e di gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale.

Le citate disposizioni hanno, altresì, disciplinato i rapporti tra CONI e Federazioni sportive; in tal modo l’ordinamento del CONI, ente pubblico nazionale, chiamato a svolgere compiti e funzioni di pubblico interesse, risulta caratterizzato dalla presenza di soggetti con personalità giuridica di diritto privato, aventi natura associativa , che concorrono, secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto, alla formazione degli organi di governo del CONI stesso.

Le disposizioni surrichiamate hanno garantito poi all’organizzazione periferica dell’Ente (articolata nei Comitati regionali, provinciali e Fiduciari locali) la rappresentanza e la partecipazione al governo negli organi centrali dell’Ente stesso.

La riforma del CONI, iniziata nel 1999, è proseguita con gli articoli 4 e 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178; nel 2005, il primo degli esercizi oggetto della presente relazione, ha operato compiutamente a regime il “sistema CONI”, composto dal CONI, ente pubblico nazionale e dalla Spa CONI Servizi, nella configurazione delineata dai predetti articoli.

 Le modifiche hanno, innanzitutto, privato il CONI del potere di gestione delle risorse strumentali e del potere di accertare e di riscuotere le entrate derivanti dalla gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, connessi con le manifestazioni sportive; in particolare, per quanto attiene alla gestione, l’art. 4 della legge n.178/2002 ha imposto al CONI di trasferire, mediante concessione, all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato –AAMS- le funzioni, compresa la riscossione dei relativi proventi, in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, con l’obbligo di versare al CONI stesso quanto di sua pertinenza.

La legge 30 dicembre 2004 n. 311 ( finanziaria 2005) all’articolo 1, commi 281 e 282, ha stabilito poi che, “a partire dal 1 gennaio 2005 una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali (derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo, dagli apparecchi di divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva) è destinata al CONI, ai sensi del predetto art. 4 della legge n. 178/2002, per il finanziamento dello sport e che, per il quadriennio 2005 – 2008, le risorse sono stabilite nella misura pari ad euro 450.000.000 annui, comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 e  per i Giochi Olimpici di Pechino 2008.

L’articolo 8 della predetta legge n. 178/2002 ha conferito alla società per azioni di nuova costituzione, denominata“ CONI Servizi Spa”, interamente partecipata dal Ministero dell’economia e finanze, tutte le attività strumentali del CONI, prevedendone la successione all’ Ente stesso nei rapporti attivi e passivi, nella titolarità dei beni e nella gestione delle risorse e assorbendone il personale che, dall’ 8 luglio del 2002, è passato alle dipendenze della società di servizi.

Dalla stessa data, oltre al personale, anche gli arredi e gli strumenti tecnici ed informatici degli uffici e delle segreterie degli organi di governo del CONI sono forniti dalla società; il sistema che ne è derivato ha presentato alcune problematiche che incidono sull’intero apparato e in particolare sul funzionamento di alcuni servizi del CONI, quali quelli di particolare riservatezza ed autonomia, dei quali si dirà più avanti.

Le disfunzioni, dovute alla promiscuità nell’uso dei beni e delle risorse ed alla non netta separazione di ruoli e competenze, sono insite nel sistema instaurato dal "riassetto" del 2002 che, allo stato attuale della legislazione, secondo quanto affermato dal CONI, risulterebbero attenuate grazie all’unione personale degli organi di vertice dei due organismi.

Giova qui precisare, in merito alla coincidenza delle cariche di vertice ( all’atto della costituzione della società il Presidente ed il Segretario generale del CONI sono stati nominati rispettivamente Presidente e Consigliere, con l’incarico di Amministratore delegato, della società stessa), che la Corte ha già avuto modo di rilevare, nella precedente relazione, che “ tale sistema non appare in linea con il principio di trasparenza dell’azione amministrativa e della distinzione dei compiti dei due enti e che la coincidenza delle cariche pubbliche dovrebbe essere limitata alla fase di avvio della società”.

