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   competenza per territorio 2006-08-08 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Giudice di Pace di Bassano del Grappa, sent. 8 agosto 2006 (Competenza per territorio - consumatore)

Abstract: Competenza per territorio nel caso in cui sia parte in causa un soggetto che rivesta la qualifica di “consumatore" - Fonte: Bassano Iuris (www.bassano.tribunale.org)

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

BASSANO DEL GRAPPA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.198/06 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 17.02.2006 n. reg. cron. Uff. Giud. di Bassano del Grappa e depositato in Cancelleria il 23.02.2006

DA

Tizio, omissis

ATTORE

CONTRO

Alfa s.r.l., omissis

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento somma

CONCLUSIONI DELL’ATTRICE:

“accertarsi e dichiararsi la competenza territoriale del Giudice adito per i motivi di cui in atti. Nel merito: Accertato e dichiarato che il contratto tra l’attore Tizio e la convenuta ditta Alfa s.r.l. si è risolto per fatto e colpa esclusivi della convenuta, condannarsi la ditta Alfa srl a corrispondere all’attore tutte le somme dallo stesso impiegate per la conclusione del contratto e quantificate in narrativa in complessivi € 718,50, oltre al risarcimento dei danni da stimarsi anche in via equitativa e comunque da quantificarsi in una somma non inferiore ad € 800,00 o la diversa somma, maggiore o minore che l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace, nei limiti della propria competenza, vorrà indicare.

Spese e competenze di lite anche della fase pre giudiziale interamente rifuse.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

In via pregiudiziale: dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, poiché esso non rappresenta ne’ il foro del convenuto, né il foro della stipulazione del contratto, ne’ il foro dell’obbligazione dedotta in lite; conseguentemente dichiarare e riconoscere che la competenza per territorio appartiene al Giudice di Pace di Como, quale forum rei e, per l’effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l’assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell’art. 50 c.p.c.

Nel merito in via principale: rigettare in toto le domande formulate da parte attrice, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari nel presente giudizio, IVA e 25 Cpa interamente rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 31.01.06, ritualmente notificato, l’avv. Tizio conveniva in giudizio la ditta Alfa srl all’udienza del giorno 24.03.06 per sentir dichiarare la risoluzione del contratto stipulato il 5.12.05 relativo all’acquisto del veicolo marca Jaguar Mod. S-Type tg. BN i 92CY e conseguentemente ottenere la restituzione di tutte le spese pari ad € 718,00 e il risarcimento dei danni quantificati in una somma non inferiore ad € 800,00.

Esponeva parte attrice, infatti, di aver scoperto, consultando il sito “Autoscout24.it”, che la ditta convenuta poneva in vendita proprio il tipo di veicolo che desiderava. Contattata direttamente la ditta, questa confermava tutte le condizioni prospettate nel sito, concordava una permuta parziale con l’auto dell’attore e fissava il giorno dell’incontro in Como. Veniva, quindi, visionata l’auto e sottoscritto il contratto in oggetto ma il veicolo venne ceduto ad altro acquirente.

Alla suddetta udienza si costituiva la convenuta contestando le asserzioni attoree e sostenendo che l’avv. Tizio era stato edotto del fatto che vi era altra persona interessata all’auto e in attesa dell’elargizione del finanziamento. Infatti non veniva richiesto all’attore alcun versamento di caparra. In via preliminare, poi, eccepiva la carenza di competenza territoriale del Giudice adito ai sensi degli artt.19 e 20 c.p.c. ritenendo competente il Giudice di Pace di Como. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in ordine alla sollevata questione di incompetenza, all’udienza dell’11.05.06. Le parti, quindi, precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta a sentenza con termini per il deposito di note conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sollevata eccezione di incompetenza per territorio non appare fondata e per questo va rigettata.

Il caso di specie, infatti, riguarda un tipico contratto concluso tra una società imprenditrice, la ditta convenuta, e un consumatore che, pur essendo un professionista, per l’acquisto dell’auto in oggetto, ha agito come soggetto privato. Ciò lo si evince dal documento contrattuale agli atti. Infatti secondo la Corte Costituzionale (sent. 469/2002), per consumatore, si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Chiarito questo punto, alla fattispecie in oggetto va applicata la normativa relativa alla tutela del consumatore introdotta dagli artt. 1469 bis e ss. c.c. e da numerose altre leggi specifiche. In ordine al foro competente in caso di controversie riguardanti il consumatore la Giurisprudenza si è definitivamente consolidata nel senso di ritenere competente il foro in cui risiede lo stesso consumatore. Ciò non solo quando vi è una clausola contrattuale che prevede il contrario e ritenuta, appunto, vessatoria, ma ogni qualvolta il consumatore debba difendersi per tutelare un proprio diritto.

