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   riforma processo civile 2006-03-02 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Modifica al processo civile: testo coordinato del d.l. 273 del 2005

Abstract: TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.273
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative».


GU n. 49 del 28-2-2006- Suppl. Ordinario n.47 - Fonte: Conoscenze

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.273
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005),
coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, recante: 
«Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti.
Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative». 
GU n. 49 del 28-2-2006- Suppl. Ordinario n.47
Testo Art. 39-quater.
Modifica al processo civile
(( 1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti
dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e,
successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre
2005, n. 263, le parole: «1° gennaio 2006», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2006».
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263,
le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«1° marzo 2006». ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 3-quater, 3-quinquies e
3-sexies dell'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale),
come sostituiti ed introdotti dall'art. 8 del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 e dall'articolo 1, comma
6 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera
e), numero 1), entrano in vigore il 1° marzo 2006.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies),
e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera
e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b),
c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti
a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia'
stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo
conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».


- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
28 dicembre 2005, n. 263 ((Interventi correttivi alle
modifiche in materia processuale civile introdotte con il
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche'
ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle
relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui
al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile,
alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di
diritto alla pensione di reversibilita' del coniuge
divorziato) cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Al codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 92, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri
giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,
il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le
spese tra le parti";

b) all'art. 136 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' rimesso
all'ufficiale giudiziario per la notifica";
2) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo
telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi";

c) all'art. 145 sono apportate le seguenti
modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ovvero al portiere dello stabile in cui
e' la sede. La notificazione puo' anche essere eseguita, a
norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica
che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne
sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale";

2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", ovvero alla persona fisica che
rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia
indicata la qualita' e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale";

3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma
dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica
indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, puo' essere
eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143";

d) l'art. 147 e' sostituito dal seguente:
"Art. 147 (Tempo delle notificazioni). - Le
notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le
ore 21";

e) all'art. 149, dopo il secondo comma e' aggiunto il
seguente: "La notifica si perfeziona, per il soggetto
notificante, al momento della consegna del plico
all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal
momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza
dell'atto";

f) all'art. 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"La proroga prevista dal quarto comma si applica
altresi' ai termini per il compimento degli atti
processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella
giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di
ogni altra attivita' giudiziaria, anche svolta da
ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto
e' considerata lavorativa";

g) all'articolo 163-bis, primo comma, le parole:
«sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: "novanta
giorni" e le parole: "centoventi giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

h) all'art. 170, quarto comma, l'ultimo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Il giudice puo' autorizzare per
singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che
lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma
possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica
nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La
parte che vi procede in relazione ad un atto di
impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del
giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il
numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni";

i) all'art. 186-bis, primo comma, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori
dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti
ed assegna il termine per la notificazione";

l) all'art. 186-ter, primo comma, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori
dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti
ed assegna il termine per la notificazione";

m) all'art. 186-quater, il quarto comma e' sostituito
dal seguente:
"L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza
impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata
non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in
udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato
all'altra parte e depositato in cancelleria, la volonta'
che sia pronunciata la sentenza";

n) all'art. 255, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"Se il testimone regolarmente intimato non si presenta,
il giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione
oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad
altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in
caso di mancata comparizione senza giustificato motivo,
puo' condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100
euro e non superiore a 1.000 euro";

o) all'art. 256, le parole: "Il giudice puo' anche
ordinare l'arresto del testimone" sono soppresse;

p) all'art. 269, il quinto comma e' sostituito dal
seguente:
"Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme
per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza
di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto
comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore
nella udienza di comparizione del terzo";

q) l'art. 283 e' sostituito dal seguente:
"Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte,
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una
delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione";

r) all'art. 293, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"La parte che e' stata dichiarata contumace puo'
costituirsi in ogni momento del procedimento fino
all'udienza di precisazione delle conclusioni";

s) all'art. 642, secondo comma, dopo le parole:
"grave pregiudizio nel ritardo," sono inserite le seguenti:
"ovvero se il ricorrente produce documentazione
sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto
valere;" e la parola: "ma" e' soppressa;

t) all'art. 787, primo comma, le parole: «il notaio
delegato» sono sostituite dalle seguenti: "il
professionista delegato";

u) all'art. 788 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il
giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'art.
569, terzo comma, se non sorge controversia sulla
necessita' della vendita";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La
vendita si svolge davanti al giudice istruttore.
Si applicano gli articoli 570 e seguenti";
3) al quarto comma, la parola: "notaio" e' sostituita
dalla seguente: "professionista".

2. All'art. 103 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "tre giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sette giorni";

b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della
controparte, nonche' gli estremi dell'ordinanza con la
quale e' stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona
da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione,
nonche' il giudice davanti al quale la persona deve
presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata
comparizione senza giustificato motivo, la persona citata
potra' essere condannata al pagamento di una pena
pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000
euro".

3. All'art. 18 del regolamento di cui al regio decreto
17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: ", ancorche' festivo"
sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "Nei giorni festivi si
chiude alle dodici" sono soppresse.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore
il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore.».


Link: http://www.civile.it/riforma%20procedura%20civile

Testo del 2006-03-02 - Fonte: Conoscenze

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