Dal 2006 l'Osservatorio a cura dell'avv. Alberto Foggia

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   competitività 2005-06-10 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Competitività: L'OUA pubblica informazioni INDISPENSABILI sulla riforma della procedura civile **

Abstract: Osservazioni della Giunta sul decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni con la legge 14 maggio 2005, n. 80


1. Premessa


Con l'art. 2 del decreto legge n. 35/05 sono state introdotte (tra l'altro) modifiche alla legge fallimentare, al codice di procedura civile ed alla legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo posta.
Con la legge di conversione sono state poi introdotte ulteriori modifiche, in particolare al codice di procedura civile, alle disposizioni per l'attuazione dello stesso ed alla legge sul divorzio, e sono state previste deleghe al Governo in materia di riforma del codice di procedura civile e della legge fallimentare.
Con le presenti note si intende sintetizzare i principali contenuti delle novelle, ovviamente senza alcuna pretesa di completezza, e svolgere alcune considerazioni sia nel merito di talune delle innovazioni introdotte, sia di carattere più generale. 25.5.2005 - Fonte: Oua

Al link il testo completo. Qui riportiamo tutte le note in materia di procedura civile

3. Le modifiche al codice di procedura civile ed alle disposizioni per l'attuazione dello stesso.

3.1. Anche in questo caso si indicano, qui di seguito, le norme modificate e quelle introdotte ex novo, con una sintetica indicazione delle principali innovazioni e con alcune considerazioni di commento: 1) art. 133: può essere data comunicazione del deposito delle sentenze anche a mezzo fax o posta elettronica, nel rispetto della normativa relativa (norma in vigore dal 17.3.2005); in sede di conversione è stata aggiunta la previsione dell'indicazione, da parte del difensore, nel primo scritto difensivo utile, di un numero di fax o di un indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere l'avviso (norma in vigore dal 15.5.2005);

2) art. 134: può essere data comunicazione delle ordinanze anche a mezzo fax o posta elettronica, nel rispetto della normativa relativa (norma in vigore dal 17.3.2005); in sede di conversione è stata aggiunta la previsione dell'indicazione, da parte del difensore, nel primo scritto difensivo utile, di un numero di fax o di un indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere l'avviso (norma in vigore dal 15.5.2005);

3) art. 164: modifica conseguente a quella dell'art. 183 (norma in vigore dall'11.9.2005);

4) art. 167: proposizione nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio183 (norma in vigore dall'11.9.2005);

5) art. 176: può essere data comunicazione delle ordinanze anche a mezzo fax o posta elettronica, nel rispetto della normativa relativa (norma in vigore dal 17.3.2005); in sede di conversione è stata aggiunta la previsione dell'indicazione, da parte del difensore, nel primo scritto difensivo utile, di un numero di fax o di un indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere l'avviso (norma in vigore dal 15.5.2005);

6) art. 180: la norma è ridotta alla mera previsione dell'oralità della trattazione e della redazione di processo verbale (norma in vigore dall'11.9.2005);

7) art. 183: la norma disciplina, con rilevante innovazione, la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa, tra l'altro prevedendo:

¢ che all'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione venga innanzi tutto verificata la regolarità del contraddittorio e che all'occorrenza vengano dati i provvedimenti espressamente indicati, in tale caso fissandosi una nuova udienza di trattazione; ¢ che la comparizione delle parti venga fissata solo se richiesta congiuntamente dalle parti; ¢ che vengano anticipate all'udienza di prima comparizione (o a quella fissata per la comparizione delle parti) le attività la novella del 1990 riservava alla prima udienza di trattazione; ¢ che vengano anticipate alle memorie di cui all'ultimo comma della norma in questione (che continuano ad avere ad oggetto precisazioni o modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni e le deduzioni conseguenti) la produzione di documenti, l'indicazione di nuovi mezzi di prova e (nella seconda memoria) l'indicazione di prova contraria; ¢ che, salva l'applicazione dell'art. 187, il giudice si riservi di provvedere sulle richieste istruttorie, fissando l'udienza per l'assunzione; ¢ che l'ordinanza in questione possa essere comunicata anche a mezzo fax o posta elettronica, nel rispetto della relativa normativa, previa indicazione dei necessari dati da parte del difensore, nel primo scritto difensivo utile;

(norma in vigore dall'11.9.2005)

I nuovi articoli 167 e 183 imprimono una forte accelerazione alle cadenze processuali, nella sostanza attraverso l'anticipazione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio alla comparsa di risposta da depositarsi nel termine di cui all'art. 166 ed attraverso l'anticipazione dei termini per le deduzioni istruttorie e per le produzioni alle memorie di cui alla versione attualmente vigente dell'ultimo comma dell'art. 183.

Il nuovo sistema, implicando il superamento delle attuali cadenze (udienza ex art. 180, udienza ex art. 183 ed eventuale seconda udienza ex art. 183), appare teoricamente in grado di determinare una riduzione dei tempi. Si tratta di augurarsi che la mancanza di interventi sulle risorse non vanifichi le buone intenzioni alla base della novella, perché in tale caso le nuove più rigorose decadenze resterebbero davvero del tutto prive di giustificazione.

