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   lite temeraria 2014-10-08 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Cassazione III civile del 14 ottobre 2005, n. 19976

Abstract: "Questa Corte, in proposito, ha affermato che la condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria puo' essere pronunciata anche in sede di giudizio di Cassazione, a condizione che il relativo ricorso, oltre che patentemente infondato, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti e, contemporaneamente, un'ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilita' (Cass. n. 12149 del 2002; nonche' Cass. sez. un. n. 448 del 1995). " - Fonte: Dir. Sportivo

Svolgimento del processo
1. Con citazione notificata il 28 settembre 2001 B. P. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Ostia T. Z. ed il Lloyd Adriatico s.p.a., nelle rispettive qualita' di proprietaria ed assicuratrice per la r.c.a della Seat Ibiza tg. XXXXXXXXX, per sentirli solidalmente condannare al risarcimento dei danni sofferti in occasione di un sinistro stradale occorso in Ostia Antica l'11 dicembre 2000, allorche' detta autovettura, condotta dalla Z. aveva urtato il suo motociclo Yamaha Mayestic tg. xxxxxxx danneggiandolo.
Nel giudizio si costituivano entrambi 1 convenuti ed il Giudice di Pace, istruita la causa con l'espletamento dell'interrogatorio libero delle parti e di prove per testi, dichiarava l'esclusiva responsabilita' della Z. nella causazione del sinistro e condannava entrambi i convenuti solidalmente al risarcimento dei danni in favore del P. per la somma di euro 1.001, 93 con la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al 28 settembre 2001 e gli interessi legali sulla somma rivalutata da quella data al soddisfo, nonche' con il favore delle spese.
2. Avverso la sentenza il Lloyd Adriatico e la Z. proponevano appello in data 28 giugno 2002 innanzi al Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Ostia.
Nel contraddittorio del P. il Tribunale, con sentenza del 12 maggio 2003, dichiarava inammissibile l'appello, assumendo che l'appellato aveva espressamente limitato la domanda al valore massimo di competenza del Giudice di Pace sicche' il riferimento ad interessi legali e rivalutazione era "irrilevante al fine di dedurne il superamento di tale soglia massima dovendosi ritenere, per contro, che la volonta' del P. fosse stata quella di contenere la cognizione del primo giudice nei limiti della non appellabilita' della sentenza". Le spese del giudizio d'appello venivano compensate.
3. Contro entrambe le sentenze hanno proposto un unico ricorso per Cassazione affidato a distinti motivi il Lloyd Adriatico s.p.a. e la Z., espressamente qualificando come subordinato quello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace. In particolare, avverso la sentenza emessa in grado d'appello sono stati dedotti tre motivi e, relativamente a quella pronunciata dal Giudice di Pace, uno.
Ha resistito con controricorso il P., che ha anche svolto un motivo di ricorso incidentale.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. il ricorso premette all'esposizione dei motivi il richiamo di giurisprudenza di queste Corte sull'ammissibilita' del ricorso per Cassazione contro due diversi provvedimenti giurisdizionali vengono richiamate all'uopo Cass. n. 805 del 1997/ Cass. sez. lav. N. 901 del 1983, Cass. n. 5430 del 1983 e Cass. n. 10933 del 1997. 2. Con il primo motivo del ricorso avverso la sentenza emessa in grado d'appello dal Tribunale di Ostia, si lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 10, 14, 16 e 17 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 2 e n. 3 c.p.c.", adducendo che inesattamente il Tribunale territoriale avrebbe ritenuto la domanda ri-conducibile al secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., tenuto conto che nelle conclusioni della citazione il P., dopo aver depositato un preventivo di lire 2.329.840, aveva chiesto "l'integrale risarcimento del danno materiale relativo al motociclo nei limiti della competenza del giudice adito di lire 2.000.000.
Condanna agli interessi e rivalutazione monetaria". In tal modo, quale che fosse stata la sua intenzione, nel chiedere gli interessi l'attore avrebbe spostato il valore della domanda oltre la soglia dei 2.000.000, poiche', in base all'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., gli interessi maturati al momento della domanda si computano ai fini della competenza. Per tale ragione la sentenza, anche se fosse stata pronunciata erroneamente secondo equita', sarebbe stata appellabile (vengono citate Cass. n. 1340 e n. 12542 del 1998).
