Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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"Ho rivisto quell'incidente e penso di aver imparato qualcosa anche da quello. C'è sempre qualcosa da imparare." - Gilles Villeneuve

      

Statuto Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società

2004-01-23  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

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A

Articolo 1 - E' costituita l' "ASSOCIAZIONE ITALIANA AGENTI  CALCIATORI E SOCIETÀ – A.I.A.C.S.’" più brevemente denominata "ASSOAGENTI".

Articolo_2 - L'associazione ha in sede in Roma, con indirizzo in Via Valadier n. 53.

Con delibera del consiglio direttivo potrà essere trasferito l'indirizzo della sede sociale, purchè nell'ambito dello stesso comune.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie.

Articolo_3 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione si scioglierà per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati, oltre che per tutte le cause previste dalla legge.

Articolo 4– L’associazione ha per scopo, senza finalità di lucro, di promuovere lo sviluppo ed il riconoscimento, sul piano giuridico e nei rapporti con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, dell’Agente di Calciatori, regolandone l'attività e tutelandone l'immagine ad ogni altro aspetto riguardante la sua attività. Nell'interesse dei propri associati, l'associazione pertanto perseguirà:

a) la tutela degli interessi morali, professionali ed economici;

b) l'elevazione professionale, culturale ed economica diretta ad una sempre maggiore valorizzazione del prestigio della categoria nell'ambito sociale.

Articolo 5 - L'Associazione opererà in piena indipendenza ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e dei pubblici poteri.

Se esistenti, potrà aderire ad associazioni internazionali analoghe concorrendo a garantire lo sviluppo e la reciproca collaborazione per i rapporti internazionali.

Articolo 6 - Potranno essere ammessi a far parte dell'associazione, a seguito di domanda indirizzata al consiglio direttivo, coloro che siano iscritti nell'apposito Albo degli Agenti di Calciatori tenuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), o gli avvocati iscritti nei relativi albi professionali, che siano stati iscritti o nell’elenco speciale Procuratori Sportivi presso la F.I.G.C., o nell’Albo degli Agenti di Calciatori della stessa F.I.G.C., per almeno tre anni consecutivamente e che siano interessati all’attività di assistenza di calciatori o società di calcio e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 7 n. 1 regolamento pubblicato in data 22.11.2001, comunicato ufficiale F.I.G.C. n. 81.

In ogni caso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, o di altro paese appartenente alla Unione Europea o la residenza in Italia da almeno due anni;

b) godimento dei diritti civili;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni sportive per illecito sportivo, né essere stato dichiarato interdetto, fallito o inabilitato, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, eccezion fatta per i casi di grave illecito sportivo.

Articolo 7 - La domanda di ammissione alla associazione deve essere accompagnata da Autocertificazione sostitutiva di:

- certificato di nascita;

- certificato di cittadinanza

- certificato di residenza;

- certificato generale (casellario giudiziale);

- certificato dei carichi pendenti del competente Tribunale.

Articolo 8 - Sulla domanda di ammissione alla associazione decide il consiglio direttivo, senza obbligo di motivazione.

L'ammissione o la decisione di rigetto della domanda sono comunicate all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione di rigetto della domanda è comunicata con la restituzione dei documenti presentati e non è impugnabile, ma non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda.

Articolo 9 - Nei confronti degli associati che, con la loro condotta violino i principi della lealtà, probità e rettitudine civile, può essere promosso, su iniziativa anche di uno solo degli iscritti, un procedimento disciplinare di competenza del consiglio direttivo, il quale potrà archiviarlo o adottare uno dei seguente provvedimenti:

a) richiamo verbale;

b) deplorazione scritta;

c) sospensione temporanea della qualità di associato;

d) esclusione definitiva della associazione.

Prima di deliberare sull'azione disciplinare il consiglio direttivo deve comunicare per iscritto agli interessati l'inizio del procedimento a loro carico, fissando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione degli atti che devono essere inviati o depositati esclusivamente presso la sede dell'associazione.

Il consiglio direttivo delibererà entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione degli atti difensivi.

I provvedimenti adottati nei confronti degli associati devono essere, a cura del segretario del consiglio direttivo, comunicati per iscritto agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli interessati possono ricorrere con atto scritto da inviare a mezzo raccomandata A.R. o depositare presso la sede della associazione, entro il termine tassativo di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei probiviri, il quale deciderà con le modalità di cui all'art. 22 del presente statuto.

La decisione del collegio dei probiviri è definitiva e deve essere comunicata per iscritto al ricorrente dal presidente del consiglio direttivo.

Articolo 10 - Il patrimonio sociale è rappresentato:

a) dalle quote associative versate da ogni associato nella misura stabilita dal consiglio direttivo;

b) da contributi a fondo perduto da chiunque versati;

c) da beni devoluti a qualsiasi titolo all'associazione con l'osservanza delle forme di legge.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sociale netto sarà devoluto a scopi assistenziali o di mutualità, secondo le deliberazioni della assemblea.