Già con il documento del luglio del 2004 (di commento del testo unificato dei disegni di legge 2430, 487, 836, 1438 e 2047, predisposto dal comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato) si era espressa "preoccupazione circa il "compattamento" dell'udienza di verifica del contraddittorio (ex 180) e di trattazione (ex 183) nella prima udienza, allorché, in assenza di richiesta dei termini per emendare le domande ex articolo 183 V comma, andrebbero già adottati anche i provvedimenti istruttori; ciò, in rapporto ai termini meramente ordinatori a carico del giudice, che potrebbe non rispettare quello entro cui dover sciogliere la relativa riserva e fissare udienza ex articolo 184 a mesi o anni, come già avviene nel processo del lavoro per la prima udienza di discussione, ed in moltissime sedi anche nel processo civile.

Gli avvocati pertanto, e quindi la difesa, avranno compresse le proprie prerogative, i magistrati no, senza nessuna certezza, quindi, di miglioramento dell'efficienza del processo e di velocizzazione dei tempi".

Sempre nel documento in questione si era sostenuto:

"In ogni caso, e fermo quanto innanzi, può dirsi che: 1. La prospettiva della concentrazione è in linea di principio condivisibile.

2. Nel caso di richiesta dei termini per memorie vi è però la controindicazione rappresentata dall'impossibilità della fissazione di un'altra udienza nella quale possa farsi luogo ad ulteriore trattazione, stante l'apparente obbligatorietà della riserva da parte del giudice. Si verifica in concreto che le seconde memorie ex articolo 183, quinto comma, o le seconde memorie istruttorie contengano deduzioni meritevoli di commento e/o replica, cosa che attualmente avviene in udienza. Con il meccanismo delineato, invece, si rende possibile la menomazione delle facoltà difensive, in particolare qualora la seconda memoria venga utilizzata non solo "per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono la conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria". Appare pertanto opportuna la previsione di un'ulteriore udienza di trattazione; si otterrebbe comunque l'eliminazione di un'udienza, ma si salvaguarderebbero maggiormente le facoltà difensive.

3. La riserva da parte del giudice andrebbe inoltre prevista come mera facoltà, così da non disincentivare la possibilità che il giudice, giungendo all'udienza informato circa la causa, nel caso in cui non vi sia richiesta delle memorie, possa assumere in udienza i provvedimenti del caso".

Si tratta di rilievi che vanno confermati, ai quali può aggiungersi che una maggiore estensione dei termini per le memorie previste nella norma (ad esempio un raddoppio degli stessi), o una diversa scansione temporale (ad esempio 30 giorni + 30 giorni per le memorie di cui all'ultimo comma dell'art. 183 attualmente vigente e successivi 30 giorni + 30 giorni per le memorie istruttorie) non avrebbero di certo snaturato lo spirito della concentrazione ed avrebbero - anche in considerazione della recente stretta giurisprudenziale sulle produzioni documentali - consentito un più agevole esercizio delle facoltà difensive.

8) art. 184: concerne l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova; è fatta salva, nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, la previsione della facoltà di deduzione di mezzi di prova necessari in relazione ad essi (norma in vigore dall'11.9.2005);

9) art. 250: il difensore può provvedere direttamente all'intimazione ai testimoni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica, nel rispetto della relativa normativa; il difensore che spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria copia dell'atto inviato, attestando la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento (norma in vigore dal 17.3.2005);

10) art. 474: l'elencazione dei titoli esecutivi è così modificata: accanto alle sentenze ed ia provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva compaiono ora "gli altri atti"; accanto agli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, quanto alle obbligazioni relative a di somme di denaro in essi contenute, compaiono ora "le scritture private autenticate"; l'esecuzione per consegna o rilascio non può avere luogo che in virtù dei titolo di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma (norma in vigore dall'11.9.2005);

La ricomprensione tra i titoli esecutivi, quanto alle obbligazioni relative a somme di denaro, delle scritture private autenticate desta alcune perplessità, attese le minori garanzie che esse offrono rispetto agli atti pubblici (si pensi ad un riconoscimento dei debito, che consente l'azione esecutiva al di fuori del controllo giudiziario, che verrebbe confinato all'opposizione all'esecuzione).

Come è stato osservato, la previsione che i titoli esecutivi di cui al n. 3) del secondo comma diano ingresso all'esecuzione per consegna e rilascio pare consentire di sostenere che ad esempio possano costituire titolo per il rilascio un contratto di locazione od un contratto di comodato che, stipulati nella forma di atto pubblico o scrittura provata autenticata, prevedano la restituzione dell'immobile ad una certa scadenza.