2.1. Con un secondo motivo alla sentenza del Tribunale ostiense viene imputata "violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 34 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 2 e n. 3 c.p.c.". Il motivo viene illustrato adducendo, in sostanza, che, essendo nel corso del giudizio di primo grado, emersa la riserva dell'attore di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno sofferto per le lesioni subite in occasione dell'incidente, in realta' il valore della domanda era rappresentato dall'intero ammontare del danno, cioe' da tutta l'obbligazione risarcitoria, sia in dipendenza dell'applicazione del criterio di competenza di cui all'art. 12, primo comma riguardo al quale viene citata Cass. n. 1003 del 2004, sia alla stregua dell'art. 34 cod. proc. civ., sia in quanto, essendosi nell'atto di citazione in primo grado allegato che, a seguito dell'incidente il P. era stato trasportato in un ospedale dove era stato ricoverato (allegazione che implicava un generico riferimento alle lesioni subite), non era stata fatta riserva di agire al riguardo in separato giudizio.
Inoltre, poiche' soltanto nel corso del giudizio si era avuta conferma che il P. aveva subito lesioni (essendo emerso dalla produzione - contestata dal P. perche' tardiva - di alcune lettere da parte dei ricorrenti che l'I.N.A.I.L. reclamava in rivalsa ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. la somma di lire 16.176.183) e che, dunque, non voleva rinunciare al relativo risarcimento, in sede di precisazione delle conclusioni essi ricorrenti avevano chiesto al Giudice di Pace di non limitare la propria decisione al danno materiale, "in quanto ben altro era il valore della controversia".
L'illustrazione del motivo a questo punto prosegue in questi termini:
a) richiama anzitutto alcune decisioni della Corte in ordine ai limiti di scindibilita' fra la pronuncia sull'an e quella sul quantum debeatur vengono citate Cass. n. 4487 del 2000, n. 85 del 1999, n. 8999 del 1997 e n. 1324 del 1997, nonche' il principio affermato da Cass. n. 10702 del 1998, secondo cui il titolare del risarcimento del danno puo' chiedere innanzi al giudice di pace il risarcimento del solo danno alle cose, purche' faccia espressa riserva di domandare in un successivo giudizio il risarcimento del danno alla persona, ferma restando la facolta' del convenuto, con domanda vincolante per il giudice di chiedere che l'accertamento si estenda all'intera area del danno;
b) rileva, quindi, che nella specie il Giudice di Pace aveva respinto l'eccezione di inscindibilita' del danno, proposta dalla convenuta (con questa) sia per la tardivita' della sua formulazione, in quanto le parti convenute (e qui ricorrenti) avevano accettato il con- traddittorio cosi' come proposto dall'attore e soltanto in conclusionale avevano sollevato le questioni sulla limitazione della domanda, "incappando nelle preclusioni ex art. 320 cod. proc. civ. per non aver formulato domanda riconvenzionale", sia nel merito "perche' il danno biologico e' un danno che, pur se casualmente collegato allo stesso sinistro, e' di natura diversa e richiede modalita' di verifica in piu' sedi";
c) sostiene che il primo giudice nel ritenere che l'eccezione di inscindibilita' del giudizio (che sarebbe stata, rimarcano i ricorrenti, eccezione e non domanda riconvenzionale) sarebbe stata tardiva avrebbe errato, in quanto "prima non era stata delineata in maniera chiara ed espressa la volonta' dell'appellato di richiedere i danni per lesioni, con separato giudizio e tale volonta' non e' stata neppure esplicitata nell'atto introduttivo", mentre "per i principi dell'economia processuale e della concentrazione del petitum (...) non doveva consentire al resistente di enucleare una parte del petitum dalla sua formulazione complessiva, dovendo decidere, invece, su tutti i danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro", dando corso al completamento dell'istruttoria.
