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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"Avrei potuto vincere molto con altre squadre, ma sono orgoglioso di ciò che ho fatto con questa casacca. Altri trionfi con una maglia diversa non mi avrebbero dato le stesse emozioni che ho provato qui da capitano" - Francesco Totti

      

Lodo Arbitrale Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. / Figc

2004-07-23  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Collegio arbitrale: Prof. Avv. Luigi Fumagalli, Prof. Avv. Massimo Coccia, Prof. Avv. Giulio Napolitano


C

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

Il Collegio arbitrale composto da

Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente

Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro

Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro

riunito in conferenza personale in data 21 luglio 2004, in Roma, ha

deliberato all unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento arbitrale

tra

Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., con sede in Napoli, via Vicinale

Paradiso n. 70, in persona del suo Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore dott. Paolo Bellamio, rappresentata e difesa

dagli Avv.ti Andrea Abbamonte, Giovanni Bruno e Prof. Federico

Tedeschini, e domiciliata, ai fini dell arbitrato, presso lo studio dell ultimo,

in Roma, Largo Messico n. 7, giusta delega in calce all Atto introduttivo di

giudizio arbitrale

- ricorrente -

e

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede a Roma, via G.

Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario

Gallavotti e Luigi Medugno, e domiciliata, ai fini dell arbitrato, presso lo

studio del primo, in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla memoria

di costituzione

- resistente -

avente ad oggetto l ammissione al torneo di calcio professionistico di serie

B della società Napoli Sportiva S.p.A.

FATTO E SVOLGIMENTO DELL ARBITRATO

1. Con Atto introduttivo di giudizio arbitrale per la risoluzione di

controversia relativa ad iscrizione al campionato italiano di calcio

professionistico trasmesso in data 9 luglio 2004 (la Domanda di

Arbitrato ) la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. (la SSCN o

Ricorrente ) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione

Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la FIGC o Resistente ), dando avvio

al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento di arbitrato per la

risoluzione delle controversie relativa all applicazione del Manuale per

l ottenimento della Licenza UEFA da parte dei club

versione italiana e

delle controversie relative all iscrizione ai campionati nazionali di calcio

professionistico (il Regolamento ad hoc ).

2. Nella Domanda di Arbitrato, la SSCN ha esposto, tra l altro, quanto

segue:

i. Con scrittura privata datata 30 giugno 2004 la SSCN, a mezzo

contratto preliminare (il Contratto ), si è impegnata a cedere in affitto al

sig. Luciano Gaucci, per sé o per persona da nominare, l azienda sportiva da

essa condotta, composta da:

1. parco calciatori e tecnici di prima squadra tesserati con contratto

depositato anche per la stagione 2004/2005;

2. intero settore giovanile, comprensivo di collaboratori e tecnici con i

quali vi sia contratto depositato anche per la stagione 2004/2005;

3. centro sportivo di Marianella;

4. centro sportivo di Soccavo;

5. personale dipendente;

6. elementi immateriali costituiti di diritti di sfruttamento commerciale

dei marchi ed altri segni distintivi dell azienda .

ii. La durata del Contratto è stata stabilita in cinque stagioni

sportive (2004/2009) per un canone annuo di . 5.000.000,00, oltre IVA.

iii. Il Contratto ha previsto, quale condizione di efficacia degli

obblighi da esso nascenti, l iscrizione al Campionato di Serie B, per la

stagione 2004/2005, dell affittuario.

iv. In data 30 giugno 2004 il sig. Gaucci ha individuato nella

società Napoli Sportiva S.p.A., con sede in Napoli, Piazza dei Martiri n. 58

( Napoli Sportiva ), il soggetto destinatario/beneficiario del Contratto di

affitto stipulato con SSCN.

v. In data 17 marzo 2004 la Napoli Sportiva aveva presentato

istanza di affiliazione alla FIGC

Lega Nazionale Dilettanti. Inoltre, con

note del 2 e 6 luglio 2004, la Napoli Sportiva aveva richiesto alla FIGC

di voler autorizzare l iscrizione al Campionato di Serie B per la

stagione 2004/2005 .

vi. Con nota 12.1/ADS/SEGR il Segretario Generale della FIGC

comunicava alla Napoli Sportiva l avvenuta affiliazione. Per contro, con

lettera del 7 luglio 2004 il Presidente della FIGC comunicava alla Napoli

Sportiva il rigetto dell istanza di iscrizione al Campionato di Serie B in

luogo della SSCN per effetto del Contratto di fitto d azienda.

