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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"Ci si può drogare di cose buone… E una di queste è certamente lo sport". - Alessandro Zanardi

      

La lega calcio regola l'esercizio del diritto di cronaca.

2003-08-27  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

ART.3


DIRITTO DI CRONACA TELEVISIVA


La cronaca televisiva riguarda ciascun giorno di calendario solare nel quale si


svolgono incontri del campionato di calcio di serie A TIM e del campionato di calcio


di serie B TIM. Le riprese audiovisive delle gare per le quali le emittenti abbiano


ottenuto


l'autorizzazione alla loro diffusione verranno utilizzate esclusivamente in differita


nell'ambito dei telegiornali e delle trasmissioni che abbiano contenuto informativo


dopo le 20.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario d’inizio entro le ore 15.00;


dopo le 22.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario di inizio entro le ore


18.00; dopo le 24.00 se riferite a quelle serali.


L'utilizzo delle immagini deve essere contenuto entro i tre minuti complessivi per


ciascun giorno di calendario solare di cui al comma 1 ed entro quattro minuti se nello


stesso giorno si disputa più di una partita di interesse generale nel singolo bacino di


utenza dell'emittente televisiva. Il limite dei tre minuti non è superabile per singola


partita.


Entro tali condizioni è riconosciuta la più ampia libertà delle emittenti di proporre le


immagini disponibili secondo le proprie scelte editoriali.


Le immagini televisive potranno essere diffuse sino alle ore 24.00 del secondo giorno


successivo alle gare in questione; l'eventuale ulteriore utilizzo di tali immagini è


consentito esclusivamente nell'ambito dei telegiornali.


REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA TELEVISIVA

EMANATO

DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004

Allegato n. 2 al Comunicato ufficiale n. 20 dell’8 agosto 2003

ART.l

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è emanato dalla Lega Nazionale Professionisti per assicurare,

nel rispetto del diritto di cronaca previsto dall'art. 5, comma 2, della Legge 422/93,

modalità di accesso paritarie per tutte le emittenti, compatibili con la necessità di

tutelare la regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni, oltreché di garantire la

sicurezza negli stadi, tenuto conto del diritto delle società calcistiche di trarre congrue

utilità economiche dall'allestimento e dallo svolgimento delle partite.

ART.2

ACCESSO AGLI STADI

L'accesso agli stadi delle Emittenti è subordinato al rilascio dell'apposita

autorizzazione da parte della Lega Nazionale Professionisti.

L'autorizzazione per l'accesso è rilasciata in favore delle Emittenti unicamente per

quegli stadi ove si disputano gare di Società calcistiche del bacino di utenza oggetto

della concessione di cui le Emittenti sono titolari.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata alle Emittenti:

- che siano in possesso dei requisiti elencati al successivo art.6;

- che abbiano presentato specifica domanda corredata dalla documentazione elencata

al successivo art.7;

- che si impegnino ad accettare integralmente il presente Regolamento.

L'Emittente che intenda acquisire l'autorizzazione per le gare disputate da più Società

calcistiche, purché del suo bacino di utenza, deve elencare nella domanda da inoltrare

alla Lega Nazionale Professionisti le Società per le quali l'autorizzazione stessa è

richiesta.

Alle Emittenti aventi bacino di utenza nazionale l'autorizzazione verrà concessa per le

gare disputate dalle Società facenti capo alla Lega Nazionale Professionisti per le

quali le singole Emittenti abbiano presentato specifica domanda.

Nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza degli impianti, le autorizzazioni

concesse dalla Lega Nazionale Professionisti non costituiscono di per sé titolo di

accesso agli stadi, che deve essere rilasciato dalle singole società ospitanti,

compatibilmente con gli spazi disponibili negli stadi.