11) art. 476: aumento della pena pecuniaria ivi prevista (norma in vigore dall'11.9.2005);

12) art. 479: eliminazione della possibilità di notificare il titolo esecutivo costituito da una sentenza ai sensi dell'art. 170 (norma in vigore dall'11.9.2005);

13) art. 490: modificato una prima volta dal decreto legge, con la previsione della possibilità dell'inserimento in appositi siti Internet degli avvisi di cui all'art. 490 relativi ad esecuzioni immobiliari, è stato nuovamente modificato con la legge di conversione; nell'espropriazione di mobili registrati per un valore superiore a 25.000 euro e di immobili, l'avviso di cui all'art. 490, unitamente all'ordinanza ed alla relazione di stima, è inserito in appositi siti Internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; lo stesso termine è introdotto per la pubblicazione nei giornali (norma in vigore dall'11.9.2005);

14) art. 492: il pignoramento deve contenere l'invito al debitore ad effettuare presso la cancelleria la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, con l'avvertimento che, in difetto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice; nel caso di insufficienza dei beni pignorati l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare beni ulteriormente pignorabili; nel caso in cui tale dichiarazione venga resa, i beni indicati si intendano pignorati, anche agli effetti dell'art. 388, terzo comma, cod. pen; se a seguito dell'intervento di altri creditori il compendio pignorato risulta insufficiente, il creditore procedente può chiedere all'ufficiale giudiziario di procedere nel modo ora indicato e poi esercitare la facoltà prevista nell'art. 499, di cui infra; l'ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice, può rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altri banche dati pubbliche, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione (norma in vigore dall'11.9.2005);

Questa è la prima di una serie di norme che incidono profondamente nel procedimento esecutivo, ispirate a condivisibili principi quali la maggiore funzionalità, la più fruttuosa ricerca ed inviduazione dei beni aggredibili, la più confacente disciplina della custodia, un progressivo avvicinamento della vendita coattiva alla vendita commerciale, una degiurisdizionalizzazione delle fasi nelle quali non appare indispensabile l'intervento del giudice.

15) art. 495: la conversione può essere richiesta prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione; rateizzazioni fino a 18 mesi (norma in vigore dall'11.9.2005);

16) art. 499: facoltà di intervento limitata ai creditori muniti di titolo esecutivo, nonché ai creditori che, al momento del pignoramento, hanno eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno; il creditore pignorante può indicare ai chirografari intervenuti tempestivamente altri beni utilmente pignorabili ed invitarli ad estendere il pignoramento o, se privi di titolo, ad anticipare le spese per l'estensione; se gli intervenuti, senza giustificato motivo, non estendono il pignoramento entro trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere preferito a loro in sede di distribuzione (norma in vigore dall'11.9.2005);

La scelta di escludere dall'intervento i creditori privi di titolo esecutivo che, al momento del pignoramento, non abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati o che non abbiano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno, può apparire discutibile; se infatti da una parte verosimilmente riduce il pericolo di contestazioni che possano appesantire l'esecuzione, dall'altra può incentivare il contenzioso finalizzato alla costituzione di un titolo esecutivo.

17) art. 510: accantonamento, nella distribuzione, a favore dei creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privo di titolo esecutivo (norma in vigore dall'11.9.2005);

18) art. 512: decisione con ordinanza impugnabile ex art. 617, secondo comma, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti; facoltà di sospensione, in tutto o in parte, con tale ordinanza, delle distribuzione (norma in vigore dall'11.9.2005);

significativa semplificazione della contestazione in sede di distribuzione, sia sotto il profilo del procedimento, che smette i panni del giudizio ordinario per assumere quelli di un procedimento trattato dal giudice dell'esecuzione che decide con ordinanza, sia sotto il profilo della facoltatività della sospensione;

19) art. 524: modificati, per ragioni di coordinamento, i richiami all'art. 525 (norma in vigore dall'11.9.2005);

20) art. 525: aumento a euro 20.000 del valore dei beni pignorati non superandosi il quale l'intervento per essere tempestivo deve avvenire non oltre la data di presentazione dell'istanza di assegnazione, di distribuzione o di vendita (norma in vigore dall'11.9.2005);

21) art. 526: modificato, per ragioni di coordinamento, il richiamo all'art. 525 (norma in vigore dall'11.9.2005); 22) art. 527: abrogato (norma in vigore dall'11.9.2005);

23) art. 528: espressa previsione della preferenza del creditore privilegiato al creditore chirografario intervenuto tardivamente (norma in vigore dall'11.9.2005);

24) art. 530: modifiche di richiami, per ragioni di coordinamento (norma in vigore dall'11.9.2005);

25) art. 532: possibilità di vendita senza incanto (norma in vigore dall'11.9.2005);

26) art. 534-bis: possibilità, per la vendita di mobili registrati, di delega della vendita all'istituto di cui al primo comma dell'art. 534, ovvero in mancanza ad un notaio, ad un avvocato o ad un dottore commercialista iscritti negli elenchi appositi (norma in vigore dall'11.9.2005);

la norma, unitamente a quelle relative all'esecuzione immobiliare, introduce la facoltà di delega delle operazioni di vendita ad avvocati e commercialisti;

27) art. 546: precisazione che la sottoposizione del terzo pignorato agli obblighi del custode è limitato all'importo del credito oggetto del precetto aumentato della metà; possibilità, nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, della riduzione proporzionale o della dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi (norma in vigore dall'11.9.2005);