3. Alla luce di tale esposizione, la SSCN ha, in primo luogo, dedotto la

violazione e falsa applicazione dell art. 21 dello Statuto FIGC in

connessione con l art. 32 del medesimo Statuto

violazione e falsa

applicazione degli artt. 20, 52 delle N.O.I.F. in connessione con l art. 22 del

Codice di giustizia sportiva

violazione del principio del giusto

procedimento sviamento .

A parere della Ricorrente, infatti, la procedura seguita dal Presidente della

FIGC nell adozione della decisione di diniego dell iscrizione della Napoli

Sportiva al Campionato di Serie B appare singolare . Il Presidente della

FIGC, infatti, ricorrendo ad un proprio consulente (e non alla Corte Federale

della FIGC e senza condurre alcuna istruttoria a mezzo dei propri uffici )

per interpretare le norme federali rilevanti al fine della decisione

sull iscrizione dell istante, avrebbe violato il principio del giusto

procedimento , con palese sviamento , trattandosi all evidenza di

sottrazione rispetto ad un organo funzionalmente competente

la Corte

Federale

della funzione istituzionale di interpretazione delle N.O.I.F., con

conseguente appropriazione di tale funzione nella persona del Presidente .

Invero, a parere della SSCN, l iter seguito appare di evidente e dubbia

legittimità anche sotto distinto profilo: pur richiamandosi l applicazione al

caso di specie dell art. 20 delle N.O.I.F., quale norma contenente il vincolo

di intrasferibilità del patrimonio aziendale delle società sportive, il

Presidente della FIGC non avrebbe applicato il procedimento di cui all art.

20 comma 4 delle N.O.I.F., non avendo acquisito né il parere di L.N.P., né

quello della COVISOC .

4. In secondo luogo, la SSCN ha dedotto la violazione e falsa

applicazione degli artt. 16, 20 e 52 delle N.O.I.F. in connessione con l art.

41 Cost. con le previsioni degli artt. 2561 e 2562 c.c. .

La Ricorrente, infatti, con il secondo mezzo attacca la tesi di fondo della

FIGC, alla base della decisione con la quale il suo Presidente ha negato

l iscrizione della Napoli Sportiva al Campionato di Serie B, ossia che

l ipotesi dell affitto di ramo d azienda non sia disciplinato dalle N.O.I.F., e

come tale debba ritenersi vietata in quanto costituente illegittimo atto

dispositivo del titolo sportivo.

In sostanza, ed in via di estrema sintesi, la SSCN illustra, sulla base di un

parere pro veritate riversato in atti, come il contratto di affitto di azienda

non trasferisca dall affittante all affittuario la titolarità degli elementi che

compongono l azienda, bensì consenta a quest ultimo il godimento e lo

sfruttamento commerciale dell azienda oggetto di locazione. Esaminato il

contenuto delle norme federali relative alle modificazioni delle compagini

societarie ed alle vicende del titolo sportivo , la Ricorrente rileva che esse

hanno ad oggetto solo ipotesi in cui si realizzano effetti traslativi

dell azienda, e pertanto conclude che il contratto di affitto di azienda non

cadrebbe nei divieti stabiliti dalle N.O.I.F.: il titolo sportivo sfruttato dalla

Napoli Sportiva sarebbe e resterebbe quello della SSCN e del medesimo

non vi [sarebbe] né traslazione, né valutazione economica in sé considerata,

né vendita, né surrettizio spostamento su altra sede territoriale , poiché

Napoli Sportiva intende partecipare al torneo cadetto in virtù del risultato

sportivo conseguito da S.S.C.N. e per effetto del titolo sportivo da essa

acquisito sul campo , senza duplicazione di società né tantomeno

duplicazione di titoli sportivi .