ART.3

DIRITTO DI CRONACA TELEVISIVA

La cronaca televisiva riguarda ciascun giorno di calendario solare nel quale si

svolgono incontri del campionato di calcio di serie A TIM e del campionato di calcio

di serie B TIM. Le riprese audiovisive delle gare per le quali le emittenti abbiano

ottenuto

l'autorizzazione alla loro diffusione verranno utilizzate esclusivamente in differita

nell'ambito dei telegiornali e delle trasmissioni che abbiano contenuto informativo

dopo le 20.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario d’inizio entro le ore 15.00;

dopo le 22.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario di inizio entro le ore

18.00; dopo le 24.00 se riferite a quelle serali.

L'utilizzo delle immagini deve essere contenuto entro i tre minuti complessivi per

ciascun giorno di calendario solare di cui al comma 1 ed entro quattro minuti se nello

stesso giorno si disputa più di una partita di interesse generale nel singolo bacino di

utenza dell'emittente televisiva. Il limite dei tre minuti non è superabile per singola

partita.

Entro tali condizioni è riconosciuta la più ampia libertà delle emittenti di proporre le

immagini disponibili secondo le proprie scelte editoriali.

Le immagini televisive potranno essere diffuse sino alle ore 24.00 del secondo giorno

successivo alle gare in questione; l'eventuale ulteriore utilizzo di tali immagini è

consentito esclusivamente nell'ambito dei telegiornali.

ART. 4

INTERVISTE E ASPETTI ORGANIZZATIVI

Le interviste ai calciatori, ai tecnici, ai Dirigenti ed agli altri tesserati delle Società

ospitanti ed ospitate hanno luogo unicamente nelle Sala Stampa degli stadi secondo

quanto previsto dalle apposite "NORME RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE

SOCIETÀ' CALCISTICHE E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE" emanate dalla

Lega Nazionale Professionisti.

Le interviste non possono essere effettuate prima che siano trascorsi venti minuti dal

termine delle gare e possono essere trasmesse in differita non prima delle ore 20.30 se

riferite alle partite pomeridiane con orario d’inizio entro le ore 15.00; non prima delle

ore 22.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario di inizio entro le ore 18.00;

non prima delle ore 24.00 se riferite a quelle serali.

Le emittenti devono occupare le postazioni loro assegnate nella tribuna stampa o in

altro settore ad esse appositamente riservato dalle società in funzione della ricettività

dello stadio.

Per garantire l'ordinato svolgimento delle attività ed evitare ogni turbativa, durante le

partite le emittenti, salvo l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, non possono

spostarsi nella tribuna stampa per effettuare riprese, interviste o altre attività.

Non è consentito alle emittenti accedere ai settori riservati al pubblico ed alle aree di

pertinenza tecnica (recinto di giuoco, sottopassaggi, spogliatoi).

ART.5

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DI CESSIONE

Fermo quanto stabilito agli articoli 3 e 4, è fatto divieto alle emittenti, prima

dell'inizio, durante e al termine delle gare di:

a) effettuare collegamenti in diretta con gli stadi, con qualsiasi mezzo, per la

trasmissione in video, in audio e/o in audio-video di cronache, commenti ed

interviste flash di aggiornamento;

b) effettuare collegamenti per telefono o con qualsiasi altro mezzo con altre emittenti

radiofoniche o televisive (anche appartenenti allo stesso Gruppo, Catena o

Consorzio) per la trasmissione in diretta o in differita in audio-video di cronache

parlate, commenti, interviste e flash di aggiornamento;

E' fatto altresì divieto di:

a) utilizzare le riprese visive e sonore e le interviste per trasmissioni effettuate anche

per finalità pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, televendite,

sovrimpressione di marchi commerciali); per servizi giornalistici mandati in onda

in abbinamento con marchi e/o scritte di aziende commerciali e industriali,

comprese quelle operanti nei settori dell'elettronica e dell'informatica; per

iniziative promo-pubblicitarie (quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.);

b) utilizzare le riprese visive e sonore con mezzi di diffusione diversi da quello

televisivo;

c) utilizzare le riprese visive e sonore per la commercializzazione, in Italia e/o

all'estero, nel settore dell'home-video (videocassette, videodischi, ecc.) e, più in

generale, nel settore del multimediale;

d) cedere a terzi o comunque fare utilizzare a terzi, anche a titolo gratuito, le riprese

visive e sonore delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti e delle

interviste effettuate nella sala Stampa degli stadi, per la trasmissione televisiva di

servizi sportivi.