Sulla questione è intervenuto il legislatore, il quale con l’art. 34 bis della legge 9 marzo 2006 n. 80, di conversione del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 34, ha statuito che “ al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della Società con quelle dell’Ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere”.

Indipendentemente dall’ attuale situazione caratterizzata dall’unione personale di alcuni organi di governo dei due enti, non par dubbio che la soluzione attuale risulti inadeguata oltre che per il funzionamento degli uffici del CONI, soprattutto per lo svolgimento dei compiti direzionali e di controllo sulle Federazioni, nonché di controllo sulla quantità e qualità dei servizi resi dalla CONI Servizi, anche al fine di verificare, con il massimo grado di attendibilità ed obiettività, la conformità dei servizi stessi agli indirizzi impartiti dalla Giunta nazionale e trasfusi nel contratto di servizio. Si richiama, in proposito, il contenuto dell’art. 9 del vigente Statuto che demanda, tra l’altro, al Segretario Generale del CONI l’organizzazione generale degli uffici, anche per l’attuazione e la verifica, sulla base delle direttive della Giunta Nazionale, di quanto stabilito nel contratto di servizio.

I processi di "depatrimonializzazione" e di "esternalizzazione" delle funzioni gestorie hanno fatto sì che il CONI divenisse un Ente di natura meramente esponenziale, le cui funzioni acquistano rilevanza giuridica soltanto in singoli momenti ben individuati dalla specifica disciplina regolatrice, tanto da porre in dubbio la sua esatta configurazione nell’ordinamento statale.

In tale contesto è da rilevare che le sostanziali modifiche che hanno interessato il CONI negli ultimi anni e che ne hanno mutato l’originaria configurazione di ente pubblico rendono del tutto particolare ed atipica l’attività di gestione dell’Ente che, spogliato dei requisiti che caratterizzano in generale gli enti pubblici (quali la gestione del personale e dei beni patrimoniali e strumentali), ha conservato, oltre alla  funzione istituzionale di indirizzo, promozione, regolazione e programmazione del settore dello sport, soltanto la gestione delle somme destinate al funzionamento dei propri organi di governo e dei rapporti con le associazioni sportive, provvedendo all’erogazione dei contributi alle stesse, tramite la CONI Servizi, secondo le condizioni e modalità definite con il contratto di servizio.

L’attività gestoria resta riservata invece alla Società di servizi che si configura come soggetto di diritto privato con compiti di carattere strumentale ed operativo per l’utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi ed per il soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’Ente CONI.

Alla normativa di rango primario fin qui descritta ha fatto seguito lo Statuto del CONI, adottato dal Consiglio Nazionale il 23 marzo 2004 ed approvato con DM 23 giugno 2004 che ha, tra l’altro, con l’art. 36 -quater- previsto che “il Regolamento di amministrazione e contabilità del CONI è ispirato ai principi civilistici, in applicazione dell’art. 13, comma 1, del d. lgs 29 ottobre 1999 n. 419”.

Si sottolinea che, con la precedente delibera n.63/2005, questa Corte aveva rilevato la necessità dell’adeguamento del Regolamento di amministrazione e contabilità, emanato nel 2001, al nuovo assetto organizzativo e funzionale del CONI, tracciato dalla legge n. 178/2002: ciò è avvenuto con il nuovo Regolamento, deliberato il 20 aprile 2006 ed approvato nel novembre dello stesso anno dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Le nuove disposizioni regolamentari (che non hanno avuto applicazione nel biennio in esame, essendo entrate in vigore il 1 gennaio 2007, ai sensi dell’art. 52 delle disposizioni transitorie e finali dello stesso testo normativo) prevedono, al fine di raggiungere una contabilità omogenea nel “ sistema CONI”, cioè fra CONI, CONI Servizi e Federazioni sportive nazionali, la modifica dei principi contabili, consistente, fra l’altro, :

nell’introduzione di un sistema contabile di tipo economico – patrimoniale;

nella previsione di un bilancio “unico” dell’Ente, inclusivo delle risultanze contabili delle attività delle strutture centrali e di quelle territoriali;

nell’uso di schemi di bilancio improntati ai nuovi principi contabili costituiti dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa.