La Ricorrente contesta poi la caratterizzazione del Contratto quale elusivo

dei divieti stabiliti dalle N.O.I.F., facendo rilevare l assenza di qualunque

elemento dal quale si possa desumere che trattasi di contratto volto ad

aggirare le N.O.I.F. ed in particolare l art. 52 , atteso il suo rilievo

economico, la sua durata e l estensione delle obbligazioni da esso nascenti.

5. Sulla base di tali argomentazioni la SSCN ha chiesto al costituendo

Collegio arbitrale l ammissione di Napoli Sportiva SpA al torneo di calcio

professionistico di serie B per l annata 2004/2005 , previo annullamento

dei provvedimenti della Federazione convenuta , ossia a. della

nota/provvedimento del Presidente della Federazione Italiana Giuoco

Calcio del 7/7/2004 prot. 1146 di diniego autorizzazione all iscrizione al

campionato si serie B della società Napoli Sportiva SpA , nonché b. di

ogni altro atto presupposto e/o connesso e consequenziale, ivi comprese le

norme N.O.I.F. citate nel provvedimento di cui sub. a), comunque lesivo

degli interessi dei ricorrenti .

6. Nella Domanda di Arbitrato la SSCN formulava altresì un istanza

istruttoria, chiedendo che l On.le Camera Arbitrale Voglia acquisire agli

atti del fascicolo arbitrale le pratiche positivamente evase da FIGC con

riferimento al Parma Calcio SpA ed al Foggia Calcio SpA .

7. Con memoria datata 12 luglio 2004 (la Memoria di Costituzione )

la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale, chiedendo, riservata ogni

eccezione, deduzione o istanza, anche istruttoria , l assegnazione alle parti

di congruo termine per la produzione di memorie difensive e

documenti , nonché la convocazione delle stesse per la discussione orale

dell istanza .

In ogni caso, con la Memoria di Costituzione la FIGC ha chiesto la

declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità dell istanza per

l irritualità della stessa non preceduta dall istanza di conciliazione, e

comunque il suo rigetto nel merito .

8. In data 12 luglio 2004 il Presidente della Camera di conciliazione e

arbitrato per lo sport (la Camera ), visto l art. 9 del Regolamento ad hoc,

provvedeva a nominare il Collegio arbitrale, nelle persone dei Prof. Avv.

Luigi Fumagalli, Massimo Coccia e Giulio Napolitano. Il Prof. Avv. Luigi

Fumagalli veniva indicato Presidente del Collegio arbitrale.

9. Con ordinanza datata 13 luglio 2004, trasmessa alle parti in pari data,

il Collegio arbitrale, visto l art. 12 comma 2 del Regolamento ad hoc e

considerata la necessità di provvedere sulle istanze istruttorie, di chiedere

chiarimenti alle autorità sportive, di fissare la data dell udienza e di

convocare le parti, riservato ogni ulteriore provvedimento, invitava le parti

ad illustrare e/o commentare, sotto il profilo della rilevanza, l istanza

istruttoria formulata dalla SSCN con la Domanda di Arbitrato; invitava la

FIGC a depositare presso la Camera copia integrale del fascicolo degli atti

relativi alla istanza di affiliazione della Napoli Sportiva alla FIGC, nonché

di iscrizione della Napoli Sportiva al campionato di Serie B; fissava

l udienza per la discussione della causa al 21 luglio 2004, ore 9.30, in Roma,

presso gli uffici della Camera.

10. In data 14 luglio 2004 la SSCN, facendo seguito all ordinanza del

Collegio, depositava una Istanza istruttoria . Con tale atto, la Ricorrente

insisteva per l acquisizione agli atti dell arbitrato del carteggio federale

relativo alla iscrizione ai campionati di calcio professionistico delle società

Parma Calcio SpA, Foggia Calcio SpA e Venezia Calcio SpA, in quanto

interessate da vicende traslative di compendi aziendali : tale acquisizione è

ritenuta opportuna in quanto oggetto del presente giudizio arbitrale

attengono alla possibilità da parte della SSCN di procedere all affitto del

ramo di azienda secondo le pattuizioni del Contratto.