ART.6

REQUISITI PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'esercizio della cronaca televisiva viene svolto dalle emittenti che:

a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni vigenti;

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del competente

Tribunale nella Regione in cui hanno sede (art. 5 Legge 3.2.1963 n.69);

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva televisiva a persone iscritte all'Albo dei

giornalisti professionisti e/o pubblicisti nel rispetto della Legge 3.2.1963 n.69

ovvero, in via di eccezione, a persone munite di formale documento rilasciato

dall'emittente, comprovante attività propedeutica a divenire pubblicista;

d) abbiano stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni una polizza

assicurativa valida per la copertura di tutti gli eventuali danni a persone ed a cose

da esse direttamente o indirettamente provocati all'interno degli stadi nello

svolgimento delle attività connesse all'esercizio della cronaca televisiva; i

massimali assicurativi per la responsabilità civile verso terzi non dovranno essere

inferiori a ?. 1.033.000,00 (unmilionetrentatremila/00) per ogni sinistro, con il

limite di ?. 516.000,00 (cinquecentosedicimila/00) per danni a cose. Ad ogni

autorizzazione fa capo una Polizza Assicurativa non cumulabile fra più soggetti

autorizzati.

Il rilascio e la validità dell'autorizzazione sono subordinati all'integrale rispetto da

parte dell'Emittente di tutte le clausole del presente Regolamento.

ART.7

MODALITÀ' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione le Emittenti debbono far pervenire una

domanda scritta alla Lega Nazionale Professionisti che deve essere redatta, in

ottemperanza a quanto previsto al precedente articolo 2, come nel fac-simile allegato

sub.l al presente regolamento, del quale fa parte integrante e sostanziale.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti, in originale o in copia

autentica:

a) attestato comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del precedente

art. 6 (certificato di iscrizione Registro Ditte) e l'Iscrizione al Registro Stampa

della Cancelleria del Tribunale di cui; alla lettera b) del precedente art. 6;

b) Concessione Ministeriale o altro titolo legittimante l'attività di radiodiffusione

televisiva;

c) elenco dei soggetti indicati all'articolo 6 lettera e, designati dall'Emittente per

l'effettuazione dei servizi, corredato dalle loro generalità complete e dai documenti

comprovanti l'iscrizione all'Albo;

d) polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lettera d) del precedente

art. 6.

e) dichiarazione di presa visione e di incondizionata accettazione del presente

Regolamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente, nella formula

predisposta dalla Lega Nazionale Professionisti. La Lega Nazionale Professionisti

esaminerà unicamente le domande che perverranno corredate dalla prescritta

documentazione.

L'autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora nel corso della

stagione per la quale è rilasciata l'Emittente cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la

sua attività.

Ogni variazione ai dati di cui alle lettere da a) a e) dovrà essere comunicata entro 6

giorni.

ART.8

ACCESSO AGLI STADI DEI GIORNALISTI E DEL PERSONALE TECNICO

DELLE EMITTENTI AUTORIZZATE

Per l'accesso agli stadi le Emittenti debbono richiedere alle Società calcistiche

ospitanti apposito lasciapassare.

La richiesta deve pervenire alle Società per iscritto, anche telegraficamente o per

telefax, almeno cinque giorni prima della data della gara per la quale si chiede

l'accesso.

Le Società calcistiche ospitanti possono concedere l'accesso alle postazioni o piazzole

da esse assegnate ad un solo soggetto tra quelli indicati all'articolo 6 lettera c) e a

non più di due tecnici per ciascuna Emittente autorizzata, compatibilmente con la

disponibilità delle postazioni e subordinatamente alle esigenze delle Emittenti titolari

di diritti in forza di contratti stipulati con la Lega Nazionale Professionisti o con le

stesse società.

In ogni caso i soggetti indicati all'articolo 6 lettera c) ed i tecnici sono tenuti al rispetto

delle "NORME RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETÀ' CALCISTICHE E

GLI ORGANI DI INFORMAZIONE" emanate dalla Lega Nazionale Professionisti.