Per tali ragioni la sentenza d'appello dovrebbe essere cassata con rinvio al giudice dell'appello, che dovrebbe conformarsi - per il caso (non creduto dai ricorrenti, in ragione delle contrarie emergenze del giudizio di primo grado, erroneamente valutate dal giudice di pace, come enunciato nelle censure del ricorso avverso la sentenza di primo grado) che ravvisi una qualche responsabilita' della Z. - alla norma dell'art. 356 cod. proc. civ., cioe' provvedere all'istruttoria per la valutazione dell'entita' delle lesioni lamentate dal resistente.
2.2. con un terzo motivo la sentenza d'appello viene censurata per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.", in quanto il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilita' dell'appello nel presupposto che il P. avesse contenuto la domanda "nel limiti della non appellabilita' della sentenza", presupposto questo incontestato, senza indagare "se tale intenzione era stata correttamente espressa e se tale atteggiamento era o meno legittimo". Su "tale argomento il Tribunale non avrebbe speso neppure una parola". Poiche' il Tribunale ha basato la decisione su un fatto privo di rilievo sussisterebbe il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ, e la decisione non potrebbe considerarsi "frutto di una ragionevole valutazione complessiva delle acquisizioni processuali specificamente passate in rassegna nell'atto di appello e neppure contestate dall'appellato e tuttavia, del tutto pretermesse da parte del Giudice di secondo grado ed invece, ove considerate, avrebbero potuto condurre sul piano logico giuridico ad una opposta decisione" (viene citato Cass. n. 2521 del 1999 e, di seguito, alcune decisioni, delle quali non si capisce la pertinenza sul vizio di cui al n. 5 dell'art. 360).
3. L'illustrazione dell'unico motivo di ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace e' fatta precedere da argomentazioni in punto di ammissibilita' del ricorso per Cassazione avverso le sentenze del giudice di pace secondo equita', che, naturalmente, tengono conto della situazione normativa anteriore alla sentenza n. 206 del 2004 della Corte Costituzionale.
Col motivo si lamenta "erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.". In sintesi si assume che il Giudice di Pace avrebbe violato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. perche' avrebbe mal valutato le risultanze probatorie, in particolare dando credito alle testimonianze indotte dal P. ancorche' esse fossero in contraddizione con le risultanze del verbale redatto dai vigili urbani intervenuti, nonche' con le dichiarazioni testimoniali rese dai vigili stessi e da altro teste.
4. Con il motivo di ricorso incidentale il P. chiede che le controparti vengano condannate, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., in quanto avrebbero proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice di pace ancorche' essa fosse stata notificata ed anzi negando (all'ultimo rigo della pagina 10 del ricorso) la notifica.
5. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di rito formulata nel controricorso dal P., sotto il profilo che il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto ne' dagli atti processuali ne' da esso sarebbe desumibile il potere di rappresentanza processuale della Lloyd Adriatico in capo al Dottor Fabio Sattler, del quale, del resto, la procura in calce al ricorso non indica la qualifica che gli attribuirebbe quel potere.
L'eccezione - che, ove fosse stata fondata, vertendosi in tema di causa inscindibile ed essendo relativa alla posizione della sola societa', avrebbe dovuto comportare, in applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ. (e previo rilievo della inammissibilita' del ricorso della societa' per difetto di dimostrazione del potere rappresentativo del soggetto conferente la procura) la pronuncia di un ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi della societa' - e' superata dalla produzione, ritualmente effettuata nel rispetto dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. dalla societa' ricorrente in data 29 luglio 2005, con atto recante il prescritto elenco notificato al P. in data 27 luglio 2005, (fra l'altro) dell'atto notarile n. di Rep. 47897, rogato dal Notaio dottor Umberto Cavallini di Trieste in data 18 dicembre 2001. Con tale atto, infatti, il dottor Enrico Tornasi Cucchiani, nella qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore delegato della Lloyd Adriatico risulta in primo luogo aver conferito al dottor Sattler dirigente della societa' procura speciale a "rappresentare in giudizio la societa' mandante nelle cause relative a sinistri di tutti i rami, con facolta' di rinunciare ed accettare le rinunce agli atti, transigere, nominare difensori e procuratori ed eleggere domicilio presso di loro", in secondo luogo detto atto qualifica come indicativa l'elencazione delle facolta' conferite e prevede la legittimazione al compimento di quanto necessario all'adempimento del mandato.