11. A tale atto replicava la FIGC in 15 luglio 2004 con Brevi note

autorizzate . Ribadita l improcedibilità dell istanza di arbitrato (per

l inapplicabilità del Regolamento ad hoc e l omissione del tentativo di

conciliazione) e contestata la legittimazione attiva della Ricorrente (che

vorrebbe impugnare un provvedimento di cui è stato destinatario altro

soggetto), la FIGC ha censurato anche le istanze istruttorie, palesemente

inconferenti e comunque assorbite dalla pregiudiziale questione di

procedibilità o ammissibilità del ricorso introduttivo , di cui sottolinea

anche l estrema genericità .

12. Con ordinanza datata 16 luglio 2004 il Collegio arbitrale, considerata

l urgenza, allo scopo di preservare i diritti delle parti, di provvedere sulle

istanze istruttorie, e dopo aver sottolineato che l acquisizione all arbitrato

dei fascicoli richiesti dalla SSCN non pregiudicava l accertamento della

propria competenza, nonché della procedibilità dell istanza di arbitrato e

della legittimazione attiva della Ricorrente, disponeva l acquisizione agli

atti del giudizio del carteggio federale relativo all iscrizione ai Campionati

di calcio professionistico di Parma Calcio S.p.A., di Foggia Calcio S.p.A. e

Venezia Calcio S.p.A., in riferimento alle stagioni sportive in cui siano

avvenute vicende traslative di compendi aziendali che abbiano interessato

tali società, ed unicamente in riferimento a quei documenti relativi a tali

vicende traslative di compendi aziendali ed ai provvedimenti che li

abbiano autorizzati e/o interessati. Per l effetto il Collegio arbitrale invitava

la FIGC a depositare copia integrale dei documenti menzionati.

13. Il 21 luglio 2004 ha avuto luogo in Roma, presso la sede dell arbitrato,

l udienza fissata con l ordinanza del 13 luglio 2004.

14. In tale occasione, in via preliminare, il Presidente del Collegio, dopo

aver ricapitolato lo svolgimento dell arbitrato fino alla data dell udienza, ha

comunicato che il giorno 20 luglio era pervenuto presso la Segreteria della

Camera il fascicolo di documenti prodotti dalla FIGC in seguito

all ordinanza collegiale del 16 luglio 2004, ed ha segnalato che la FIGC,

all atto della produzione, ha richiesto che i documenti siano custoditi dalla

Segreteria della Camera fino alla decisione sulle questioni preliminari dalla

stessa Resistente sollevate.

La Ricorrente ha dichiarato di non aver nulla da opporre a tale richiesta,

facendo peraltro presente la necessità di disporre di tali documenti

nell ipotesi in cui si passasse ad un esame sul merito delle domande

proposte dalla Ricorrente stessa.

Dato atto di quanto precede il Collegio arbitrale ha disposto che il fascicolo

depositato dalla FIGC non venisse acquisito agli atti dell arbitrato, ma

venisse temporaneamente custodito dalla Segreteria della Camera,

riservandosi ogni decisione sulla successiva acquisizione.

Il Collegio ha poi determinato, con il consenso delle parti, di procedere in

una prima fase ad esaminare e decidere unicamente le questioni ed eccezioni

preliminari e procedurali, per poi eventualmente procedere alla fase di

merito.

15. Invitate quindi dal Collegio alla discussione sulle questioni preliminari,

le parti hanno svolto le proprie difese. La Ricorrente, con il consenso della

FIGC, ha depositato Brevi Note , con allegata documentazione, nonché

copia della propria domanda di ammissione al campionato 2004/2005 di

Serie B.

16. Con dichiarazione raccolta a verbale i procuratori delle parti hanno

consentito la proroga della pronuncia del lodo fino al 30 luglio 2004.

