Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





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Violenza negli stadi: c'è un rimedio?

2003-03-17  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Dilaga la violenza nei nostri stadi


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(lo testimoniano, fra i tanti, gli episodi riguardanti i calciatori dell’Avellino Pellicori e Diè assaliti all’interno dello stadio, o il portiere del Messina Manitta aggredito durante la partita Cagliari-Messina, o i gravi incidenti provocati da alcuni pseudo-tifosi durante le partite Torino-Milan e Sampdoria-Napoli). Per arginare tale assurdo fenomeno è intervenuto prontamente il Governo col decreto-legge n. 28 del 24 febbraio scorso (nel momento in cui andiamo in stampa non è stato ancora – sempre che lo sia – convertito, con modificazioni o meno, in legge) col quale, apportando alcune sostanziali modifiche all’originario testo di legge in materia (legge n. 401/1989 e succ. modif.), ha inteso adottare “misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti più pericolosi che determinano gravi e ricorrenti episodi di violenza”. Ecco i passaggi più significativi di tale nuova normativa, in cui si prevede: 1)- l’estensione dei casi in cui è ammesso l'arresto in flagranza; tra gli altri, quello relativo al lancio di corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possono creare pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono competizioni sportive, ovvero quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime; 2)- l’introduzione del concetto di "flagranza-differita": l'arresto del colpevole è ammesso non solo qualora esso sia colto nell'atto di commettere il fatto-reato o subito dopo ma, addirittura, nelle 36 ore successive; tale facoltà è, però, subordinata alla sussistenza di due presupposti: a)- l’impossibilità (o inopportunità) per la P.G. di procedere tempestivamente all'arresto al fine di evitare disagi e/o pericoli alle persone che stanno assistendo allo svolgimento della competizione sportiva; b)- l’acquisizione da parte della P.G. della prova della colpevolezza nell'immediatezza del fatto mediante l'utilizzo di documentazione videofotografica.

La “ricetta” inglese … un esempio da seguire? Mentre l’opinione pubblica si interroga sull’utilità o meno di questa recentissima normativa che pare prendere in considerazione esclusivamente l’aspetto sanzionatorio degli episodi violenti, in molti – anche tra gli stessi nostri parlamentari – propendono per l’attuazione in Italia del modello britannico. In effetti in Inghilterra, a seguito delle tragedie dell’Heysel (1985) e di Sheffield (1989), il Governo inglese, mosso dall’esigenza di combattere la piaga degli hooligans e, nel contempo, di riportare il grande pubblico negli stadi, ha posto in essere importanti ed efficaci iniziative, tra le quali: - lo stanziamento di ingenti fondi per la ristrutturazione e manutenzione degli impianti sportivi – che sono di proprietà dei clubs – (in particolare: eliminazione delle barriere tra campo di gioco e spalti; seggiolini in tutti i settori; telecamere a circuito chiuso); - la responsabilizzazione dei clubs che devono gestire la sorveglianza all’interno degli stadi avvalendosi di “stewards” privati; - il divieto alle società di intrattenere rapporti con i propri tifosi, ad eccezione delle sole collaborazioni finalizzate alla prevenzione di possibili incidenti; - la creazione di una speciale squadra antihooligans (cosiddetta “National Football Intelligence Unit”). - il divieto di introduzione degli alcolici negli stadi; - la facoltà per la P.G. di arrestare e fare processare per direttissima tifosi anche solo per violenza verbale. Esempio da seguire? forse sì, ma non in toto …

2003-03-17 - Fonte: Alberto Foggia

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