In ragione di quest'ultima previsione tale procura speciale appareampiamente rispettosa del principio, desumibile secondo consolidata giurisprudenza di questa corte, dall'art. 77 cod. proc. civ. nel senso che il conferimento di un potere di rappresentanza processuale speciale da parte di una persona giuridica (qual e' quello di cui all'atto in esatte) suppone o la pregressa esistenza nel soggetto cui viene conferito di un potere di rappresentanza sostanziale o il contestuale conferimento di tale potere in modo tale, pero', che esso possa estrinsecarsi prima ed indipendentemente dall'esercizio del potere di rappresentanza processuale (in termini si vedano: Cass. n. 8421 del 2004; n. 19252 del 2004; n. 5425 del 2003; n. 5842 del 2000;
in particolare, in modo chiarissimo Cass. n. 1209 del 1997, secondo cui il legale rappresentante di una societa' di capitali, pur in presenza di una disposizione dello statuto societario che lo abiliti al conferimento di una procura di carattere esclusivamente formale, non puo' validamente delegare ad altro soggetto la rappresentanza processuale della societa' stessa - e cio' vale anche per le cause sottoposte al rito del lavoro - allorche' tale delega sia disgiunta dall'attribuzione di poteri di rappresentanza anche sostanziale, che consentano cioe' una gestione dei rapporti oggetto della procura esercitabile a prescindere ed indipendentemente da specifiche vicende litigiose; ne consegue che il difetto di siffatti poteri si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, l'accertamento della quale, trattandosi di un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, puo' essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimita', con il solo limite della formazione del giudicato sul punto; il principio e' stato, del resto, chiaramente affermato da Cass. sez. un. n. 4666 del 1998 e, poi, costantemente ribadito dalle SS.UU. in numerose sentenze conformi).
Ora, nel caso di specie l'espressa previsione nell'atto suindicato - al di la' di quello che risulta espressamente previsto, che viene qualificato come avente valore indicativo - della legittimazione a porre in essere quanto necessario al compimento del mandato evoca manifestamente l'esistenza di un potere di rappresentanza sostanziale esercitabile prima dell'eventuale esercizio del potere di rappresentanza processuale, in quanto e' evidente che fra quanto e' necessario per l'esercizio di quest'ultimo potere a partire dall'inizio della lite deve necessariamente comprendersi quanto, prima del livello processuale, puo' essere posto in essere per scongiurare quell'inizio. Sicche', nella fattispecie risulta rispettato quanto l'ordinamento esige attraverso la norma dell'art. 77. 6. Altro problema preliminare che questa Corte deve esaminare si prospetta per la ragione che con lo stesso ricorso sono state impugnate due diverse sentenze.
Il problema e' agevolmente superabile, in quanto e' consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'impugnazione di una pluralita' di sentenze con un unico atto e' consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorche' in diverse fasi o gradi - (come nel caso della sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e della successiva sentenza definitiva;
della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorche' le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie, ovvero di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale), mentre e' inammissibile il ricorso per Cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch'essi parzialmente diversi (Cass. n. 69 del 2002; n. 5472 del 1994; n. 6626 del 1995; n. 805 del 1997; n. 12562 del 1998; n. 693 del 2001; Cass. sez. un. n. 4445 del 1997, secondo cui e' ammissibile il ricorso per Cassazione proposto con un unico atto avverso sentenze diverse, pronunciate fra le stesse parti ed aventi ad oggetto identiche questioni di diritto).