17. In esito all udienza del 21 luglio 2004 le parti hanno espressamente

dato atto di nulla avere ad obiettare circa la equa conduzione dell arbitrato

da parte del Collegio, nonché circa il proprio diritto di essere ascoltate e di

essere trattate su piede di parità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio si è riservato ogni decisione sulle questioni preliminari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Sull ammissibilità del ricorso

1. Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via preliminare, la questione

della procedibilità della Domanda di Arbitrato, sollevata dalla FIGC nei suoi

scritti difensivi: solo la positiva valutazione di essa, infatti, permetterebbe

un esame nel merito della controversia (sia sulla legittimazione della

ricorrente, quale condizione dall azione da questa esercitata, sia sulle

domande proposte al Collegio con la Domanda di Arbitrato).

2. Invero, la FIGC ritiene che il presente procedimento non sia

ammissibile poiché la ricorrente avrebbe omesso il preventivo esperimento

del tentativo (obbligatorio) di conciliazione, previsto dall art. 27 dello

Statuto FIGC e dall art. 3 comma 5 del Regolamento della Camera (il

Regolamento della Camera ), secondo il quale salva diversa previsione

negli accordi arbitrali, è obbligatorio il tentativo di conciliazione prima

dell instaurazione di un procedimento arbitrale . A parere della Resistente

l omissione del tentativo di conciliazione è solo apparentemente reso

possibile dal richiamo fatto dalla SSCN nella Domanda di Arbitrato al

Regolamento ad hoc, il cui art. 4 comma 1 prevede che l esperimento del

tentativo di conciliazione di cui al Regolamento della Camera non è

condizione di procedibilità dell arbitrato di cui al presente Regolamento .

Ed in effetti la FIGC contesta l applicazione del Regolamento ad hoc al

procedimento avviato con la Domanda di Arbitrato, in quanto l oggetto di

essa riguarda controversia non compresa tra quelle di cui al Regolamento ad

hoc. In particolare, afferma la FIGC nelle Brevi note autorizzate del 15

luglio 2004, oggetto della controversia sarebbe solo la configurabilità o

meno

nell ambito dell attuale ordinamento federale

di un atto

dispositivo del titolo sportivo attraverso un operazione di affitto di ramo di

azienda . Ed invero se la Ricorrente ha chiesto l ammissione al

Campionato di Serie B, non lo ha fatto per sé, ma per la Napoli Sportiva,

soggetto distinto e di recente affiliazione alla FIGC .

3. A tali contestazioni la Ricorrente ha replicato all udienza, nonché

nelle Brevi Note depositate in occasione della stessa, ribadendo

l applicabilità del Regolamento ad hoc e la conseguente procedibilità della

Domanda di Arbitrato. Sotto il profilo della omissione del tentativo di

conciliazione, la SSCN fa valere

depositando, ad integrazione della

Domanda di Arbitrato, apposita nota dichiarativa del 19 luglio 2004

la sostanziale inconciliabilità della controversia, rilevando la propria

indisponibilità ad un qualsivoglia tentativo di conciliazione se non a

condizione della iscrizione al campionato della Napoli Sportiva SpA . In

riferimento all azionabilità del rito speciale arbitrale , poi, la Ricorrente

sottolinea come la controversia abbia ad oggetto il diniego di iscrizione ad

un campionato, e quindi la sua ascrivibilità tra quelle che hanno indotto il

CONI alla istituzione del rito accelerato .

4. Tali contestazioni, dunque, riguardano, in sostanza, l applicabilità del

Regolamento ad hoc, sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi

giusta anche il disposto dell art. 3 comma 2 del Regolamento ad hoc stesso.

Il rilievo della questione nel presente arbitrato si pone sotto più profili,

attese le differenze esistenti tra la disciplina introdotta dal Regolamento ad

hoc e quella recata dal Regolamento della Camera.

