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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





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Mano pesante della Commissione Disciplinare: Genoa in C con tre punti di penalizzazione

2005-08-10  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Le intercettazioni telefoniche e ambientali sono deterrminanti nella decisione

L

Le motivazioni L’elemento paradossale emerso in questo procedimento - esplicitato con franchezza da Enrico PREZIOSI non meno che da Francesco DAL CIN e che ha costituito il crinale lungo il quale si è sviluppata in particolare la linea difensiva dei deferiti facenti capo al GENOA - è rappresentato dalla circostanza che si è dato, e si dà, per scontato e per accettato il fatto che una squadra, giunta a fine campionato senza particolari stimoli di classifica o di necessità di risultato, debba - ove impegnata in una gara con un avversario che invece sia spinto da tali stimoli o necessità - mantenere un comportamento di giuoco ed un atteggiamento “allineati†alle aspettative dell’avversario stesso. In quest’ottica - palesemente incompatibile con i principi di lealtà, correttezza e probità ai quali l’ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e financo la sua stessa sopravvivenza - viene dunque considerata essere condotta del tutto normale e adeguata al caso (una sorta di “legittima difesa†preventiva) quella con cui, di fronte al timore che il proprio antagonista in classifica (nel caso di specie il TORINO) possa essersi attivato promettendo un premio a vincere al proprio avversario nella gara successiva (nel caso di specie il VENEZIA), si “reagisce†ponendo concretamente in essere atti diretti ad assicurarsi il placido e non bellicoso atteggiamento di quest’ultimo, cioè a ripristinarne il suo fisiologico e “doveroso†distacco agonistico. È una logica, questa, che - anche a voler tacere ogni considerazione correlata alla purtroppo desueta attenzione regolamentare che impone a tutti i tesserati di provvedere alla leale e tempestiva denuncia di ogni illecito sportivo (reale o presunto che sia) di cui egli viene a conoscenza (art. 6, comma 7, C.G.S.) - svuota di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, in quanto di fronte all’inattesa motivazione agonistica dell’avversario (motivazione che in realtà non dovrebbe mai essere “inattesaâ€) l’unica autentica reazione (altro che legittima difesa …) deve essere semplicemente quella di dare il massimo e sconfiggere sul campo l’avversario, a prescindere dalle “sospette†motivazioni da cui quest’ultimo possa essere animato per impegnarsi al meglio nella gara. È evidente, dunque, che nessuna legittimazione può essere data nell’ambito dell’ordinamento sportivo - tanto meno nella valutazione di un illecito disciplinare - al concetto secondo cui un tesserato (e, per di più, un dirigente al massimo livello societario) possa fornire ad un altro tesserato la “garanzia†che il comportamento della propria squadra nella gara tra le rispettive formazioni sarà “normaleâ€, intendendosi la normalità (nella migliore delle ipotesi) in quella accezione di “non particolare intensità agonistica†che - come rilevato - è assolutamente incompatibile con i già richiamati principi di lealtà, correttezza e probità. L’unica e legittima forma di garanzia (sembra paradossale doverlo sottolineare) è rappresentata dal pieno rispetto dalle norme comportamentali a cui debbono attenersi tutti i tesserati, a cominciare proprio dai dirigenti: dovendosi cioè stigmatizzare - al di là della spontaneità e della vivacità con cui alcuni dei deferiti hanno espresso il proprio pensiero - l’assunto secondo cui “se la squadra senza troppe motivazioni gioca con eccessivo impeto contro quella che deve solo vincere quello è illecito sportivo†(cfr. dichiarazioni di Francesco DAL CIN nel dibattimento), assunto che inaccettabilmente presuppone la “normalità†di un ridotto impegno ed implica la conseguente patologia rappresentata dalla necessità di “vigilare†perché tale normalità sia rispettata e l’amico dirigente della squadra avversaria sia “garantito†e “tranquillizzatoâ€. Ad avviso della Commissione, le predette considerazioni preliminari valgono a evidenziare l’intrinseca gravità dei fatti e le aberranti conseguenze a cui conduce quel modo di concepire la competizione sportiva ed i rapporti tra le società partecipanti ai campionati e tra tesserati, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico che ha connotato l’agire dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva all’illecito, ed