Ancora, con ulteriori specificazioni, si e' detto che l'impugnazione con unico atto di una pluralita' di sentenze o di provvedimenti emessi in forma diversa, ma con effetti decisori su un conflitto di diritti soggettivi suscettibili di acquistare efficacia definitiva, e' consentita esclusivamente nel caso in cui le sentenze o i provvedimenti impugnati siano pronunciati non solo tra le medesime parti, ma anche nel medesimo procedimento ancorche' in diversi gradi o diverse fasi, mentre e' invece inammissibile il ricorso per cassazione proposto con unico atto contro sentenze diverse pronunciate dal giudice di merito all'esito di procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti quantunque intercorsi tra le stesse parti e comportanti la soluzione di questioni in tutto o in parte coincidenti. Tale inammissibilita', che deve essere rilevata e dichiarata, anche in assenza di eccezione di pare, in via ufficiosa, investe tutte le impugnazioni contestualmente proposte, non essendo possibile discernere l'una dall'altra al fine di riconoscerne o negarne la idoneita' ad integrare e ad esaurire il contenuto dell'unico ricorso (Cass. n. 5744 del 1998).
Il fondamento dei principi sopra riportati viene individuato evidenziandosi che il principio della consumazione del diritto di impugnazione opera solo rispetto al medesimo mezzo di gravame: donde la conseguenza che la proposizione dell'appello contro una sentenza non e' preclusiva del successivo ricorso per Cassazione (Cass. n. 2014 del 1996; adde Cass. n. 7406 del 2003; nonche' Cass. sez. un. n. 16602 del 2002).
Chiarito, dunque, che non possono sussistere dubbi sull'ammissibilita' del ricorso, va rilevato che e' preliminare l'esame dello stesso per quanto attiene alla sentenza d'appello, atteso che, al di la' dell'espressa subordinazione delle doglianze contro la sentenza di primo grado, il suo esito e' suscettibile di pregiudicare la valutazione di quelle doglianze, nel senso che, ove la statuizione del giudice d'appello fosse stata resa correttamente in punto di ammissibilita' dell'appello per cio' solo il ricorso la' dove si rivolge contro una sentenza resa in primo grado soltanto appellabile diverrebbe inammissibile.
7. Il primo motivo del ricorso contro la sentenza d'appello e' infondato, in quanto il Tribunale, sia pure con considerazioni molto scarne, ha bene interpretato il valore della domanda proposta in primo grado dal P., per come risultante dall'espressione che i ricorrenti hanno riprodotto in ricorso e che la Corte, vertendosi in tema di questione processuale, riscontra conformi a quanto effettivamente indicato in citazione. invero, il valore della domanda proposta dal P., trattandosi di domanda concernente una somma di danaro, andava determinato ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. Nella specie la somma richiesta era stata indicata dall'attore con l'espressa precisazione di contenimento ^nei limiti della competenza del giudice adito di lire 2.000.000". Questa precisazione equivaleva all'indicazione della somma richiesta, cui allude l'art. 14, primo comma, cod. civ., nel senso che implicava una richiesta di pronunciare la condanna oggetto della domanda con riferimento al momento della sua proposizione e per quanto fosse risultato dovuto all'esito dello svolgimento della cognizione, comunque non oltre l'importo di lire 2.000.000. Il riferimento alla rivalutazione ed agli interessi, di fronte all'indicazione della somma, richiesta con un espresso riferimento "ai limiti della competenza del giudice adito" ed in ragione del principio per cui la competenza si determina al momento della domanda (per come impone l'art. 10, primo comma, cod. civ.), non poteva che essere inteso nel senso che tali voci creditorie venivano richieste senza che dovessero incidere sulla competenza per valore cosi' evocata e, quindi, esclusivamente a partire dalla proposizione della domanda.
In sostanza, secondo il tenore della domanda per come risultante dalle espressioni appena ricordate l'attore chiese il riconoscimento di una somma a titolo risarcitorio pari - al momento della proposizione della domanda - al massimo a lire due milioni da intendersi al netto della rivalutazione e degli interessi, che sarebbero stati dovuti dal giorno del fatto, vertendosi in ipotesi di illecito aquiliano (e, quindi, secondo un tradizionale orientamento, di debito di valore) ed invece, in ragione dell'espresso contenimento nel limite dei due milioni e della successiva autonoma richiesta, non risultarono richiesti per un momento anteriore alla domanda e, quindi, in modo incidente sul suo valore. L'adito giudice di pace, dunque, avrebbe potuto riconoscere dovuta la somma a titolo risarcitorio per effetto della aestimatio per un massimo di lire due milioni e, ove nel compierla l'avesse conchiusa in un importo inferiore, avrebbe potuto riconoscere solo la somma minore ed applicare su di essa la rivalutazione e gli interessi solo dal momento della proposizione della domanda.