In particolare, tali differenze, tralasciando quelle meno significative,

possono essere sinteticamente indicate nelle seguenti:

i. il Regolamento ad hoc prevede che l esperimento del tentativo di

conciliazione non sia condizione di procedibilità dell arbitrato (art. 4

comma 1), mentre, salvo diversa specifica pattuizione tra le parti, è

obbligatorio il tentativo di conciliazione prima dell instaurazione di un

procedimento arbitrale ai sensi del Regolamento della Camera (art. 3

comma 5);

ii. il Regolamento ad hoc pone il principio della completezza della

domanda di arbitrato, imposta pena di decadenza (art. 5 commi 1 e 4),

mentre nessuna preclusione è stabilita dal Regolamento della Camera;

iii. allo stesso modo, il Regolamento ad hoc

a differenza del

Regolamento della Camera

pone il principio della completezza della

risposta (art. 6 comma 4);

iv. in base al Regolamento ad hoc il Collegio arbitrale è sempre

composto da 3 arbitri ed è interamente designato dal Presidente della

Camera (art. 9 comma 1), mentre il Regolamento della Camera prevede che

ciascuna parte, rispettivamente nella istanza di arbitrato e nella risposta,

nomini un arbitro, limitando le funzioni del Presidente della Camera alla

nomina del terzo arbitro, presidente del collegio, ovvero dell arbitro che la

parte abbia omesso di nominare (art. 13);

v. il termine di pronuncia del lodo è ridotto dal Regolamento ad hoc a 10

giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale (art. 14), rispetto ai 120

giorni previsti (art. 21) dal Regolamento della Camera;

vi. l arbitrato governato dal Regolamento ad hoc ha natura

invariabilmente irrituale (art. 3), mentre l arbitrato secondo il Regolamento

della Camera può assumere natura rituale (art. 7 comma 7).

5. Le condizioni di applicabilità del Regolamento ad hoc sono definite

dagli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, dello stesso.

Ai sensi dell art. 1, comma 1, infatti, Il presente Regolamento [ad hoc] ha

lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie

relative ... b) all iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio

professionistico ... .

L art. 2, comma 1, poi, stabilisce che La procedura di arbitrato

disciplinata nel presente Regolamento [ad hoc] si basa ... b) sulla clausola

compromissoria sottoscritta dalla Società nella domanda di iscrizione ai

campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la

risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una

Società e la Federazione ovvero tra una società ed altra Società ed avente

ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione

della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico . Va

notato che nella lettera a) della stesso art. 2, comma 1, viene definito il

termine Società , stabilendo che tale debba intendersi una società di

calcio professionistico affiliata alla Federazione .

In altre parole, il Regolamento ad hoc stabilisce un duplice ordine di

condizioni, la cui contemporanea soddisfazione condiziona l applicazione

del rito speciale da esso stabilito, in sostituzione del rito previsto dal

Regolamento della Camera, cui fa riferimento in via generale l art. 27 dello

Statuto della FIGC:

(a) la controversia deve essere relativa all iscrizione ad un campionato

nazionale di calcio professionistico, avendo ad oggetto la concessione, il

diniego o la revoca da parte della FIGC della iscrizione ai campionati

nazionali di calcio professionistico; e

(b) deve basarsi sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società di

calcio professionistico affiliata alla FIGC nella domanda di iscrizione ai

campionati nazionali di calcio professionistico.

6. Ritiene il Collegio che la prima delle due condizioni sia soddisfatta.

Ed infatti la domanda spiegata in arbitrato dalla Ricorrente espressamente

attiene alla ammissione di Napoli Sportiva SpA al torneo di calcio

professionistico di serie B per l annata 2004/2005 , tra l altro previo

annullamento del provvedimento del Presidente della Federazione Italiana

Giuoco Calcio ... di diniego autorizzazione all iscrizione al campionato si

serie B della società Napoli Sportiva SpA . Così come proposta dalla

Ricorrente, dunque, la domanda al Collegio arbitrale letteralmente mira ad

ottenere un provvedimento di ammissione di Napoli Sportiva ad un

campionato di calcio professionistico e si pone in relazione al suo rigetto da

parte della FIGC.

7. Ritiene invece il Collegio che non sussista l altra condizione di

applicabilità del Regolamento ad hoc: a giudizio del Collegio non si è

formato un effettivo consenso tra le parti circa la sottoposizione della

controversia tra di esse insorta (pure in materia di iscrizione ad un

campionato di calcio professionistico) alla procedura speciale di arbitrato

stabilita dal Regolamento ad hoc.