28) art. 557: allungamento a dieci giorni del termine per il deposito del titolo esecutivo e del precetto (norma in vigore dall'11.9.2005);

29) art. 559: previsione di nomina quale custode di persona diversa dal debitore qualora l'immobile non sia occupato dal debitore; possibilità, all'atto dell'autorizzazione della vendita o della delega della stessa, di nomina quale custode di persona diversa dal debitore quando custode sia il debitore (norma in vigore dall'11.9.2005);

30) art. 560: previsione che la revoca dell'autorizzazione a favore del debitore ad abitare nell'immobile pignorato costituisca titolo esecutivo per il rilascio; previsione che il giudice assuma provvedimenti idonei a consentire l'esame dei beni agli interessati ad offrire per l'acquisto; potere del custode di agire per conseguire la disponibilità dell'immobile (norma in vigore dall'11.9.2005);

31) art. 561: modifica conseguente, per ragioni di coordinamento, all'abrogazione dell'art. 563 (norma in vigore dall'11.9.2005);

32) art. 563: abrogato (norma in vigore dall'11.9.2005);

33) art. 564: modifica conseguente, per ragioni di coordinamento, all'abrogazione dell'art. 563 (norma in vigore dall'11.9.2005);

34) artt. 565 e 566: modifiche conseguenti, per ragioni di coordinamento, all'abrogazione dell'art. 563 (norma in vigore dall'11.9.2005);

35) art. 567: protrazione a 120 giorni del termine per il deposito della documentazione; possibilità della proroga di detto termine per una sola volta per giusti motivi e per non oltre 120 giorni; previsione, nel caso di mancato deposito, che, sentite le parti, venga dichiarata l'inefficacia del pignoramento, che venga disposta la cancellazione della relativa trascrizione e che venga dichiarata l'estinzione del procedimento, se non vi sono altri beni pignorati (norma in vigore dall'11.9.2005);

36) art. 569: previsione che, chiesta la vendita, il giudice nomini un esperto e fissi l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 non intervenuti; previsione che venga disposta la vendita con fissazione di termini per le offerte ai sensi dell'art. 571 e con fissazione, al giorno successivo alla scadenza del termine, dell'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573; previsione che venga disposta la vendita con incanto qualora non vi siano offerte, qualora non siano efficaci ex art. 571, qualora si verifichi una delle circostanze di cui all'art. 572, terzo comma, o qualora per qualsiasi altra ragione la vendita senza incanto non abbia luogo (norma in vigore dall'11.9.2005);

37) art. 571: disciplina le modalità di presentazione delle offerte d'acquisto; si prevede, tra l'altro, che l'offerta non sia efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 569, terzo comma, e se la cauzione non è prestata con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita (norma in vigore dall'11.9.2005);

38) art. 572: prevede che se l'offerta è superiore al valore dell'immobile (determinato ex art. 568) aumentato di un quinto è senz'altro accolta; se è inferiore (ma comunque superiore al valore determinato ex art. 568, perché diversamente sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 571) non può farsi luogo alla vendita nel dissenso del creditore procedente o se il giudice ritiene possibile un miglior esito con l'incanto; può esservi la gara di cui all'art. 573 (norma in vigore dall'11.9.2005);

39) art. 573: disciplina la gara tra gli offerenti (norma in vigore dall'11.9.2005);

40) art. 575: abrogato (norma in vigore dall'11.9.2005);

41) art. 576: la cauzione per partecipare alla vendita con incanto non può superare il decimo del prezzo base (norma in vigore dall'11.9.2005);

42) art. 580: per offrire all'incanto non è più necessario il deposito dell'ammontare delle spese di vendita, oltre alla cauzione; se l'offerente non si rende aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita, a meno che l'offerente non abbia omesso di partecipare senza documentato e giustificato motivo; in tale caso la cauzione è restituita nella misura di nove decimi ed il resto è trattenuto come somma rinveniente dall'esecuzione (norma in vigore dall'11.9.2005);

43) art. 584: le offerte dopo l'incanto devono essere formulate nei dieci giorni dall'incanto e devono superare di un quinto il prezzo raggiunto; devono essere accompagnate da una cauzione pari al doppio di quella prevista per l'incanto; il giudice indice la gara, fissando il termine entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte con la stessa cauzione pari al doppio di quella prevista per l'incanto; alla gara possono partecipare gli offerenti in aumento, l'aggiudicatario e gli offerenti al precedente incanto che abbiano integrato la cauzione fino al doppio nel termine fissato dal giudice; nel caso di diserzione della gara l'aggiudicazione diviene definitiva e viene pronunciata a carico dei primi offerenti (quelli che hanno offerto nei dieci giorni dall'incanto) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente dall'esecuzione (norma in vigore dall'11.9.2005);

44) art. 585: è regolato il caso in cui il pagamento del prezzo avvenga a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate alla procedura e l'ipoteca di primo grado a favore del finanziatore (norma in vigore dall'11.9.2005);