Il Budget annuale per il 2007, composto dal Budget economico, dal Budget degli investimenti/dismissioni e dagli allegati, formulato sulla base del nuovo Regolamento, risulta comprensivo dei risultati della gestione della struttura centrale e di quelle periferiche “con conseguente incremento dei costi e dei ricavi rispetto agli esercizi precedenti”, come riferisce il Ministero dell’economia e delle finanze, in sede di approvazione del Budget 2007.

3 - I contratti di servizio 2005 e 2006

L’anzidetta distinzione di competenze tra Ente e società di servizi ha comportato, fin dall’istituzione di quest’ultima, che le parti regolassero i loro rapporti, anche finanziari, con un contratto di servizio annuale, previsto dall’art. 8, 8° comma, della legge 8 agosto 2002 n. 178.

Per il biennio di riferimento i contratti di servizio sono stati stipulati l’11 ottobre 2005 ed il 29 marzo 2006; quest’ultimo, meno tardivo, si presenta, rispetto al precedente, più esteso ed articolato ( soprattutto per quanto riguarda l’articolo 1 – Oggetto del contratto – e l’articolo 4 – Ambito di intervento della CONI Servizi nelle attività per conto e nell’interesse delle FSN -).

Si cita, ad esempio, l’art. 1, punto 2, con l’indicazione analitica delle prestazioni della Società alle strutture territoriali dell’Ente CONI; con l’elencazione, al punto 3, di altre prestazioni della Società, inerenti allo sviluppo di progetti specifici per l’Ente, alla valorizzazione del marchio CONI, alla ricerca scientifica applicata allo sport, alla revisione del Regolamento di Contabilità, secondo l’impostazione economico- patrimoniale. 

Con l’articolo 5, di nuova istituzione, intitolato - Obblighi del fornitore e del  cliente -, la CONI Servizi si obbliga a fornire al Segretario Generale dell’Ente “ il necessario supporto, svolgendo in particolare attività istruttoria di ricerca e di analisi, ovvero operando su delega del Segretario generale stesso con i propri Dirigenti e/o Funzionari preposti alle attività stesse.”

Permane l’obbligo della Società di presentare al CONI una relazione tecnico- finanziaria sulle prestazioni e sui servizi resi, che risulta allegata ai bilanci consuntivi del CONI per gli esercizi 2005 e 2006.

Nella relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio di previsione 2007, l’Ente è stato invitato a monitorare il livello di attuazione delle prestazioni, oggetto del contratto di servizio con la Società.

La Corte ritiene di condividere e ribadire tale raccomandazione, sottolineando l’importanza che la puntuale, tempestiva e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali da parte della CONI Servizi riveste per il conseguimento degli obiettivi individuati per la promozione delle attività sportive, e richiamando la previsione statutaria che demanda al Segretario Generale del CONI “ l’attuazione e la verifica di quanto stabilito nel contratto di servizio”.

Per il 2005 l’onere del corrispettivo del contratto di servizio è esposto nel bilancio consuntivo in apposito capitolo di spesa per € 192 mln ( la riduzione di € 3 mln rispetto alle previsioni è stata realizzata, secondo la nota integrativa, mantenendo “ inalterato il perimetro dei servizi e delle prestazioni richieste e con l’azione di contenimento dei costi); per il 2006 l’onere è di € 180 mln con una riduzione di € 5 mln rispetto alle previsioni e con le stesse indicazioni  contenute nella nota integrativa.

Si riportano di seguito gli importi del corrispettivo a decorrere dal 2003, anno di costituzione della Società, rilevandone l’andamento in costante diminuzione:

Contratto Servizio

(€/000)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

Differenza

2006-2005

€/000

%

Importo al lordo IVA

180.000

192.000

200.773

205.982

(12.000)

-6,3%

Importo al netto IVA

156.212

167.125

174.998

179.088

(10.913)

-7%

Fonte: Nota integrativa 2006 del CONI.