alle motivazioni che lo hanno ispirato. Nel contempo - sempre in termini anticipativi di quelle che saranno le valutazioni in ordine al trattamento sanzionatorio della vicenda in esame – va sottolineato il fatto che anche in questa vicenda è emerso il clima “omertoso†che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati e tra i tesserati medesimi ed il “sottobosco†dei vari pseudoappassionati, come è dimostrato, da un lato, dalla parziale ritrattazione in cui il calciatore LEJSAL si è spinto in sede dibattimentale dopo le leali dichiarazioni rese ai collaboratori dell’Ufficio Indagini (dichiarazioni alla cui verbalizzazione - giova precisarlo - erano presenti due difensori, i quali hanno sottoscritto l’atto senza sollevare alcuna riserva); dall’altro, dall’oscuro atteggiamento processuale tenuto da PAGLIARA, presentatosi in udienza - quando già era in corso la discussione - per rilasciare brevi “dichiarazioni spontaneeâ€, peraltro di attendibilità pari a zero, e per poi rifiutarsi, allontanandosi, di rispondere alle domande di chiarimento che la Commissione avrebbe voluto rivolgergli. Ciò premesso, va ricordato che l’illecito sportivo delineato dall’art. 6, comma 1, C.G.S. si connota quale fattispecie disciplinare “a consumazione anticipata†ed “a condotta liberaâ€, nel senso che esso si consuma in base al mero compimento, con qualsiasi mezzo, di “atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classificaâ€: alterazione e raggiungimento di un vantaggio che sono già insiti nel fatto che Enrico PREZIOSI e Francesco DAL CIN si siano accordati ed attivati al fine di “normalizzare†le prestazioni sportive della squadra del VENEZIA, onde assicurarsi che l’esito della gara (e, conseguentemente, le sorti del Campionato di serie B) fosse quello “che doveva essereâ€: vittoria del GENOA, sconfitta del VENEZIA. Su questa situazione - che già di per sé viene a configurare il fatto di illecito sportivo - si innesta, in termini che aggravano e connotano di particolare ulteriore illiceità le condotte in esame, la vicenda relativa alla dazione di denaro da parte di Enrico PREZIOSI e dei suoi collaboratori a PAGLIARA, nuovo general manager del VENEZIA, vicenda che i deferiti hanno (peraltro vanamente) cercato di dissimulare quale autonomo momento esecutivo della sottostante pattuizione per la cessione al GENOA del calciatore Maldonado. Infatti, a prescindere dal rilievo che tale cessione si appalesa - come si evidenzierà - come un mero artifizio volto a mascherare l’intrinseca illiceità degli accordi intercorsi tra GENOA e VENEZIA (quali che siano stati i soggetti che hanno agito per quest’ultima), si deve ritenere, in linea generale, che una pur eventualmente lecita (trattativa di) cessione si traduce necessariamente in illecito sportivo ove essa venga assunta - nell’intendimento dei contraenti - quale componente sinallagmatica da inserirsi nel più ampio contesto di “normalizzazione†della gara e del suo risultato. Alla luce delle risultanze dibattimentali, la tesi difensiva si risolve sostanzialmente nella lecita causale della dazione della somma di euro 250.000, avvenuta nelle circostanze di tempo e di luogo sopra evidenziate. Ad avviso della Commissione, tale tesi deve ritenersi del tutto inattendibile per un coacervo di contraddizioni e illogicità che la inficiano. Infatti, è del tutto incongruente: - che la consegna del denaro, disposta da Enrico PREZIOSI asseritamene in considerazione delle gravi difficoltà economiche in cui versava il VENEZIA quale anticipazione del pagamento di quanto dovuto per l’acquisto del calciatore Maldonado, sia stata preceduta da una serie di telefonate di PAGLIARA ad Enrico PREZIOSI, a Matteo PREZIOSI e a CAPOZUCCA, dai toni pressanti ed esplicitamente rivelatorie del comune illecito perpetrato (“se no li faccio tornare in B direttamenteâ€); - che soltanto l’euforia per la vittoria abbia potuto giustificare un così radicale mutamento di quell’atteggiamento di chiusura manifestato un paio di giorni prima da Enrico PREZIOSI nei confronti dei richiedenti, soprattutto se si considera che Francesco DAL CIN lo aveva consigliato di non assecondarli (“non fare nulla prima di parlare con luiâ€); - che la dazione della somma di euro 250.000 non sia stata accompagnata dal rilascio di alcuna idonea ricevuta; - che la dazione di tale ingente somma a titolo di anticipo non sia stata accompagnata dalla concreta e dimostrata restituzione dell’assegno di euro 450.000 rilasciato a garanzia o, quantomeno, dal rilascio di un assegno di importo corrispondente al conguaglio