45) art. 586: con il decreto di trasferimento è ordinata anche la cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento (norma in vigore dall'11.9.2005);

46) art. 588: l'istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo per mancanza di offerte deve essere presentata dieci giorni prima della data dell'incanto (norma in vigore dall'11.9.2005);

47) art. 589: se nell'esecuzione non vi sono i creditori di cui all'art. 498 e se non sono intervenuti altri creditori, il procedente può presentare offerta di pagamento di somma pari alla differenza tra il suo credito per capitale ed il prezzo che intende offrire, oltre alle spese (norma in vigore dall'11.9.2005);

48) art. 590: regola il provvedimento di assegnazione (norma in vigore dall'11.9.2005);

49) art. 591: l'eventuale ribasso per il nuovo incanto diviene di un quarto; se vengono stabilite nuove condizioni di vendita o un nuovo prezzo, viene assegnato un nuovo termine per le offerte ai sensi dell'art. 571; viene applicato lo stesso procedimento previsto nell'art. 569, quanto alla fissazione dell'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara, ovvero per la fissazione della vendita con incanto (norma in vigore dall'11.9.2005);

50) art. 591-bis: la delega delle operazioni di vendita è prevista anche a favore di avvocati e commercialisti e riguarda non più solo la vendita con incanto; con l'ordinanza di delega il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte, quello ove si procede all'esame delle offerte, alla gara ed all'incanto; è prevista la proponibilità dell'opposizione di cui all'art. 617 contro il decreto di trasferimento (norma in vigore dall'11.9.2005);

51) art. 591-ter: in luogo del notaio delegato si parla del professionista delegato (norma in vigore dall'11.9.2005);

52) art. 596: anche il professionista delegato può, in alternativa al giudice, predisporre il progetto di distribuzione (norma in vigore dall'11.9.2005);

53) art. 598: anche il professionista delegato può, in alternativa al giudice, ordinare il pagamento delle singole quote a seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione o del raggiungimento dell'accordo tra le parti (norma in vigore dall'11.9.2005);

54) art. 600: nell'espropriazione di beni indivisi, se la separazione della quota in natura spettante al debitore non è chiesta o non è possibile, sia fa luogo alla divisione, a meno che il giudice non ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa determinato ex art. 568 (norma in vigore dall'11.9.2005);

55) art. 608: si prevede che l'esecuzione per rilascio inizi con la notificazione dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica, almeno dieci giorni prima, giorno ora in cui procederà (norma in vigore dall'11.9.2005);

56) art. 608-bis: l'estinzione dell'esecuzione per consegna o rilascio si ha se la parte istante prima della consegna o del rilascio rinuncia con atto da notificarsi all'esecutato e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente (norma in vigore dall'11.9.2005);

57) art. 611: la liquidazione delle spese dell'esecuzione per consegna o rilascio va fatta a norma degli artt. 91 e seguenti (norma in vigore dall'11.9.2005);

58) art. 615: nel caso di opposizione a precetto può essere disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concorrendo gravi motivi (norma in vigore dall'11.9.2005);

norma che introduce la facoltà di sospensione nell'arco di tempo che va dalla notificazione dell'atto di precetto all'inizio dell'esecuzione;

59) art. 617: il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi è portato da cinque a venti giorni (norma in vigore dall'11.9.2005);

60) art. 624: è previsto il reclamo dell'art. 669-terdecies contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione; tale reclamo è previsto anche per il provvedimento in materia di sospensione della distribuzione (norma in vigore dall'11.9.2005);

61) art. 624-bis: su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e sentito il debitore, l'esecuzione può essere sospesa fino a ventiquattro mesi, per una sola volta; l'ordinanza di sospensione è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito il debitore (norma in vigore dall'11.9.2005);

62) art. 630: il reclamo in materia di estinzione dell'esecuzione è proponibile da parte del debitore, del creditore pignorante o degli altri creditori intervenuti, nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza (norma in vigore dall'11.9.2005);

63) art. 669-quinquies: la proponibilità di domande cautelari nel caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, è prevista anche nel caso di controversia compromessa in arbitri non rituali (norma in vigore dall'11.9.2005);

64) art. 669-octies: nel caso di accoglimento della domanda cautelare, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a sessanta giorni (nell'attuale formulazione il termine è di trenta) per l'inizio del giudizio di merito; in mancanza di fissazione del termine, questo è di sessanta giorni; la norma che prevede il termine entro il quale dare corso al giudizio di merito e quella che fa discendere dal mancato tempestivo inizio di tale giudizio o dalla sua estinzione la perdita di efficacia del provvedimento cautelare non si applicano ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ex art. 688; ciascuna parte può però iniziare il giudizio di merito; l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti cautelari ora indicati, anche se la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo (norma in vigore dall'11.9.2005);