Ogni altra interpretazione della domanda e, particolarmente, quella prospettata dal motivo di ricorso nel senso che gli interessi e la rivalutazione sarebbero stati chiesti in modo incidente sulla competenza, cioe' per il periodo anteriore alla proposizione della domanda (cosa possibile allorquando la domanda di risarcimento del danno venga proposta per una somma di cui si indichi l'ammontare e sui cui si chiedano interessi e rivalutazione, mentre quando si chieda il risarcimento del danno senza indicarne l'ammontare con gli interessi e la rivalutazione il cumulo ai sensi dell'art. 10 non ha luogo, giacche' tali accessori sono parti dell'unica domanda risarcitoria: in termini Cass. n. 1136 del 1999 e n. 4380 del 1992) non si concilia con il senso fatto manifesto dalle parole usate nella formulazione della domanda, per come poteva essere inteso dalle parti convenute, in quanto postulerebbe la totale svalutazione del riferimento ai limiti della competenza di lire due milioni, che si dovrebbe considerare del tutto privo di effetti e fatta inutiliter.
Il valore della domanda, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. era, dunque, conchiuso (al momento della sua proposizione) in lire 2.000.000, al netto degli interessi e della rivalutazione, che, invece, si intendevano richiesti solo dal momento della domanda.
Ne consegue che esattamente il Tribunale ha ritenuto che la sentenza, in quanto pronunciata su domanda conchiusa nel limite della giurisdizione necessaria di equita', fosse inappellabile.
Naturalmente, di nessun rilievo e' che il Giudice di Pace abbia riconosciuto la rivalutazione sulla somma liquidata dal giorno del sinistro fino a quello della proposizione della domanda, cosi' dando un'interpretazione (peraltro senza argomentare) della stessa diversa da quella imposta dal suo tenore. E' appena il caso di rilevare, infatti, che, in ragione del chiaro principio espresso dal primo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., cioe' che la competenza si determina dalla domanda, il fatto che il giudice adito abbia deciso oltre di essa determina solo un vizio di ultrapetizione, ma non assume rilievo ai fini della determinazione della competenza (in termini Cass. n. 18942 del 2003).
8. Anche il secondo motivo di ricorso e' infondato, in quanto non propone una critica alla sentenza d'appello.
Invero, tale sentenza, pur dando atto che tra i motivi di appello era stata prospettata come ragione di riforma della sentenza di primo grado la cd. "eccezione di inscindibilita' del danno" su cui il motivo si sofferma, non ha affatto esaminato tale eccezione. Ne discende che la sentenza avrebbe sotto tale aspetto potuto essere censurata per omessa pronuncia su uno dei motivi di appello. I ricorrenti, viceversa, l'hanno denunciata ai sensi del n. 2 e del n. 3 e le considerazioni con le quali il motivo e' articolato non propongono affatto - al di la' della mancata indicazione della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - una censura di quella specie, ma criticano la sentenza impugnata nel presupposto che essa abbia esaminato e disatteso le doglianze sulla cd. inscindibilita' del danno.
Alla p. 6, nella penultima proposizione il ricorso motiva la censura ai sensi del n. 2 dell'art. 360 cod. proc. civ. addebitando al Tribunale di avere male interpretato la domanda attorca disconoscendo che essa era di valore superiore a quello indicato in ragione della circostanza che il sinistro aveva causato anche danni alla persona.