da onorare; - che tale dazione di denaro in contanti, non corredata da adeguato riscontro documentale, abbia avuto per beneficiari persone (PAGLIARA e Gallo) nei confronti delle quali Enrico PREZIOSI nutriva profonda disistima tanto da affermare al dibattimento che con quei due non avrebbe mai fatto un affare, perché li riteneva inaffidabili per un fatto di sensibilità “a pelleâ€; - che di tale assegno non sia stata rinvenuta alcuna traccia (come risulta dalla relazione dell’Ufficio Indagini); - che sia Enrico PREZIOSI, sia CAPOZUCCA si siano totalmente disinteressati della sorte dell’assegno; - che PAGLIARA, il quale materialmente aveva acquisito l’assegno, non sia stato in grado di (o non abbia voluto) dire che fine abbia fatto, tentando maldestramente, in sede di dichiarazioni rese nel corso del dibattimento, di “collocarlo nelle casse†del VENEZIA, rifiutandosi di fornire ulteriori chiarimenti e interrompendosi in modo brusco; - che al momento del sequestro PAGLIARA non abbia dichiarato che la somma sequestrata non costituiva altro che un legittimo corrispettivo della compravendita di un calciatore - censurabile per profili rilevanti soltanto in sede sportiva e non certo rilevanti per gli Organi di polizia giudiziaria - mentre affermava che era denaro proprio e lo ribadiva anche nel corso di una telefonata con Matteo PREZIOSI; - che, anche tralasciando le palesi contraddizioni riscontrabili tra le versioni rese da Enrico PREZIOSI e dai suoi collaboratori Bignone, Nicora e Scapini circa le modalità di raccolta della somma in questione (così come ben evidenziato e ricostruito nella relazione dell’Ufficio Indagini), nella conversazione telefonica intercorsa, nell’immediatezza del sequestro, tra Francesco DAL CIN e PAGLIARA il prezzo pattuito per la cessione di Maldonado venga indicato nel maggiore ammontare di euro 700.000 rispetto a quello di euro 450.000 indicato nel contratto preliminare di cessione e più volte ribadito (ammontare “stranamente†corrispondente alla somma di euro 250.000 di cui al contante sequestrato con euro 450.000 di cui al contratto preliminare e portato nell’assegno); - che, nel periodo immediatamente successivo al sequestro, Matteo PREZIOSI, Francesco DAL CIN e PAGLIARA abbiano dissertato con smaccata finalità di inquinamento probatorio sulle diverse possibili versioni da fornire agli inquirenti circa l’origine della somma sequestrata, quando l’asserita finalità della consegna del denaro avrebbe dovuto costituire la più naturale giustificazione; - che nel corso delle numerose conversazioni telefoniche intercorse tra i protagonisti della vicenda nei giorni antecedenti il sequestro del denaro non è mai stato fatto riferimento al calciatore Maldonado quale oggetto di una trattativa in corso, mentre nel periodo successivo al sequestro si fa sistematicamente riferimento all’accordo di cessione di tale calciatore (e pare inverosimile che l’interessato e il suo procuratore non ne fossero neppure a conoscenza, come confermato da Vagheggi, procuratore del calciatore). Per le considerazioni suddette la Commissione ritiene che la dazione di denaro di cui trattasi non possa essere imputabile al parziale pagamento del prezzo pattuito per l’acquisto del calciatore Maldonado, su cui - come rilevato - si fonda nella sostanza ogni argomentazione difensiva. Al contrario, l’effettiva causale della dazione di cui trattasi non può che evincersi da una serie di circostanze pacificamente riscontrate: - nei giorni antecedenti la gara, nella dirigenza del GENOA era maturato il sospetto che il TORINO, diretta concorrente per l’immediata promozione in serie A, stesse ponendo in essere sollecitazioni dirette ad incentivare il VENEZIA; in estrema sintesi, questo convincimento si fondava su tre diversi elementi: il precedente comportamento agonistico del Piacenza, quanto riferito dal CRAVERO al CAPOZUCCA (“la macchina del TORINO diretta in lagunaâ€) e quanto specificato da una fonte non individuata (premio a vincere di euro 150.000 offerto al VENEZIA tramite Padovano e Borrello, oggetto del colloquio intercorso tra il Presidente del TORINO Romero ed Enrico PREZIOSI, come riferito dal primo all’Ufficio Indagini e dal secondo in sede dibattimentale); - tale clima di sospetto aveva indotto Enrico PREZIOSI ad attivare CAPOZUCCA per verificare la fondatezza delle “voci ricorrenti†e, anche e soprattutto, ad attivarsi personalmente onde determinare la dirigenza del TORINO a desistere da ogni eventuale iniziativa antiregolamentare e quella del VENEZIA a fornire “idonee garanzie†per attenersi ad un