65) art. 669-decies: salvo che sia stato proposto reclamo, nel corso della causa di merito il giudice può modificare o revocare il provvedimento cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori conosciuti successivamente al provvedimento cautelare; in tale caso l'istante deve provare il momento in cui ne è venuto a conoscenza; se il giudizio di merito non è stato iniziato o è stato dichiarato estinto, la revoca o modifica, esaurita l'eventuale fase del reclamo, possono essere chieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori conosciuti successivamente al provvedimento cautelare; in tale caso l'istante deve provare il momento in cui ne è venuto a conoscenza (norma in vigore dall'11.9.2005);

66) art. 669-terdecies: contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare può essere proposto reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore; circostanze e motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo devono essere proposti nel relativo procedimento; il tribunale può assumere informazioni ed acquisire nuovi documenti; non è consentita la rimessione al primo giudice (norma in vigore dall'11.9.2005);

67) art. 696: l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale possono concernere anche la persona dell'istante e, se questa vi consente, la persona nei cui confronti l'istanza è proposta; l'accertamento tecnico può concernere anche le cause ed i danni relativi all'oggetto della verifica (norma in vigore dall'11.9.2005);

68) art. 696-bis: viene introdotta la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite; essa può essere chiesta anche al di fuori delle condizioni previste per l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale e può concernere l'accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; il consulente tenta la conciliazione; se essa riesce si forma verbale di conciliazione, esente da imposta di registro, al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo ai fini dell'espropriazione, dell'esecuzione in forma specifica e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale; se la conciliazione non riesce ciascuna parte può chiedere l'acquisizione della relazione al giudizio di merito; si applicano, in quanto compatibili, gli artt. da 191 a 197 (norma in vigore dall'11.9.2005);

69) art. 703: circa le domande di reintegrazione e di manutenzione si prevede che l'applicazione degli artt. 669-bis e seguenti avvenga in quanto essi siano compatibili; l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ex art. 669-terdecies; se richiesto da una delle parti, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento sul reclamo o, in difetto, dell'ordinanza che accoglie o respinge la domanda, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito; il provvedimento cautelare perde efficacia se non è stata versata la cauzione o se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso (norma in vigore dall'11.9.2005);

70) art. 704: nel caso di reintegrazione domandata al giudice di cui all'art. 703 in pendenza del giudizio petitorio, la prosecuzione del giudizio avanti il giudice del petitorio può avvenire ai sensi dell'art. 703 (norma in vigore dall'11.9.2005);

71) art. 706: la domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo di residenza o domicilio del convenuto; se questi sia residente all'estero o irreperibile, la domanda va proposta al tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente o, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale; il presidente fissa l'udienza entro novanta giorni dal deposito del ricorso ed assegna il termine per il deposito, da parte del convenuto, di memoria difensiva e documenti; al ricorso ed alla memoria vanno allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate (norma in vigore dall'11.9.2005);

72) art. 707: la comparizione avviene con la presenza dei difensori (norma in vigore dall'11.9.2005);

73) art. 708: prima di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti il presidente sente i coniugi ed i rispettivi difensori (norma in vigore dall'11.9.2005);

74) art. 709: tra la data dell'ordinanza con la quale è fissata l'udienza avanti il giudice istruttore o la data della notificazione della stessa al convenuto non comparso e la data dell'udienza devono intercorrere gli ordinari termini di comparizione ridotti a metà; con l'ordinanza è assegnato al ricorrente il termine per il deposito di memoria integrativa con il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 2), 3), 4), 5) e 6) ed al convenuto il termine per la costituzione ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; l'ordinanza deve contenere anche l'avvertimento al convenuto che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'art. 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine indicato non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; i provvedimenti temporanei ed urgenti possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore (norma in vigore dall'11.9.2005);

va notato che l'avvertimento relativo alla decadenza dalla facoltà di proporre le eccezioni in senso stretto sarebbe consigliabile anche nell'atto di citazione, attesa l'anticipazione alla comparsa di risposta del termine per la deduzione di tali eccezioni;

75) art. 709-bis: sono dichiarati applicabili gli artt. 180, 183 - tranne che quanto al terzo comma, riguardante la comparizione personale - e 184 (norma in vigore dall'11.9.2005);

76) art. 70-ter disp. att.: si prevede che la citazione possa contenere anche l'invito al convenuto o ai convenuti a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi del rito c.d. societario di cui al D.Lgs. n. 5/2003 entro un termine non inferiore ai sessanta giorni di tale rito, ma inferiore di almeno dieci giorni a quello per comparire indicato nella citazione; se tutti i convenuti scelgono la notificazione della comparsa di risposta ai sensi del D.Lgs. n. 5/2003, il processo prosegue nelle forme da esso previste (norma in vigore dall'11.9.2005);