L'identità e la qualifica dei soggetti indicati all'articolo 6 lettera c) devono essere

comprovate nel momento in cui accedono allo stadio.

I tecnici delle Emittenti autorizzate possono accedere allo stadio accompagnati dai

soggetti indicati all'articolo 6 lettera c) incaricati dei servizi di cronaca televisiva e

devono esibire all'ingresso idoneo documento di riconoscimento.

I soggetti indicati all'articolo 6 lettera c) ed i tecnici autorizzati ad accedere agli stadi

possono svolgere attività unicamente per conto delle testate presso le quali sono

accreditati.

ART.9

MODALITÀ' ORGANIZZATIVE DEL LAVORO GIORNALISTICO E DEL

PERSONALE TECNICO DELLE EMITTENTI TELEVISIVE

E' fatto divieto ai soggetti indicati all'articolo 6 lettera c) ed al personale tecnico

autorizzati di:

- utilizzare postazioni diverse da quelle loro assegnate;

- utilizzare per le attrezzature tecniche spazi diversi da quelli loro assegnati;

- utilizzare gli impianti di servizio degli) stadi (energia elettrica, telefono, acqua ecc.)

senza aver ottenuto espressa autorizzazione dagli organizzatori, previo accordo per il

pagamento dei servizi richiesti;

- intralciare, anche con le attrezzature tecniche, l'afflusso e il deflusso del pubblico e

ostacolare la visibilità degli spettatori;

- richiedere prestazioni ed assistenza al personale di servizio negli stadi;

- effettuare prestazioni e servizi per conto di Emittenti non autorizzate ovvero colpite

da provvedimenti sanzionatori di sospensione o revoca.

ART. 10

DOVERI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

DELLE SOCIETÀ' CALCISTICHE

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e

di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento e di quello

della Lega Nazionale Professionisti.

Le società calcistiche ospitanti, tramite i propri Dirigenti e gli incaricati alla vigilanza

dell'ingresso agli stadi, hanno l'obbligo di impedire l'accesso di coloro che, anche se

muniti di tessere o di biglietti, sia in omaggio che a pagamento, pretendano di

accedere allo stadio per realizzare una qualsiasi delle attività sopra indicate senza la

preventiva prescritta autorizzazione.

E' vietato alle Società calcistiche ospitanti:

- far accedere allo Stadio i giornalisti ed il personale tecnico di Emittenti televisive

che non abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art.2 del presente Regolamento;

- far accedere allo Stadio i giornalisti ed il personale tecnico delle Emittenti televisive

a carico delle quali la Lega abbia adottato il provvedimento di sospensione o quello

di revoca dell'autorizzazione all'ingresso ai sensi del successivo articolo 11. Le

Società calcistiche interessate devono dare immediata comunicazione scritta alla

Lega Nazionale Professionisti, per i provvedimenti consequenziali, delle violazioni

del presente Regolamento di cui siano venute a conoscenza. La Lega Nazionale

Professionisti deferisce ai competenti Organi disciplinari le Società calcistiche di

appartenenza che non esercitino la dovuta vigilanza ovvero non facciano rispettare,

per quanto di loro competenza, le disposizioni del presente Regolamento.

ART.ll

SANZIONI

La Lega Nazionale Professionisti, accertata la violazione del presente Regolamento,

adotta nei confronti delle Emittenti televisive i seguenti provvedimenti:

a) diffida, nei casi di errata interpretazione del presente Regolamento;

b) sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi di mancato rispetto delle

disposizioni di cui ai precedenti articoli 3,4,5,8 e 9;

c) revoca dell'autorizzazione, nei casi di recidiva da parte di Emittenti nei confronti

delle quali sia già stato infinto il provvedimento di sospensione per i motivi

indicati alla precedente lettera b).

I provvedimenti di cui sopra sono adottati con specifica motivazione dalla Lega

Nazionale Professionisti, previa contestazione scritta (raccomandata A.R. ovvero

telefax) all'Emittente.