Articolo 11 - Gli organi della associazione sono:

a) l'assemblea degli iscritti;

b) il consiglio direttivo;

c) i revisori dei conti;

d) il collegio dei probiviri.

Articolo_12 - L'assemblea degli associati, da tenersi presso la sede della associazione o altrove, purché in Italia, verrà indetta almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata, telex, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie possono aver luogo in prima convocazione o in seconda convocazione che potrà aver luogo un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare con delega scritta da altro associato.

Articolo_13 - Per la validità della costituzione delle assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sarà necessaria la presenza della maggioranza degli associati; dette assemblee delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti e delibererà a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita con la presenza di un quarto degli associati e delibererà a maggioranza dei presenti.

Articolo 14 - Il consiglio direttivo sarà eletto tra gli associati della assemblea ordinaria.

Esso sarà composto da un numero di membri variabile da sette a  undici e durerà in carica tre anni.

I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.

Nel caso in cui due o più candidati riportino il medesimo numero di voti, si procederà ad un ballottaggio limitato a coloro che siano trovati in tale situazione.

Nel caso in cui vengano meno, nel corso del mandato, uno o più membri del consiglio direttivo, i consiglieri mancanti saranno cooptati dal consiglio stesso e confermati dalla prima assemblea.

Nell'ipotesi in cui, nel corso del mandato vengano meno la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, l’intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l'assemblea degli associati per la nomina del nuovo consiglio.

L’assemblea stessa potrà procedere, su indicazione del Consiglio, inoltre, alla nomina di un Presidente Onorario che sarà scelto tra persone che abbiano ricevuto particolari onorificenze nel campo sportivo e culturale, durerà in carica un anno.

Articolo 15 - Il consiglio direttivo esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione e potrà emanare eventuali regolamenti e modificarli.

Il consiglio direttivo potrà delegare propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti e le modalità della delega.

Spetterà al consiglio direttivo la determinazione dell'ammontare delle quote associative.

Articolo 16 - Il consiglio direttivo sarà convocato, oltre che nei casi di legge, quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. Il consiglio direttivo è convocato presso la sede della associazione o altrove, purché in Italia, con qualsiasi modalità di convocazione e con preavviso di tre giorni.

Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti e sempre che alla riunione partecipino almeno il 50% dei suoi componenti. Saranno comunque valide le deliberazioni del consiglio direttivo adottate in riunioni indette senza l’osservanza delle modalità di convocazione, purché a tali riunioni siano presenti tutti i suoi componenti.

Articolo 17 - Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente, il vice presidente vicario ed uno o più vice presidenti.

Il Presidente dovrà essere inderogabilmente eletto fra i soci con più di tre anni consecutivi di iscrizione all’associazione.

Il consiglio direttivo potrà nominare un segretario scelto tra i suoi componenti ovvero anche al di fuori dei componenti medesimi..

Articolo 18 - Il presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione, ha la firma sociale, presiede le riunioni del consiglio direttivo e provvede alla loro esecuzione.

Il vice presidente vicario sostituisce il presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Articolo 19 - Il segretario del consiglio direttivo provvede alle convocazioni dello stesso, alla redazione dei verbali delle assemblee e del consiglio da trascriversi negli appositi libri, della cui tenuta è responsabile.

La funzione di tesoriere viene svolta da uno dei componenti del Consiglio o da persona dal Consiglio medesimo scelta che abbia specifiche capacità per svolgere tale  funzione.

Articolo 20 - Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche fra i non associati.

I revisori durano in carica tre anni ed hanno il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa con riscontri preventivi alla presentazione del bilancio annuale.

Articolo 21 - Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; entro sei mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio dovrà essere sottoposto all'assemblea ordinaria degli associati il bilancio annuale redatto a cura del consiglio direttivo.

Articolo 22 - Il collegio dei probiviri è composto da tre membri scelti dall'assemblea fra persone anche non associate e di riconosciuto prestigio.

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni ed è chiamato a giudicare con competenza esclusiva, in qualità di arbitro semplice ed irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo di cui all'art. 625 c.p.c.:

a) sui ricorsi avverso le delibere del consiglio direttivo con le quali siano state irrogate sanzioni disciplinari;

b) sulle eventuali controversie tra gli associati;

c) su ogni questione che possa insorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione del presente statuto.

Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili.

Articolo 23 - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo potrà, comunque, determinare rimborsi a favore del Segretario,  così come dovrà riconoscere  un compenso, che verrà preventivamente concordato tra le parti a qualunque soggetto facente parte dell’Associazione che oltre alle funzioni previste dalla propria carica, abbia svolto attività professionale in luogo di altro professionista esterno, su incarico del Consiglio medesimo.

Articolo 24 - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

2004-01-23 - Fonte: Assoagenticalcio

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