va subito detto che la scelta di introdurre tale norma appare comprensibile solo nell'ottica di un'anticipazione della riforma Vaccarella; diversamente prevedere un ulteriore rito, da adottarsi a scelta delle parti, trapiantando nel tessuto dei giudizi ordinari un sistema ancora in fase di collaudo, non si giustificherebbe appieno. Anche perché, come è stato osservato, già con la riscrittura degli artt. 180, 183 e 184 si prospetta un "taglio" delle udienze. Non pare invece insormontabile il problema, da alcuni sollevato, di una possibile collegialità generalizzata (che renderebbe davvero difficilmente gestibili i ruoli), considerato che il rinvio appare essere alle modalità di svolgimento del processo, piuttosto che alla composizione del giudice, ed attesi il richiamo alle norme del codice operato dal quarto comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 5/03 e le previsioni di portata generale degli artt. 50 bis e 50 ter del codice sulla composizione del tribunale. E' da valutare l'impatto della norma sull'organizzazione degli uffici, anche considerato che, in concreto, mentre l'attore conoscerà la scelta del convenuto o dei convenuti solo nell'immediatezza dell'udienza fissata nell'atto di citazione (almeno dieci giorni prima della stessa), la cancelleria potrebbe vedersi recapitare la costituzione del convenuto (che ha scelto il rito societario) anche dopo la data dell'udienza indicata nell'atto di citazione (il che pare poter avvenire qualora, nel caso di pluralità di convenuti, uno o più di essi si costituiscano, anziché nel termine di dieci giorni dalla notificazione della comparsa di risposta, nel termine più ampio corrispondente al sessantesimo giorno dall'iscrizione a ruolo dell'attore). Né va dimenticato che, in assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o di chiamata di terzi, il convenuto che abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta può, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 5/03, costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza a cui abbia provveduto un'altra parte. In tali ipotesi ritualmente nessuno comparirebbe all'udienza, ma potrebbe darsi il caso (perché l'attore non l'ha comunicato - e del resto non è onerato di una siffatta comunicazione -) che né al giudice né alla cancelleria sia noto se la mancata comparizione avvenga per diserzione volontaria, ovvero perché è stato scelto il rito diverso, con gli inconvenienti conseguenti. Appare comunque prudente, nel caso di pluralità di convenuti, che ciascun di essi, non potendo conoscere la scelta degli altri, provveda a notificare la comparsa di risposta ed a costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, così da non rischiare di incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167 qualora non vi fosse la scelta unanime per il rito c.d. societario.

77) art. 169-bis disp. att.: modificato, per ragioni di coordinamento, a seguito dell'estensione della facoltà di delega nelle esecuzioni agli avvocati ed ai commercialisti (norma in vigore dall'11.9.2005);

78) art. 169-ter disp. att.: modificato, per ragioni di coordinamento, a seguito dell'estensione della facoltà di delega nelle esecuzioni agli avvocati ed ai commercialisti (norma in vigore dall'11.9.2005);

79) art. 173-bis disp. att.: disciplina il contenuto della relazione di stima nell'esecuzione ed i compiti dell'esperto; l'esperto controlla innanzi tutto la completezza della documentazione di cui all'art. 567, secondo comma, segnalando al giudice quelli mancanti o inidonei; invia copia della relazione ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore almeno quaranticinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 569; le parti possono depositare all'udienza note alla relazione, purché ameno quindici giorni prima le abbiano inviate al perito, il quale in tale caso interviene all'udienza per rendere i chiarimenti (norma in vigore dall'11.9.2005);

appare da condividere il contraddittorio sulla relazione; tuttavia, coordinando la norma con quella dell'art. 569, emerge che tra la nomina dell'esperto e l'udienza non devono intercorrere più di 90 giorni e che la relazione deve essere trasmessa almeno 45 giorni, talché il tempo disponibile per l'affidamento dell'incarico e la redazione della relazione è di 45 giorni e, pertanto, assai ridotto;

80) art. 173-ter disp. att.: prevede che il Ministro stabilisca i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 e le modalità relative (norma in vigore dall'11.9.2005);

81) art. 173-quater disp. att.: concerne il contenuto dell'avviso di cui al terzo comma dell'art. 591-bis (norma in vigore dall'11.9.2005);

82) art. 179-bis disp. att.: modificato tra l'altro a seguito dell'estensione della facoltà di delega nelle esecuzioni agli avvocati ed ai commercialisti (norma in vigore dall'11.9.2005);

83) art. 179-ter disp. att.: ogni triennio i consigli dell'ordine comunicano ai presidenti dei tribunali gli elenchi dei professionisti disponibili ad essere delegati alle vendite; agli elenchi concernenti avvocati e commercialisti sono allegate schede, formate e sottoscritte dagli stessi, con le quali sono esposte le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di esecuzioni ordinarie o concorsuali; il presidente del tribunale forma l'elenco dei professionisti disponibili e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede; al termine di ogni semestre il presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali, in una o più procedure, sia stata revocata la delega per il mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice ai sensi dell'art. 591-bis, primo comma; i professionisti cancellati a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso ed in quello successivo (norma in vigore dall'11.9.2005);

appare urgente l'intervento degli Ordini, sia per la compilazione dei primi elenchi, sia per lo svolgimento di una compiuta attività di informazione e di formazione;

84) art. 181 disp. att.: il giudizio di divisione di cui all'art. 600 si svolge dinanzi al giudice dell'esecuzione (norma in vigore dall'11.9.2005);

85) art. 187-bis disp. att.: in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata dell'esecuzione avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632, secondo comma, gli effetti di tali atti; dopo il compimento degli stessi atti l'istanza di cui all'art. 495 non è più procedibile (norma in vigore dal 15.5.2005).

