...
Osserva la Corte di Giustizia UE con sentenza 14 giugno 2017 n. 457 che ” La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori), dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.
La medesima direttiva dev’essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell’ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l’esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione.”
...
Si raccomanda la lettura del commento sul sito dell'avv. Massimo Ginesi.
Segue il comunicato stampa ufficiale:
www.curia.europa.eu
Stampa e Informazione
Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 62/17 Lussemburgo, 14 giugno 2017
Sentenza nella causa C-75/16 Livio e Maria/ Banco Popolare Societa' Cooperativa
Il diritto dell’Unione non osta a una normativa che prevede, nelle controversie riguardanti i consumatori, il ricorso alla mediazione obbligatoria prima di qualsiasi domanda giudiziale
Tuttavia, dato che l’accesso alla giustizia dev’essere garantito, il consumatore puo' ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza doversi giustificare
Il sig. Livio e la sig.ra Maria , entrambi cittadini italiani, si sono rivolti al Tribunale Ordinario di Verona (Italia) per contestare la domanda con cui il Banco popolare aveva intimato la restituzione della somma di EUR 991 848,21 loro prestata.
Il Tribunale di Verona rileva che, ai sensi del diritto italiano, il ricorso del sig. ... e della sig.ra ... non e' procedibile senza una previa procedura di mediazione extragiudiziale, anche se essi agiscono in qualita' di «consumatori». Peraltro, il diritto italiano prevede che, nell’ambito di una mediazione obbligatoria siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e non possano ritirarsi dalla mediazione senza giustificato motivo.
Dubitando della compatibilita' di tali norme nazionali con il diritto dell’Unione, il Tribunale di Verona chiede alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sulle controversie dei consumatori 1 .
Con la sua odierna sentenza, la Corte sottolinea che la direttiva, volta a dare ai consumatori la possibilita' di presentare, su base volontaria, un ricorso nei confronti di professionisti attraverso procedure di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution - ADR), potrebbe essere applicabile al caso di specie qualora la procedura di mediazione possa essere considerata una delle possibili forme di ADR, circostanza che il giudice nazionale dovra' verificare.
La Corte ricorda, in particolare, che la direttiva e' applicabile se la procedura ADR (nella fattispecie, la procedura di mediazione) soddisfa i tre presupposti cumulativi seguenti:
1) deve essere stata promossa da un consumatore nei confronti di un professionista con riferimento a obbligazioni
derivanti dal contratto di vendita o di servizi;
2) deve essere indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa e 3) deve essere affidata a un organismo istituito su base permanente e inserito in un elenco speciale notificato alla Commissione europea.
Per il caso in cui il giudice italiano ravvisi l’applicabilita' della direttiva sulle controversie dei consumatori , la Corte rileva che, nelle procedure ADR previste da tale direttiva, il carattere volontario consiste non gia' nella liberta' delle parti di ricorrere o meno a tale procedimento, bensi' nel fatto che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Assume quindi rilevanza non il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione, ma il fatto che, come espressamente previsto dalla direttiva, il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato.
1 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU 2013, L 165, pag. 63).
Per contro, la Corte rileva che la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU 2008, L 136, pag. 3), si applica solo alle controversie transfrontaliere, mentre la causa in esame non riveste carattere transfrontaliero, poiche' tanto il Banco Popolare quanto il sig. ... e la sig.ra ... hanno la propria sede o residenza in Italia.
A questo proposito, la Corte osserva che il requisito di una procedura di mediazione preliminare a un ricorso giurisdizionale puo' rivelarsi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva a determinate condizioni, che il giudice nazionale dovra' verificare. Cosi' e', in particolare, qualora tale procedura
1) non conduca a una decisione vincolante per le parti;
2) non comporti un ritardo sostanziale per rivolgersi a un giudice;
3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione e
4) non generi costi ingenti, a patto che
5) la via elettronica non costituisca l’unica modalita' di accesso alla procedura di conciliazione e che 6) sia possibile disporre provvedimenti provvisori urgenti.
Cio' premesso, la Corte conclude che il fatto che una normativa, come quella italiana, non solo abbia istituito una procedura di
mediazione extragiudiziale, ma, in aggiunta, abbia reso obbligatorio il ricorso alla stessa prima che sia possibile rivolgersi a un organo giurisdizionale non e' incompatibile con la direttiva.
Per contro, la Corte rileva che una normativa nazionale non puo' imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato.
Infine, la Corte afferma che la tutela del diritto di accesso alla giustizia implica che il ritiro del consumatore dalla procedura ADR, con o senza un giustificato motivo, non deve mai avere conseguenze sfavorevoli nei suoi confronti nelle fasi successive della controversia. Tuttavia, il diritto nazionale puo' prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione senza giustificato motivo, purche' il consumatore possa ritirarsi successivamente al primo incontro con il mediatore.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validita' di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza e' pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere (+352) 4303 8575
La Corte segue qui lo stesso ragionamento svolto nella sua giurisprudenza sulle procedure di conciliazione (sentenza
del 18 marzo 2010, Alassini e a., C-317/08 a C-320/08).
La direttiva sancisce la possibilita' che le normative nazionali prevedano che l’esito delle procedure ADR sia vincolante
per i professionisti, a condizione che il consumatore abbia precedentemente accettato la soluzione proposta.