risarcimento | 2023-02-06 · NEW: ![]() |
Frazionamento del credito e riesame del merito |
ORDINANZA
Si costituì in giudizio la parte convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando inoltre la chiamata in giudizio, a titolo di manleva, della società “Le Assicurazioni di Roma”; la quale si costituì chiedendo pure il rigetto della domanda. Nel giudizio intervennero poi anche il Consorzio strade sicure e la società di assicurazione Zurich, chiamata in causa dal Consorzio. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo che la stessa fosse improponibile per l’illegittimo frazionamento del credito. 2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 aprile 2019, ha rigettato il gravame e ha compensato le ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che nel momento in cui era stata proposta la domanda risarcitoria davanti al Giudice di pace di Roma (maggio 2008), la cui decisione era passata in giudicato, il danno alla persona lamentato dall’attore si era già verificato nella sua interezza. Il fatto che lo Tizio in data 27 febbraio 2008 dovesse ancora sottoporsi ad una visita per il successivo 27 maggio 2008 non dimostrava che i postumi non si fossero già verificati integralmente a quella data. Era significativo, d’altronde, che l’attore avesse notificato il proprio atto di citazione davanti al Giudice di pace in data 23 maggio 2008 senza attendere gli esiti di un’ulteriore visita per lui fissata per il successivo 27 maggio. La documentazione sanitaria prodotta dall’attore e successiva al maggio 2008 non dimostrava alcun aggravamento dei postumi ed escludeva la necessità di un ulteriore intervento chirurgico. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso Tizio Tizio con affidato a quattro motivi. Resistono Roma Capitale, le Assicurazioni di Roma, il Consorzio Strade Sicure in liquidazione e la Zurich Insurance con quattro separati controricorsi, proponendo il solo Consorzio anche un ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente, le Assicurazioni di Roma e la Zurich Insurance hanno depositato memorie.
Da tale ricostruzione del quadro giurisprudenziale si trae la logica conclusione per cui, pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell’effettiva dimostrazione, da parte dell’attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che –è bene ribadirlo – non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi (v. in tal senso l’ordinanza 2 maggio 2022, n. 13732).
Ordinanza n.2278 del 25/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2278CIV), udienza del 08/11/2022, Presidente RUBINO LINA Relatore CIRILLO FRANCESCO MARIA
Testo del 2023-02-06 - Fonte: Cassazione Risarcimento Riesame Cassazione Danni Procedura civile Assicurativo.it |