La mancanza di una disciplina transitoria appare destinata a creare problemi interpretativi in particolare con riferimento alla modifica dell'art. 167, in relazione al termine per le eccezioni. Apparirebbe sostenibile, oltre che equo, ritenere che se il termine di venti giorni prima dell'udienza scade prima dell'entrata in vigore della riforma (11.9.2005), vi sia la possibilità di dedurre tali eccezioni anche oltre tale termine, con il dubbio se in questo caso si applichi, in tutto o in parte, il nuovo sistema degli artt. 180, 183 e 184. Come è stato correttamente osservato, occorre porre attenzione agli eventuali differimenti ex art. 168, quinto comma, che, nel trascinare in avanti il termine di cui all'art. 166, potrebbero farlo ricadere in periodo successivo all'entrata in vigore della legge. Tali questioni sono comunque delicate e controvertibili e non pare del tutto inopportuno che si ipotizzi un differimento dell'entrata in vigore proprio per mettere a punto un regime transitorio che sciolga i possibili nodi.

4. Le modifiche alla legge 1 dicembre 1970, n. 898

E' stato modificato l'art. 4 di tale legge; è ora previsto un procedimento sostanzialmente analogo a quello per la separazione (la norma andrà in vigore dall'11.9.2005).

5. Le modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890

Quanto alla legge n. 890/82, gli interventi di cui al decreto legge concernono, in particolare, modifiche attuative della nota sentenza della Corte costituzionale del 1998 e riguardano, tra l'altro la previsione:

a) dell'invio con raccomandata con avviso di ricevimento, da parte dell'agente postale, dell'avviso del tentativo di notificazione non andato a buon fine;

b) che tale avviso preveda tra l'altro la facoltà di ritiro dell'atto entro sei mesi, con avvertimento che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che, decorso inutilmente il termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente;

c) (che appare non del tutto assonante con quella ora ricordata) che la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso sopra indicato sub a), ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. Tali modifiche sono entrate in vigore il 17.3.2005.

La legge di conversione, con norma entrata in vigore il 15.5.2005, ha regolato l'accollo dei costi dell'avviso. 3.2. La legge di conversione prevede due deleghe legislative al Governo in materia di processo di cassazione e di arbitrato. Questi i principi e criteri direttivi:

1) quanto al processo di cassazione: disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza.

2) quanto all'arbitrato: riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato prevedendo: la disponibilità dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonchè relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi: 1) subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico, 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione per nullità, 3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l'eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell'arbitrato amministrato, assicurando che l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione del capo dedicato all'arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all'arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare. Tali temi sono stati di recente sicuramente meno dibattuti di quanto è avvenuto per le innovazioni della legge fallimentare e del codice di procedura civile sopra ricordate.

E' pertanto opportuno ad una doverosa riflessione più approfondite valutazioni. Pare peraltro fin da ora di potersi dire, quanto al processo di cassazione, che risulta emergere la tendenza ad un ampliamento del sindacato della Corte di cassazione, sia attraverso la previsione della rilevanza del vizio di motivazione - pur se limitato ad un fatto controverso (espressione di non agevole comprensibilità) - esercitato ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., sia attraverso il controllo sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliamento che non pare conciliarsi agevolmente con la natura del giudizio di legittimità e con un carico di lavoro già attualmente molto rilevante; appare invece condivisibile l'intendimento di migliorare l'esercizio dell'indispensabile funzione nomofilattica, anche attraverso il vincolo al precedente delle sezioni unite, l'intento di pervenire ad una migliore e più efficiente strutturazione del processo.

Quanto all'arbitrato, appare condivisibile l'esigenza di semplificazione e di razionalizzazione sottesa ai principi e criteri direttivi, con particolare riferimento al principio della disponibilità dell'oggetto, alla disciplina dell'arbitrato con pluralità di parti, alla regolamentazione dell'indipendenza, dell'imparzialità e della responsabilità degli arbitri, alla possibilità di cognizione incidentale di questioni pregiudiziali non arbitrabili (purché per legge non sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo), alla previsione che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza, alla disciplina dei rapporti tra arbitro e giudice, con riferimento anche all'eccezione di patto compromissorio, alla previsione che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva diversa e espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale (fermi comunque rispetto del contraddittorio, sindacabilità della decisione per vizi di procedimento e tutela cautelare); uno snodo delicato appare quello rappresentato dalla previsione di subordinare la controllabilità del lodo ex art. 829 cod. proc. civ. all'esplicita previsione delle parti, salvo diversa disposizione di legge e salvo il contrasto con i principi generali dell'ordinamento, previsione che dovrà essere attentamente attuata nella prospettiva di un'equilibrata salvaguardia degli interessi in campo.


Link: http://www.oua.it/Archivio%20News/2005/Maggio/25%2

Testo del 2005-06-10 - Fonte: Oua



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