Ora, anche a voler interpretare il motivo non gia' nel senso che addebiti alla sentenza impugnata l'erronea valutazione del valore della domanda per come proposta con l'atto di citazione (atteso che si assume che solo nel corso del giudizio di primo grado sia emerso che sussisteva un danno alla persona: dall'osservazione che nella citazione si era fatto riferimento al trasporto del P. presso un ospedale non viene, infatti, dedotto che gia' dalla citazione la domanda rivelasse che vi era stato quel danno), bensi' nel senso che l'errore sia stato compiuto in relazione a come il valore della domanda stessa si sarebbe definito in sede di precisazione delle conclusioni avanti al primo giudice (cioe' una volta emerso che il sinistro aveva causato lesioni personali per le lettere dell'I.N.A.I.L. cui fa riferimento il ricorso), appare evidente che si tratta di censura che si risolve in una critica della sentenza impugnata nel presupposto che essa abbia valutato la circostanza e lo abbia fatto erroneamente.
Poiche' nella sentenza di tale valutazione non v'e' traccia e' evidente che la critica non si correla all'iter motivazionale della sentenza stessa, che ha omesso del tutto di considerare il problema.
Pertanto, si sarebbe dovuto imputare alla sentenza il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ.Anche la doglianza prospettata ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. e ravvisabile nelle argomentazioni esposte a partire dalla pagina 6 non si sostanzia in una critica di una questione affrontata dalla motivazione della sentenza impugnata, che non si occupa in alcun modo del problema da esse evocato. A tacere del fatto che per questa parte il motivo si articola con l'enunciazione di una critica alla sentenza di primo grado e non alla sentenza d'appello, quand'anche questa Incongruenza si superi e si intenda tale critica come rivolta anche alla sentenza d'appello per non avere censurato quella di primo grado in parte qua, e' di tutta evidenza che la doglianza non si' risolve in una critica correlata alla motivazione della sentenza impugnata, che non si occupa del problema, di modo che anche in questo caso si sarebbe dovuto denunciare il vizio di violazione dell'art. 112, in relazione all'art. 342 cod. proc. civ. Fermo quanto rilevato, e' appena il caso di ricordare che, secondo questa Corte, l'omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4, cod. proc. civ., e, conseguentemente, e' inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (Cass. n. 14003 del 2004 e 20076 del 2004).
Per completezza e' opportuno ancora rilevare che, ove effettivamente la sentenza impugnata si fosse occupata delle doglianze di cui trattasi, esse sarebbero state prive di pregio per le seguenti ragioni:
a) per il caso - come si e' visto nemmeno sostenuto dai ricorrenti - che la domanda avesse rivelato fin dalla sua proposizione che il sinistro aveva cagionato danni alle persone, la mancata riserva da parte del P. del diritto di agire separatamente per i danni alla persona non avrebbe provocato (come non potra' provocare, contrariamente a quel che paventano i ricorrenti) alcun pregiudizio a loro carico, sotto il profilo della possibile evocazione con un nuovo giudizio per quel danno, atteso che, se e' vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il titolare del diritto al risarcimento del danno puo' legittimamente scegliere di agire per il ristoro di alcune soltanto delle "voci" di danno subite ed e' pertanto ammissibile la domanda con la quale il soggetto danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale chieda dinanzi al giudice di pace il risarcimento del solo danno alle cose, purche' faccia espressa riserva di domandare in un successivo giudizio il risarcimento del danno alla persona, salva la facolta' del convenuto chiedere in via riconvenzionale con domanda vincolante per il giudice, che l'accertamento si estenda all'intera area del danno subito dall'attore (Cass. n. 10702 del 1998; n. 11203 del 2000), e' altrettanto vero che - sempre secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita' - nel caso in cui un soggetto, facendo valere il suo diritto al risarcimento del danno, chieda, senza alcuna specificazione o riserva, la condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma, l'azione comprende, per la sua genericita', tutto il credito esercitabile, sicche' e' da escludere che, dopo la formazione del giudicato al riguardo, il medesimo soggetto possa azionare di nuovo lo stesso diritto per ottenere il pagamento di altre somme in relazione a voci di danno non considerate da tale giudicato, come e' invece consentito qualora il creditore abbia fin dal primo momento delimitato l'oggetto della sua domanda a determinate voci, restando in tal caso quelle ulteriori fuori dell'oggetto del primo giudizio, e del conseguente giudicato (Cass. n. 7358 del 2000);
