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   decreto ingiuntivo 2009-01-09 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Decreto ingiuntivo emesso poco dopo l'effettivo pagamento (ritardato): e le spese legali ?

Abstract: Ringraziamo degli interventi:
Avv. Alfredo Imparato
Avv. Gianluca Nargiso -foro di Torino
Avv. Mario Giannarin - Fonte: Lista Civile.it

Il caso è semplice e penso ricorrente.

Una somma viene pagata proprio nel periodo - nella fattispecie lunghissimo - che va dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo alla emissione dello stesso.

Il problema che mi si pone - e pongo a voi - è quello delle spese legali liquidate in d.i..

La cassazione, a quanto pare, è orientata nel senso che, intervenuto il pagamento della somma richiesta per via monitoria, il decreto ingiuntivo successivamente emesso deve - semplifico - considerarsi assolutamente inutile. In particolare,e per quanto attiene le spese liquidate nell'ambito dello stesso, l'unica strada lasciata all'interessato sarebbe quella di agire in un separato giudizio.

Per quanto mi riguarda, ho grossi problemi a convincermi della correttezza di una simile impostazione. Si consideri, infatti, che, nel mio caso, il decreto ingiuntivo è stato emesso a più di 3 mesi dal deposito del ricorso. E, come se non bastasse, questo (il deposito) è intervenuto solo in seguito a una miriade di racc. a/r rimaste senza esito e senza riscontro. Scaricare sulla parte creditrice che in buona fede, e dopo molti mesi di attesa, ha introdotto una procedura monitoria anche l'onere di instaurare un ordinario giudizio al fine di conseguire le spese legali sostenute e liquidate nell'ambito di detta procedura, mi sembra davvero troppo. Ed è per questo che sono incline a notificare il d.i.. Cosa ne pensate?

 

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La mia esperienza personale è in senso negativo e costante.

Il Giudice mi ha revocato il decreto e condannato alle spese del giudizio di opposizione.

La motivazione è che la litispendenza nela caso del procedimento monitorio non avviene con il deposito del ricorso, ma con la notifica al debitore.

 

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Principio non pacifico, per fortuna: per le varie ipotesi vedasi il Commentario Cedam al Cpc sub art. 653.

Le spese sono dovute sia prima della notifica dell'ingiunzione che dopo, nel caso di sentenza di rigetto dell'opposizione ed anche nel caso di accoglimento parziale salva espressa statuizione sul punto. Peraltro il principio per cui le spese vengono poste a carico del debitore che paga nelle mora è rinvenibile nell'art. 1224 II comma c.c..

Ci sono svariate pronunce sia di merito che di legittimità, addirittura Cass.99/5074 consente addirittura l'azionabilità del decreto ingiuntivo per la parte residura.

Ciò detto io, casomai intervenisse il pagamento nelle more della concessione del decreto ingiuntivo, avviserei della procedura e poi procederei con una seconda monitoria o con azione ordinaria contro il debitore che, impudentemente, mi neghi il pagamento delle spese della monitoria.

E non si dimentichi che qualora si agisca per il recupero di crediti tra società vale il d.lgs 231/02 che espressamente contempla il riconoscimento e la recuperabilità delle spese legali.

E' vero che il debitore è coccolato dai cavilli e dalla farraginosità del nostro ordinamento, ma non possiamo certo dare partita persa pur avendo un titolo in mano...

Testo del 2009-01-09 - Fonte: Lista Civile.it

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