comportamento “normaleâ€; - se il contatto con la dirigenza del TORINO si era esaurito nel colloquio con il Presidente Romero, ben più ampia incisività ed insistenza assunsero gli interventi nei confronti della dirigenza del VENEZIA, in virtù degli stretti rapporti, anche di amicizia e di fiducia, con Francesco DAL CIN, al quale di fatto Enrico PREZIOSI attribuiva la concreta capacità e possibilità - al di là della sua veste formale mutata a seguito della acquisizione della Società da parte di Gallo - di incidere sul comportamento della squadra e dei singoli calciatori; - il ruolo e l’atteggiamento assunto da Francesco DAL CIN nei confronti di Enrico PREZIOSI è stato quello del “garanteâ€, come esplicitamente richiesto dal secondo ed accettato (oltre che effettivamente esercitato e rivendicato) dal primo, anche tramite l’attività del figlio Michele DAL CIN; - dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, di contenuto grave, preciso e concordante, e dalle dichiarazioni degli stessi protagonisti emerge la concretezza e l’effettività del ruolo svolto da Francesco DAL CIN. Tale ruolo si è estrinsecato, tra l’altro, nel tenere costantemente monitorata la situazione; nell’intervenire direttamente ove necessario per neutralizzare qualsiasi eventuale turbativa; nell’essere l’interlocutore unico nei confronti dei calciatori del VENEZIA sui quali la nuova dirigenza (soprattutto Gallo e PAGLIARA) esercitava minore influenza; nel suggerire a Enrico PREZIOSI l’atteggiamento e la strategia da adottare in concreto nei rapporti con PAGLIARA e Gallo (“non pagare finchè ci sono ioâ€); nell’assicurare un controllo diretto sul comportamento dei calciatori del VENEZIA anche attraverso il figlio Michele DAL CIN persino durante la gara; nell’intervenire in tempo reale durante lo svolgimento della gara, alla quale assisteva davanti alla televisione, chiamando Paglioni, procuratore del calciatore Vicente, per il sorprendente ed inatteso rendimento di quest’ultimo, concretizzatosi “addirittura†nella realizzazione di un goal, evento incompatibile con la “normalità†garantita; nel suggerire le strategie difensive successivamente al sequestro, indicando come più praticabile “quella di Maldonadoâ€; nel rappresentare la ben diversa valenza di manipolazione difensiva che avrebbe avuto l’utilizzare come schermo di copertura il riferimento ad un contratto relativo ad un calciatore di valore di mercato notevolmente inferiore a quello di Maldonado; - dal colloquio tra i calciatori LEJSAL e BORGOBELLO (nel corso del quale i due affermano che “si sono messi d’accordo tra le due societàâ€, “anche Michele lo ha dettoâ€, “ci sono soldi in ballo, ma non si sa chi li prendeâ€, “li prende la Societàâ€, “Lulù ha detto che devono perdere 3-0â€, “c’è un vecchio accordoâ€) emerge la chiara consapevolezza che era stata raggiunta una intesa, che la partita si doveva perdere e che, proprio per questo, nessuno voleva scendere in campo; - l’esito dell’incontro a Milano tra Enrico PREZIOSI, PAGLIARA e i nuovi dirigenti del VENEZIA, già di per se stesso anomalo perché svoltosi quarantotto ore prima della gara, per quanto riferito in termini criptici e gergali dai protagonisti, aveva consentito a Enrico PREZIOSI di affermare che “è tutto a postoâ€, manifestando in tal modo l’attenuarsi di uno stato di ansia e di preoccupazione, ribadito dalle rassicuranti parole di Francesco DAL CIN (“stai tranquillo è tutto OK; meglio di così non potevamo fareâ€); non a caso, del resto, identico stato d’animo Enrico PREZIOSI ha comunicato alla propria consorte (“anche se è tutto tranquillo, sono in apprensione per la partitaâ€); - la contestualità tra la conclusione della gara (terminata con il risultato prefigurato) e le rassicurazioni fornite da Enrico PREZIOSI (cfr. dichiarazioni nel dibattimento) al PAGLIARA della consegna del denaro entro brevissimo tempo è sintomatica della correlazione tra risultato della gara e disponibilità all’adempimento, puntualmente verificatosi il martedì successivo. Sulla base di tali circostanze, singolarmente considerate nella loro specifica significanza, nonché unitariamente valutate nel loro complessivo intersecarsi, la Commissione ritiene che la dazione di denaro configuri una concreta captatio benevolentiae nei confronti dei dirigenti del VENEZIA, non soltanto affinché costoro rifiutassero qualsiasi premio a vincere contro il GENOA, ma anche perché garantissero il tanto atteso risultato a favore del GENOA. In tale ottica ogni approfondimento circa l’effettività (ovvero la simulazione) di una contestuale trattativa avente ad oggetto il trasferimento del calciatore Maldonado è del tutto irrilevante. Parimenti del tutto irrilevante ai fini della presente decisione risulta ogni eventuale e ulteriore approfondimento in ordine ai rapporti effettivamente intercorsi tra TORINO e VENEZIA, stante l’assoluta ininfluenza che tali rapporti presentano rispetto alla valutazione della responsabilità degli odierni deferiti. 