In effetti, in occasione dell udienza del 21 luglio 2004, la Ricorrente ha

espressamente indicato quale clausola compromissoria da essa sottoscritta

quella contenuta nella propria Domanda di ammissione al Campionato di

Serie B per la stagione sportiva 2004/2005 a norma dell art. 2 del

Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, punto 1 lettera a) del C.U.

167/A del 30/04/2004

(depositandone contestualmente copia). Nella parte

conclusiva di tale domanda, sotto l epigrafe Accettazione e sottoscrizione

della clausola compromissoria

è invero riportato il seguente testo: Con la

presentazione della presente domanda di ammissione al Campionato la

sottoscritta società

in conformità a quanto previsto dall art. 3 primo

comma della legge n. 280/2003 nonché in ragione della propria

appartenenza all ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli

conseguentemente assunti con la costituzione del rapporto di affiliazione

si obbliga a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine

all esito della presente domanda con i soli rimedi previsti dal capo IV del

Comunicato Ufficiale n. 167/A del 30 aprile 2004, con particolare

riferimento alla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per

lo Sport istituita presso il CONI a decidere qualsiasi controversia relativa

ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato

di competenza .

In relazione a quanto precede, e per quanto riguarda la esperibilità del

procedimento speciale di arbitrato stabilito nel sistema della Camera sulla

base del Regolamento ad hoc, gli ultimi due paragrafi del capo IV del

Comunicato Ufficiale n. 167/A del 30 aprile 2004 (in seguito C.U. 167/A )

così prevedono:

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l ammissione al

campionato di competenza, è consentito ad iniziativa della sola società non

ammessa ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti

dall apposito regolamento. Il ricorso viene definito dal Collegio Arbitrale

formato ai sensi del citato regolamento con lodo irrituale.

I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi

delle disposizioni di cui al presente paragrafo, non sono suscettibili di

impugnazione da parte delle Società aspiranti all eventuale sostituzione

delle società non ammesse .

Alla luce di quanto precede, il Collegio è dell opinione che il C.U. 167/A

rechi una offerta di arbitrato secondo il Regolamento ad hoc (l apposito

regolamento ) formulata dalla FIGC, e che la domanda di ammissione al

campionato di Serie B formulata dalla SSNC contenga la accettazione di

tale offerta di arbitrato, ovviamente nei soli limiti consentiti dai rispettivi

testi del C.U. 167/A e della clausola compromissoria accettata dalla SSCN.

Un accordo tra le odierne parti di risolvere controversie tra di esse insorte in

relazione all iscrizione al campionato secondo il Regolamento ad hoc si è

pertanto formato (attraverso l incontro di offerta e accettazione) solo in

relazione ad una controversia:

i. che insorga in ordine all esito della domanda di iscrizione al

campionato presentata dalla SSCN,

ii. che sia relativa a provvedimento del Consiglio Federale di non

ammissione della SSCN al campionato, e

iii. che sia sottoposta alla Camera ad iniziativa della SSCN in quanto

società non ammessa.

Ebbene, il Collegio rileva che la domanda proposta in questo arbitrato e

secondo il Regolamento ad hoc non riguarda l esito negativo della domanda

della SSCN di ammissione alla Serie B per l anno 2004/2005, la quale

risulta essere ancora pendente nell ambito del procedimento descritto dal

C.U. 167/A, ma l esito della domanda di iscrizione alla Serie B proposta

dalla Napoli Sportiva, cioè da un differente soggetto; ed inoltre non è

relativa a provvedimento del Consiglio Federale adottato alla conclusione

del procedimento di ammissione di cui al C.U. 167/A.

L oggetto della presente controversia, secondo la stessa prospettazione della

Ricorrente, riguarda invece la domanda di ammissione alla Serie B

presentata dalla Napoli Sportiva al di fuori del procedimento previsto dal

C.U. 167/A, nonché la successiva decisione di non ammissione della Napoli

Sportiva adottata da parte del Presidente della FIGC, anch essa non

incardinata in tale procedimento.

