Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"Al lavoro si contrappone un altro tipo di sforzo che non nasce da un'imposizione, ma da un impulso veramente libero e generoso della potenza vitale: lo sport [...] Si tratta di uno sforzo lussuoso, che si dà a mani piene senza speranza di ricompensa, come il traboccare di un'intima energia. Perciò la qualità dello sforzo sportivo è sempre egregia, squisita". - Josè Ortega y Gasset

      

Doping - La legge 14/12/2000, n.376

2003-12-15  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

La legge 14/12/200, n.376 ha dettato una puntuale disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

D

DOPING

La legge 14/12/2000, n.376 ha dettato una puntuale disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995- n.522.

Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie, sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.

Rientrano in essa la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Da premettere che il gioco del calcio, l’atletica, rappresentano una delle maggiori imprese economiche del paese. Determinati tipi di sport rappresentano un affare gigantesco dove si guadagnano molti soldi per tutti, per esempio il calcio come le olimpiadi rappresentano un affare gigantesco, dove un atleta viene stimolato a fare sempre meglio, a raggiungere risultati sempre migliori, il che significa raggiungere qualsiasi prestazioni a qualsiasi costo anche quello di fare uso di sostanze dopanti.  ( complici gli atleti).   Non possiamo nascondere che lo sport è inquinato da imbrogli e corruttela. Un clamoroso caso di doping in atletica leggera fu quella del velocista “Ben Jonson” che alle olimpiadi di Seul, nel 1992, venne trovato positivo dopo aver conseguito il record del mondo, nei 100 mt. “chissà quanti altri non sono risultati positivi agli esami”. Altro esempio scandaloso fu Diego Maradona squalificato durante i mondiali di calcio americani, nel 1994, e ci sono tanti altri esempi di atleti  recenti che hanno fatto uso di sostanze dopanti ma sono stati coperti dagli stessi dirigenti della federazione calcio o di atletica, per ultimo vedi i recenti avvenimenti ciclistici.

Ritornando al tema di cui ci compete, forse quello più importante, quello giuridico, la legge menzionata sancisce che i farmaci, le sostanze farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, sono ripartite in classi di farmaci, di sostanze chimico farmacologiche aventi un effetto positivo sull’individuo che ne fa uso.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni  (pochi) e con la multa da €. 2.582// ad €. 51.645// chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, che non siano giustificate da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.

                                                                                                                                                                           Avv. Vincenzo Mennea

 

2003-12-15 - Fonte: Dott. Vincenzo Mennea

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