4 – Gli organi

Ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 242/1999, come modificato dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 15/2004, sono organi del CONI:

a)

il Consiglio nazionale;

b)

la Giunta nazionale;

c)

il Presidente;

d)

il Segretario generale;

e)

il Collegio dei revisori dei conti.

Si rinvia, per quanto riguarda le competenze degli organi, alla precedente relazione.

Il Presidente ed i componenti degli organi collegiali, esclusi quelli di diritto, durano in carica quattro anni.

Nel corso dell’anno 2005 sono stati rinnovati tutti gli organi, secondo le rispettive composizioni, previste dal d.lgs n.15/2004, ( il Presidente; il Consiglio Nazionale – 75 componenti –; la Giunta Nazionale – 19 componenti -; il Collegio dei revisori dei conti –5 componenti effettivi – di cui uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, ed uno del Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri designati, come "esperti", dal CONI; sono stati, inoltre, nominati due componenti supplenti, uno dei quali in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali).

Il Segretario Generale del CONI, che non percepisce indennità di carica (avendo optato per i compensi connessi all’assunzione degli incarichi presso la CONI Servizi Spa), è stato nominato, con deliberazione della Giunta Nazionale del 19 maggio 2005, per il quadriennio 2005 – 2008.

Sono riportati di seguito gli importi lordi annui degli emolumenti degli organi del CONI:

Presidente

= €

217.680

Membri del Consiglio Nazionale

= €

6.197

Membri della Giunta Nazionale

= €

8.263

Presidente del Collegio dei revisori

= €

8.263

Membri eff. del Collegio dei revisori

= €

6.197

Membri suppl. del Collegio dei revisori

= €

1.549

L’importo del gettone di presenza per ogni giornata di seduta del Consiglio nazionale, della Giunta nazionale e del Collegio dei revisori è stato stabilito in € 200 con deliberazione n. 668 del 22 dicembre 2005 della Giunta Nazionale.

Il CONI ha applicato, attenendosi alle disposizioni della finanziaria 2006, le riduzioni del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, sulle indennità, compensi, gettoni e retribuzioni corrisposti agli organi di indirizzo, direzione e controllo.

5 – Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli

Enti di promozione sportiva e le Società ed Associazioni sportive

La base associativa del CONI è composta dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dalle Società ed Associazioni sportive che costituiscono tutte le forme associative in cui si manifesta la libera tendenza dei privati ad associarsi per scopi sportivi ed alle quali le norme statutarie dedicano ampio spazio, indicando i requisiti di "riconoscibilità" , vale a dire i requisiti richiesti perché una privata federazione di associazioni possa essere attratta nell’orbita del CONI ed usufruire dei vantaggi relativi. Deve trattarsi, innanzitutto, di organismi retti dal principio democratico ed "aperti" (principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità), ed essere in possesso dei restanti requisiti previsti dallo statuto.

Al fondamento di una previa libera accettazione vanno ricondotti gli indirizzi e controlli che lo statuto attribuisce al CONI nei confronti delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti. Al detto principio deve essere ricondotta anche la possibilità che il CONI stesso intervenga nei confronti delle Federazioni e delle Discipline sportive associate con la nomina di un commissario, nei casi di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo, ovvero di constatata impossibilità di funzionamento.

Alle Federazioni sportive nazionali, come alle Discipline sportive associate (associazioni strutturate come le Federazioni, ma, diversamente da queste, preposte al governo ed all’organizzazione di una determinata disciplina sportiva non olimpica), l’art. 15, 2° comma, del d.lgs. n. 242/1999 riconosce la qualità di associazioni con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro, qualità che viene alle stesse attribuita dopo il riconoscimento, ai fini sportivi, di competenza del Consiglio nazionale del CONI.

La Giunta nazionale del CONI è, invece, chiamata ad approvare annualmente i bilanci delle Federazioni e delle Discipline associate (in caso di parere negativo, i bilanci sono nuovamente sottoposti all’esame degli organi deliberanti delle associazioni) ed esercita, altresì, il controllo in merito all’utilizzo dei contributi - per ottenere i quali le associazioni sono tenute a sottoporre all’esame della Giunta il bilancio preventivo - ed il programma delle attività, attraverso l’approvazione del bilancio stesso.