5.3. Dalla accertata sussistenza degli estremi dell’illecito sportivo deriva la responsabilità dei singoli deferiti che va puntualizzata nei seguenti termini. Per quanto attiene a Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA, Francesco DAL CIN e PAGLIARA è di solare evidenza il loro rispettivo apporto causale alla realizzazione dell’illecito: essi, seppur in termini e con modalità differenti, correlati al loro diverso ruolo, vi hanno inequivocabilmente preso parte, in modo diretto, operativo e concorsuale, sia nella fase ideativa, sia in quella esecutiva, sia in quella successiva come emerge dalla ricostruzione dei fatti precedentemente esposti. Se, infatti, di Enrico PREZIOSI e di Francesco DAL CIN si è diffusamente descritto il reciproco interagire, frutto di concorde intento illecito innestatosi su pregresso e radicato rapporto di amicizia, non di meno di CAPOZUCCA e di PAGLIARA deve essere sottolineato l’apporto coessenziale alle loro funzioni dirigenziali ed alla loro partecipazione operativa in quasi tutti i segmenti dell’azione illecita. Infatti, Enrico PREZIOSI ha promosso l’accordo finalizzato a “normalizzare†il risultato della gara; Francesco DAL CIN, senza alcuna esitazione, ha fornito la propria disponibilità per il conseguimento di tale finalità; CAPOZUCCA e PAGLIARA sono intervenuti sin dal primo momento nell’evolversi dei contatti e nello sviluppo della vicenda, partecipando personalmente alla conclusiva dazione della somma di euro 250.000. Si aggiunga che è stato CAPOZUCCA a “muoversi†per accertarsi della condizione dei calciatori del VENEZIA e della loro disponibilità ad allinearsi alla logica di “normalizzazione†del risultato, così come PAGLIARA ha riscosso materialmente il denaro in contante. Anche Michele DAL CIN, pur non rivestendo una posizione apicale, ha avuto un ruolo determinante nella commissione dell’illecito, in quanto alter ego del padre Francesco DAL CIN (“è come se fossi ioâ€), sia intrattenendo i rapporti con i calciatori del VENEZIA finalizzati a “normalizzare†la gara (come evidenziato nelle dichiarazioni di LEJSAL), sia presenziando alla stessa quale garante del suo svolgimento nei termini concordati. Per quanto riguarda LEJSAL la Commissione ritiene sussistente la responsabilità in considerazione delle ammissioni rese dinnanzi alla Autorità giudiziaria e all’Ufficio Indagini (la cui valenza probatoria non è stata inficiata dalla successiva condotta dibattimentale), ammissioni che - giova sottolineare - hanno offerto alla ricostruzione dei fatti e allo sviluppo delle indagini un contributo di rilievo in un clima - come già osservato - di evidente omertà. Infatti, LEJSAL ha consentito di rendere note condotte ed iniziative di altri tesserati altrimenti non agevolmente rilevabili, fornendo altresì una chiave di lettura degli elementi probatori acquisiti (intercettazioni telefoniche e ambientali). In particolare, egli ha riferito tre specifiche e significative circostanze: l’invito a giocare rivoltogli da PAGLIARA e da Michele DAL CIN non tanto per assicurare alla squadra la copertura di un ruolo decisivo, ma per non offrire all’Ufficio Indagini motivi di sospetto; le pressioni da parte del GENOA riferitegli dal PAGLIARA affinché non giocasse; l’intesa per essere sostituito ad un “segnale convenzionale†che ha determinato l’effettivo abbandono del terreno di giuoco, il che concretizza il suo apporto causale alla realizzazione del risultato della gara. La Commissione deve comunque rilevare che tale atteggiamento di lealtà e di collaborazione è stato parzialmente affievolito in sede di dibattimento: ciò nonostante, il contributo di LEJSAL va valutato nel suo complesso e in relazione al contributo probatorio, per cui ricorrono i presupposti per l’applicazione della attenuante prevista dall’art. 14, n. 5. In relazione alla posizione di BORGOBELLO, infine, la Commissione non ritiene che sussistano elementi probatori sufficienti ad affermarne la responsabilità a titolo di concorso nella commissione dell’illecito sportivo. Tuttavia, il comportamento del deferito integra palesemente l’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 7, in termini di omessa denuncia. Se, per un verso, nessun riscontro è emerso circa la sua volontà di condividere il disegno illecito volto all’accomodamento del risultato (o, ancor peggio, al suo mercimonio), per l’altro, le intercettazioni telefoniche e ambientali (in particolare, quella con LEJSAL) rivelano come egli fosse perfettamente consapevole che, con riferimento alla gara Genoa-Venezia, vi fossero stati già da tempo tentativi di illecito e, addirittura, che quest’ultimo fosse già stato concordato a livello delle rispettive dirigenze. 