"In tema di contratto di viaggio turistico l'organizzatore di viaggio è tenuto a tutelare con ogni possibile mezzo "i diritti e gli interessi" dei viaggiatori ad esso affidati, rispondendo direttamente del fatto colposo dell'ausiliario nell'esercizio delle sue mansioni, salvo che non provi di aver adottato tutte le ordinarie misure suggerite dalla comune prudenza e diligenza come idonee ad impedire il danno."
Nel caso di specie, organizzazione di una settimana bianca, l'organizzazione e' stata condannata per non avere predisposto un numero di persone adeguato alla vigilanza dei minori e per non aver predisposto delle regole per il ritorno in albergo alla fine dell'attivita' sportiva.
Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970
2003-11-30 - Fonte: Ipsoa
2003/10/16 viaggio settimana bianca Sci Giurisprudenza