esecuzioni | 2015-09-17 · NEW: ![]() |
155 quater: Le banche dati di beni pignorabili e gli ufficiali giudiziari |
Dalla segnalazione dal sito degli ufficiali giudiziari, LISUG. Prima di tutto gli estremi di legge: "Con l’ultima riforma introdotta con il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 in tema di misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile, nonché di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, decreto convertito nella recentissima legge 6 agosto 2015 n. 132, il legislatore in materia di processo esecutivo ha fatto la scelta irreversibile della modalità telematica nella ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento, modificando il codice di procedura civile e le norme di attuazione e, soprattutto in tema di esecuzione e fallimento ha introdotto, in via esclusiva, proprio gli strumenti informatici e telematici per la ricerca dei beni da sottoporre all’esecuzione forzata.
"Su questo versante è da segnalare in particolare l’art. 14 del decreto in esame con il quale sono state introdotte rilevanti modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed è stato modificato il primo comma dell’articolo 155-quater. Con la novella si prevede, infatti, che tutte le pubbliche amministrazioni le quali attualmente gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492-bis del C.P.C. - ossia per la ricerca, con le modalità telematiche, dei beni da sottoporre a pignorare - dovranno mettere a disposizione degli ufficiali giudiziari la possibilità di accedere alle relative banche dati, su richiesta del Ministero della giustizia, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni."
"Qualora poi l’amministrazione che gestisce i dati o il Ministero della giustizia – che deve pubblicare sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è possibile l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le ricerche di cui all’articolo 492-bis del codice - non dispongano dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa, l’accesso avverrà previa convenzione, tra le amministrazioni, per la fruibilità informatica dei dati posseduti." ...
Testo del 2015-09-17 - Fonte: Procedura civile
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