8. L insussistenza di un accordo tra le parti circa l applicabilità del

Regolamento ad hoc provoca l inammissibiltà della domanda, senza un suo

esame nel merito, che resta impregiudicato anche sotto il profilo della

legittimazione ad agire, e che potrà essere fatto valere secondo le regole

stabilite nel Regolamento della Camera

ad es. attraverso un intervento (ai

sensi dell art. 9, comma 6 del Regolamento della Camera) nel procedimento

già avviato dalla Napoli Sportiva secondo tali regole

ovvero secondo il

Regolamento ad hoc, ma, in questo secondo caso, solo in riferimento

all esito della domanda di iscrizione al campionato presentata dalla SSCN

ed in relazione agli eventuali provvedimenti del Consiglio Federale di non

ammissione della SSNC al campionato di Serie B.

Ritiene infatti il Collegio di non poter procedere ad un tale giudizio, al di là

della questione relativa all omissione del tentativo di conciliazione,

soprattutto per il più grave aspetto della irregolare costituzione dell organo

arbitrale. Una decisione sul merito adottata dal presente Collegio, infatti,

sarebbe resa da Collegio non nominato secondo quanto le parti hanno

concordato (attraverso il rinvio al Regolamento della Camera giusta il

disposto dell art. 27 dello Statuto della FIGC), vale a dire con il solo

Presidente del Collegio anziché l intero organo arbitrale nominato dal

Presiente della Camera, e sarebbe pertanto affetta da nullità ai sensi dell art.

829 n. 2 c.p.c..

B. Sulle spese

1. OmissisGli onorari per il Collegio arbitrale sono stabiliti nell importo% a ciascuno degli arbitri.

2. Le spese da rimborsare vanno determinate in complessivi Euro 678, di

cui Euro 250 da corrispondere al Presidente del Collegio arbitrale, che le ha

sostenute, ed Euro 428 da corrispondere al CONI per l organizzazione del

procedimento. Le spese generali da corrispondere agli arbitri sono

determinate nella misura del 10% degli onorari ad essi spettanti, ai sensi

della tabella regolamentare.

3. Attesa la soccombenza della SSCN, gli onorari del Collegio arbitrale e

le spese di arbitrato, vanno posti a carico della stessa, ma con il vincolo

della solidarietà ed il diritto di rivalsa ex art. 814 c.p.c.

4. Sussistono viceversa giusti motivi per compensare le spese di

assistenza legale sopportate da ciascuna delle parti nel presente

procedimento.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le

parti:

1. Dichiara inammissibile la domanda di arbitrato proposta dalla Società

Sportiva Calcio Napoli S.p.A. con Atto introduttivo di giudizio

arbitrale per la risoluzione di controversia relativa ad iscrizione al

campionato italiano di calcio professionistico , impregiudicata ogni

valutazione sul merito della stessa.

2. OmissisIl compenso per il Collegio arbitrale è determinato in Euro

10.000, oltre al 10% per spese generali ed agli oneri accessori di legge

se soggettivamente dovuti, mentre le spese particolari per lo

svolgimento dell arbitrato sono fissate in Euro 678.

3. Il compenso del Collegio e le spese di arbitrato sono posti a carico

della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., ma con il vincolo della

solidarietà ed il diritto di rivalsa ex art. 814 c.p.c. Gli onorari ed il

21

rimborso per le spese generali, oltre oneri accessori se

soggettivamente dovuti, dovranno essere versati nella misura del 40%

al Presidente del Collegio e del 30% a ciascuno degli arbitri. Le spese

particolari dovranno essere rimborsate al Presidente del Collegio

arbitrale nella misura di Euro 250 ed al CONI nella misura di Euro

428.

4. Sono compensate tra le parti le spese di difesa e assistenza legale da

loro sostenute.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2004, nella conferenza personale degli

arbitri e con voti unanimi.

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Massimo Coccia

Prof. Avv. Giulio Napolitano

2004-07-23 - Fonte: Coni

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