La Corte di Cassazione (Sez.Un.14669/03- Cass., III, 13890/05) ha sancito un vero e proprio foro esclusivo in favore del consumatore in sostituzione ad ogni altro criterio stabilito dalla legge. Non è pertanto in discussione il principio, affermato dalle Sezioni Unite con Ordinanza 1 ottobre 2003, n. 14669 - secondo il quale la disposizione dettata dall’art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 19, si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individua come sede del foro competente una diversa località (principio successivamente ribadito, tra le altre, da Cass. n. 8980 del 2005).

Secondo tale decisone il foro del consumatore, a prescindere dalla clausola inserita è “esclusivo” e si sostituisce a quelli già esistenti, con la conseguenza di presumere la vessatorietà di qualunque clausola che stabilisca il foro competente in località diversa da quella della residenza o domicilio del consumatore, ancorché risultante dall’applicazione dei criteri di collegamento previsti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto ed indipendentemente dalla posizione processuale assunta dal consurnatore. Le Sezioni Unite hanno, quindi, aderito all’orientamento interpretativo più recente, volto a riconoscere all’art. 1469-bis, n. 19, c.c., la natura di norma processuale (immediatamente applicabile) diretta a regolare la competenza giurisdizionale dei contratti con il consumatore in modo esclusivo, che supera e sostituisce, sia sotto il profilo della incompatibilità che per il principio della successione delle leggi nel tempo, i criteri di competenza indicati nel codice di procedura civile. Viene, in tal modo, scartata l’interpretazione restrittiva che intendeva valorizzare la persistenza di fori alternativi e, conseguentemente, escludere l’applicabilità dell’art. 1469-bis, n. 19, c.c. alle ipotesi di individuazione del foro competente sulla base dei criteri di collegamento stabiliti dalle norme codicistiche ed in tutti i casi di assenza nel contratto della clausola relativa alla competenza. In conclusione, può oggi parlarsi, a ragione, di un “foro esclusivo del consumatore”, quale quello di sua residenza o domicilio, sostanzialmente inderogabile, salvo che il professionista sia in grado di fornire la prova che, nel caso concreto, la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente sia stata oggetto di ‘specifica trattativa con il consumatore. Detto indirizzo giurisprudenziale, consolidato e pacifico, è del tutto condiviso da questo Giudice, ritenendo che solo un foro esclusivo in favore del consumatore, considerato, per definizione soggetto debole, può garantire una idonea, agevole ed economica difesa. Imporre al consumatore di instaurare una causa o di difendersi in un procedimento instaurato in un foro lontano dalla propria residenza costituisce, in re ipsa, uno svantaggio notevole per lo stesso in termini di costi legali e di spese di trasferimento.

Non può, pertanto, condividersi la tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui è necessario provare un effettivo svantaggio in capo al consumatore al fine di ritenere competente il foro in cui risiede ne’ ha alcun senso, alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali, disquisire su tesi processualistiche e sostanzialistiche.

Il consumatore, nel nostro ordinamento giuridico, ha assunto una rilevanza qualificata e precisa, tale da essere puntualmente tutelata in modo concreto e di detta volontà legislativa il Giudicante deve tener conto. Pertanto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta non merita accoglimento, ritenendo competente il Giudice di pace adito.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

in parziale decisione

- Rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta;

- rimette la causa a ruolo e fissa l’udienza del 10.11.06 ore 9.30 per la prosecuzione della causa ex art. 320 c.p.c. con termine per il deposito di memorie per definitive istanze istruttorie fino al 15.10.06 e per eventuali repliche fino all’udienza stessa;

- spese della presente fase di giudizio al definitivo.

Così deciso in Bassano del Grappa, lì 08.08.06

Il Giudice di Pace Avv. Elisabetta Bastianon

Testo del 2006-08-08 - Fonte: Bassano Iuris (www.bassano.tribunale.org)

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