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   procedura civile 2013-09-18 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

No a dati personali in atti giudiziari eccedenti le ragioni di difesa

Abstract: Dalla Newsletter 378 del 17.9.2013. Grassetto di Spataro - Fonte: Garante Privacy

Contenzioso bancario: no a dati eccendenti  nelle memorie difensive

Per difendersi in giudizio la banca non può inserire nelle memorie difensive considerazioni relative al procuratore della controparte che esulano dal merito del contenzioso e risultano eccendenti il concreto diritto di difesa.

E’ il principio stabilito dal Garante per la privacy in un provvedimento con il quale ha dichiarato illecito il trattamento di dati svolto da una banca nei confronti di un procuratore che rappresentava in giudizio alcuni clienti della banca stessa.

L’interessato aveva lamentato, con una segnalazione al Garante, l’uso improprio - nell’ambito di memorie difensive presentate dall’istituto bancario davanti all’Arbitro bancario e finanziario competente - di suoi dati personali riferiti ad un pregresso rapporto di lavoro con il medesimo istituto bancario.

La banca aveva chiesto, infatti, al Collegio arbitrario di considerare incompatibile l’attività di rappresentanza svolta dal procuratore perché questi, già dipendente dall’istituto, era stato licenziato per giusta causa e la vertenza instaurata era ancora pendente.

Nel suo provvedimento, il Garante ha ricordato i principi stabiliti dal Codice privacy e quanto contenuto in particolare nelle Linee guida in materia di rapporti tra banche e clienti e cioè che i dati prodotti in giudizio devono essere solo quelli pertinenti a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, evitando la comunicazione di informazioni non rilevanti per le citate finalità di difesa.

Nel caso specifico, invece, il trattamento dei dati personali del segnalante in occasione dei procedimenti celebrati dinanzi all’Arbitro bancario è risultato eccedente rispetto alle concrete esigenze difensive della banca perché volto, non tanto a dimostrare la eventuale scarsa attendibilità delle affermazioni rese dai clienti che avevano fatto ricorso contro la banca, quanto a rendere un immagine negativa, per fatti extraprocessuali, e comunque estranei alla materia del contendere, del loro procuratore.

Il trattamento di dati operato dalla banca è risultato dunque illecito. Di conseguenza, i dati eccedenti riferiti al procuratore non potranno essere più utilizzati dalla banca.


Link: http://www.garanteprivacy.it

Testo del 2013-09-18 - Fonte: Garante Privacy

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