Tale controllo, nonostante la riconosciuta personalità giuridica di diritto privato delle associazioni sportive, trova giustificazione nella dimensione pubblicistica di alcuni aspetti della loro attività, aspetti che investono un settore di interesse pubblico, alla cui tutela è preposto il CONI.

Gli Enti di promozione sportiva sono associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, aventi per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportiva con finalità ricreative e formative; in particolare, hanno lo scopo di promuovere l’attività sportiva tra i giovani e di organizzare l’attività amatoriale.

Gli Enti di cui sopra ricevono annualmente un contributo da parte del CONI e sono tenuti a sottoporre alla Giunta nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, “ da tenere in considerazione per l’assegnazione relativa agli esercizi successivi”, atteso che i loro bilanci non sono soggetti all’approvazione da parte della Giunta stessa, come invece è previsto per le Federazioni e le Discipline sportive associate.

Infine un richiamo agli organismi associativi di livello cellulare, che per il loro diretto contatto con il sentimento e l’interesse sportivo dei cittadini, rappresentano le componenti di base del mondo dello sport; si tratta delle Società e delle Associazioni sportive di cui lo statuto ammette l’affiliazione alle Federazioni sportive nazionali.

Più in generale, le società e le associazioni sportive sono strutture associative che hanno come oggetto tipico l’esercizio dell’attività sportiva svolta attraverso i propri associati o tesserati.

Alla vasta categoria delle Associazioni appartengono le "Associazioni benemerite", destinatarie di particolari benefici, in considerazione della loro specifica vocazione di pubblico interesse. In particolare, le Associazioni benemerite svolgono attività di rilievo culturale, scientifico e tecnico, rappresentando un importante veicolo di studio, diffusione e promozione dei valori sportivi.

6 – I controlli

Il CONI non ha adottato un compiuto sistema di controllo interno.

Il vigente Statuto, e così anche il Regolamento di amministrazione e contabilità, demandano al Collegio dei Revisori, oltre allo svolgimento delle normali funzioni, analoghe a quelle degli organi di controllo operanti presso altri enti pubblici, anche la vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile, con la specifica indicazione della trasmissione allo stesso Collegio delle deliberazioni adottate dal Consiglio nazionale e dalla Giunta nazionale.

IL nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità (che non è stato applicato agli esercizi di riferimento, essendo entrato in vigore il 1 gennaio 2007) demanda al CONI “la definizione di un sistema di controllo in conformità alla disposizioni del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286, in quanto applicabili, con gli opportuni adattamenti e semplificazioni, stante l’attuale assetto organizzativo dell’Ente, che si serve della Società CONI Servizi per l’espletamento delle proprie finalità istituzionali, potendo anche avvalersi di un nucleo di valutazione”.

Le norme statutarie e regolamentari prevedono poi altre forme di controllo da effettuare sulla gestione degli organi territoriali, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline associate.

In questa sede giova solo ricordare che i contributi erogati dal CONI a favore delle Federazioni sportive e delle Discipline associate costituiscono la fonte principale delle loro entrate finanziarie e sono, in generale, finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico perseguito tramite tali organismi; in funzione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell’attività delle FSN, come recita l’art. 15, comma 1, del d.lgs di riordino n. 242/1999, è stato impostato il sistema dei controlli sulle Federazioni, quali organismi senza fini di lucro, che devono anche ottenere il previo riconoscimento da parte del CONI per svolgere l’attività sportiva, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO – Comitato Olimpico Internazionale - e del CONI.

7 - L’attività

Esercizio 2005

Nel 2005, come si legge nella relazione della Giunta Nazionale, “sono stati erogati alle Federazioni sportive nazionali, oltre ai contributi per le spese di funzionamento, contributi straordinari da destinare esclusivamente all’attività sportiva ed in particolare alla preparazione dei Giochi Olimpici di Torino 2006 e Pechino 2008”.

L’esercizio 2005,

2008-09-19

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