Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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"Ci si può drogare di cose buone… E una di queste è certamente lo sport". - Alessandro Zanardi

      

Associazionismo Sportivo

2003-06-23  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Dall'Ufficio Sport di Alleanza Nazionale: Le società sportive; Democraticità degli organi sociali; Enti di promozione sportiva.

-Progetto Sport (Alleanza Nazionale) -

LE SOCIETA' SPORTIVE

In questa sintesi, s'intendono per Società sportive tutte quelle forme associative costituite senza scopo di lucro e senza personalità giuridica e che svolgono preminentemente attività sia nell'ambito delle Federazioni sportive, sia in quelle degli Enti di promozione sportiva. In pratica, possiamo affermare che sono circa il 90% di tutte le Società sportive esistenti.

Queste forme associative sono costituite da un incalcolabile numero di dirigenti, che con passione svolgono quotidianamente il loro impegnativo ruolo, con spirito dilettantistico e volontario. Tutto ciò non può essere disperso per difficoltà di carattere burocratico, fiscale, amministrativo e legale.

È necessario, quindi, salvaguardare questo patrimonio, realtà indispensabile per lo sviluppo dello sport italiano, attraverso una legge che delinei le Società sportive in una particolare figura che garantisca l'impegno e la responsabilità dei dirigenti.

Ne deriva la necessità dell'istituzione di un particolare trattamento tributario e fiscale, escludendo ovviamente le Società che svolgono un'attività a scopo di lucro o commerciale, rientrando queste nelle norme legislative ordinarie vigenti.

È necessaria, però, una precisa normativa a tutela del praticante, specie se minorenne, che preveda non solo un rigido controllo medico, a carico dello Stato, ma anche la presenza di un direttore tecnico.

DEMOCRATICITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Anche nelle Società sportive, specialmente in quelle dilettantistiche, sembra fondamentale che vengano stabilite norme che salvaguardino la più ampia partecipazione e il più ambito coinvolgimento con pari opportunità tra uomini e donne.

Sarebbe utile ipotizzare un inserimento negli organi delle società e, in una visione più ampia, nelle Federazioni e negli Enti di promozione sportiva, di un rappresentante degli atleti che possa esprimere le proprie idee e proposte.

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

È riconosciuto da tutte le forze sportive e politiche il contributo che gli Enti di promozione sportiva hanno dato nel passato e che potranno dare nel futuro per lo sviluppo di tutta la pratica sportiva italiana. Sono ormai una componente fondamentale della struttura ufficiale dello sport che deve trovare non solo più spazi operativi, ma riconoscimenti economici e normativi tali da garantire la loro efficienza su tutto il territorio nazionale.

Anche se gli Enti non operano tutti nello stesso modo e con gli stessi obiettivi, in quanto rappresentano realtà associative che s'ispirano a concetti della vita e dello sport differenti, essi sono sicuramente il collegamento più diretto tra la pratica sportiva promozionale e lo sport ufficiale.

Il riconoscimento del CONI, sia formale che sostanziale, non è più sufficiente a garantire un'adeguata funzionalità e da più parti, anche dagli stessi enti, viene sollecitato un provvedimento legislativo che ne stabilisca natura giuridica, competenze e limiti e codifichi con chiarezza il loro ruolo, il finanziamento e i controlli che garantiscono la dovuta trasparenza e regolarità. La qualifica di Ente di promozione sportiva deve essere riconosciuta agli Enti che sono in grado di dimostrare, su scala nazionale e con attività polisportiva, una consistenza qualificata numericamente di società, atleti, giudici, arbitri, dirigenti e semplici operatori sportivi. Tale consistenza deve essere verificata attraverso le strutture del CONI con cadenza biennale e, qualora non si riscontrassero più i requisiti preposti, si può revocare o sospendere il riconoscimento.

Il contributo annuo, che deve essere erogato dal CONI sulla base delle entrate lorde dei concorsi pronostici, non deve essere inferiore allo 1,5/1,8 del bilancio di previsione del CONI e deve tener conto di una base necessaria per le spese di funzionamento a livello centrale e periferico che non può superare il 40% del contributo; il restante 60% deve essere erogato in proporzione alle reali iniziative, svolte con parametri differenziati a seconda del tipo di attività.

La presenza degli Enti nel tessuto sportivo deve essere la più ampia possibile: dall'impegno per la promozione sportiva all'attività giovanile, dall'attività amatoriale e sociale all'attività federale, dall'impegno per i portatori di handicap, o per fasce sociali emarginate, allo sviluppo delle discipline non riconosciute dal CONI. Il tutto va realizzato senza inutili contrapposizioni, ma deve trovare una più completa e ordinata collaborazione con le Federazioni sportive. In questo quadro, l'impegno degli Enti nell'ambito dello "Sport per tutti", iniziativa recentemente avviata dal CONI, deve essere prioritario, non solo come presenza ed efficienza, ma anche nel dialogo continuo tra il CONI e le Regioni.

2003-06-23 - Fonte: Ufficio Sport AN - Avv. Andriani

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