La sospensione e la revoca dell'autorizzazione, in presenza di prove che dimostrino

la/le violazione/i compiuta/e dall'Emittente, sono immediatamente esecutive. La Lega

Nazionale Professionisti in qualsiasi momento revoca l'autorizzazione alle Emittenti

che non siano più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art.6.

ART.12

COMUNICAZIONI UFFICIALI DEI PROVVEDIMENTI

La Lega Nazionale Professionisti da notizia dell'esito delle domande alle singole

Emittenti televisive ed alle Società calcistiche interessate dalle autorizzazioni

concesse.

La Lega Nazionale Professionisti da contestuale e motivata comunicazione scritta dei

provvedimenti di cui sopra alle Emittenti ed alle Società calcistiche interessate.

ART.13

NULLITÀ' DI ACCORDI IN CONTRASTO CON IL PRESENTE

REGOLAMENTO

E' nulla ogni convenzione stipulata da emittenti con proprietari e/o gestori degli stadi

che attribuisca alle emittenti stesse diritti e facoltà elusive o comunque in violazione

del presente regolamento.

Per presa visione ed espressa ed incondizionata acccttazione del regolamento si

appone la sigla su ogni foglio del regolamento e la firma per esteso nella presente

pagina:

(firma del legale rappresentante dell'emittente)

Per espressa accettazione della clausola di cui all'art. 13 sulla nullità di accordi in

contrasto con il presente regolamento:

(firma del legale rappresentante dell'emittente)

ALLEGATO N. 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI CUI ALL'ART.7, ALLEGATO 1, PARTE

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL REGOLAMENTO PER LA CRONACA

TELEVISIVA

RACCOMANDATA Data,

Spett.

Lega Nazionale Professionisti

Via Rosellini 4

20124 MILANO

RICHIESTA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO

DELLA CRONACA TELEVISIVA PER LE PARTITE DISPUTATE IN CASA

DALLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ_____________NELLA

STAGIONE SPORTIVA 2003/2004

L'Emittente__________________________, in persona del suo Legale

Rappresentante ________________________ presenta formale richiesta a Codesta

spettabile Lega Nazionale Professionisti al fine di ottenere l'autorizzazione per

l'esercizio della cronaca televisiva per le partite disputate in casa dalla prima squadra

della/e Società ___________________ nella stagione sportiva 2003/2004.

La richiedente Emittente ____________________, in persona del suo Legale

Rappresentante _____________________, dichiara di aver preso atto che

l'autorizzazione per l'esercizio della cronaca televisiva viene rilasciata dalla Lega

Nazionale Professionisti nel rigoroso rispetto del "Regolamento per la cronaca

televisiva" nonché delle "Norme relative ai rapporti tra le Società calcistiche e gli

Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla L.N.P.".

L'Emittente ________________nel rispetto del "Regolamento per la cronaca

televisiva" allega alla presente i documenti qui di seguito elencati:

a) attestato comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 6

(certificato di iscrizione Registro Imprese) e l'Iscrizione al Registro Stampa della

Cancelleria del Tribunale di cui alla lettera b) dell'art. 6;

b) Concessione Ministeriale rilasciata dal Ministero delle Poste e delle

Telecomuncazioni;

e) generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati dall'Emittente per

l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti in copia autentica comprovanti

la loro iscrizione all'Albo;

d) copia autenticata, regolarmente quietanzata, della polizza assicurativa di cui al

punto d) dell'art. 6 del "Regolamento per la cronaca televisiva";

e) copia del Regolamento siglata su tutte le pagine e debitamente sottoscritta nella

pagina finale dal Legale Rappresentante dell'Emittente.

L'Emittente _________________ resta in attesa di ricevere dalla Lega Nazionale

Professionisti la comunicazione dell'accertata regolarità della presente domanda e

della relativa autorizzazione.

Distinti saluti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'EMITTENTE

(Timbro)___________________________

(Nome)

___________________________

(Firma) ____________________________


Link: http://www.lega-calcio.it/ita/regtv2003.pdf

2003-08-27 - Fonte: Lega Calcio

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