5.4. Quanto alle altre posizioni di cui al deferimento, la Commissione osserva quanto segue. Per quanto attiene al comportamento di CRAVERO, esso è censurabile non sotto il profilo della violazione dell’art. 1, quanto sotto quello della violazione dell’art. 6, comma 7, del C.G.S. Infatti, secondo quanto risulta dagli atti, il CRAVERO ha riferito al CAPOZUCCA di essere venuto a conoscenza di un comportamento sospetto riconducibile al TORINO finalizzato a condizionare le prestazioni agonistiche del VENEZIA nella gara che si doveva disputare a Genova. Secondo la normativa regolamentare, laddove un tesserato venga a sapere che stia per essere compiuto un illecito sportivo, ha l’obbligo di informare senza indugio gli Organi federali: obbligo che il deferito non ha rispettato. Per quanto riguarda, infine, ESPOSITO, la Commissione rileva che le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dinnanzi all’Ufficio Indagini non risultano nella sostanza in contrasto con quelle rilasciate dal Gallo e dal Migliarina, salvo che per aspetti marginali, mancando del resto qualsiasi riscontro alla veridicità dell’una o dell’altra versione dei fatti.

Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione dichiara: - Enrico PREZIOSI responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.; - Stefano CAPOZUCCA responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.; - Società GENOA responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.; - Giuseppe PAGLIARA responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.; - Massimo BORGOBELLO responsabile della violazione dell’art. 6, comma 7, del C.G.S.; - Francesco DAL CIN responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.; - Michele DAL CIN responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.; - Martin LEJSAL responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., con l’attenuante di cui all’art. 14, comma 5; - Roberto CRAVERO responsabile della violazione dell’art. 6, comma 7, del C.G.S.; e, di conseguenza, delibera di infliggere: - a Enrico PREZIOSI, Presidente della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A., la sanzione dell’inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 2) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2); - a Stefano CAPOZUCCA, direttore generale della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A., la sanzione dell’inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 2); - a Francesco DAL CIN, amministratore delegato della società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione dell’inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 2) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2); - a Michele DAL CIN, direttore generale della società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione dell’inibizione per tre anni e un mese (art. 6, comma 5 e 6); - a Giuseppe PAGLIARA, general manager della società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione dell’inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 2); - a Massimo BORGOBELLO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione della squalifica per cinque mesi (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. g); - a Roberto CRAVERO, direttore sportivo, la sanzione dell’inibizione per quattro mesi (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. e); - a Martin LEJSAL, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione della squalifica per sei mesi (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 1, lett. g), e comma 5). - alla Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di Serie B per la stagione agonistica 2004/2005 (art. 13, lett. g) e quella della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, comma 6, e art. 13, lett. f). La Commissione proscioglie dall’addebito contestato Massimiliano ESPOSITO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L. La Commissione dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.

2005-08-10 - Fonte: Lega calcio

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