b) in relazione, invece, all'assunto - questa volta effettivamente sostenuto dai ricorrenti - che in sede di precisazione delle conclusioni si era evidenziata la sussistenza del danno alla persona, fermo che del tutto contraddittoriamente i ricorrenti sostengono che l'evidenziazione di tale sussistenza non aveva dato luogo da parte loro alla proposizione di una riconvenzionale di accertamento dell'intero danno ma solo ad un'eccezione, anche a voler considerare che tale qualificazione erronea fosse ininfluente e la prospettazione dovesse interpretarsi come propositiva di una domanda, la proposizione di tale domanda, per un verso avrebbe dovuto essere accompagnata da un'istanza di rimessione in termini ex art. 184-bis cod. proc. civ., fondata sull'impossibilita' di proporla tempestivamente (al riguardo si ricorda che nel procedimento dinanzi al giudice di pace la domanda riconvenzionale puo' essere proposta alla prima udienza dinanzi al giudice di pace, ma non oltre questa, poiche' a norma dell'art. 320 c.p.c, la prima udienza rappresenta il limite ultimo per le deduzioni delle parti, salvo il rinvio ad una nuova udienza "quando sia reso necessario dalle attivita' delle parti" nella prima: in questi termini, in motivazione, Cass. n. 5751 del 1999; successivamente Cass. n. 11946 del 2003; ne discende che il primo giudice a giusta ragione avrebbe evocato l'art. 320 cod. proc. civ.), e, per altro verso e comunque sarebbe stata in ogni caso da rigettare per carenza di una delle condizioni delle azioni, cioe' dell'interesse ad agire, in quanto, non avendo il P. formulato alcuna riserva di agire per i danni alla persona ed essendo il giudicato destinato a formarsi sulla domanda da lui azionata preclusivo della possibilita' di uria successiva azione per essi (come emerge dalla citata giurisprudenza), i ricorrenti non avrebbero avuto alcun interesse all'accertamento sollecitato con la riconvenzionale (non potendo esso, naturalmente, discendere dall'eventuale minaccia di rivalsa dell'I.N.A.I.L., riguardo alla quale essi avrebbero conservato la piena possibilita' di contestarne la fondatezza).
9, Anche il terzo motivo e' privo di fondamento.
Sostanziandosi esso in una censura ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. correlata alle violazioni di legge denunciate con i primi due motivi non puo' che apparire anch'esso propositivo di una doglianza che non si risolve in una critica della motivazione della sentenza impugnata, che dei profili che ne sono oggetto non si e' occupata. Anche in questo caso, in realta', i ricorrenti avrebbero dovuto proporre come motivo di ricorso la violazione dell'art. 112, che invece non hanno proposto (si vedano le gia' citate Cass. n. 14003 del 2004 e 20076 del 2004).
10. Il ricorso per la parte relativa alla sentenza del Giudice di pace e' inammissibile.
Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. i ricorrenti hanno replicato all'eccezione sul punto formulata dal resistente, sotto il profilo che il termine cd. lungo per l'impugnazione di detta sentenza non sarebbe applicabile, in quanto la sentenza era stata notificata ed era decorso, pertanto, il termine breve, adducendo che la relativa notificazione non sarebbe stata idonea, in quanto affetta da nullita' insanabile perche' richiesta da un praticante avvocato non legittimato ad esercitare il ministero dinanzi agli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Roma, in quanto all'epoca iscritto negli appositi registri a Cosenza.
All'uopo, i ricorrenti hanno prodotto documentazione nel rispetto dell'art. 372 cod. proc. civ. Ora, la replicatio sarebbe infondata alla stregua di quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, se ritiene che la legittimazione a presentare istanza di notificazione, ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ., spetta alla parte, la quale puo' chiederne l'esecuzione sia personalmente sia a mezzo di difensore munito di procura, sostiene, tuttavia, sottolinea che la inesistenza della notificazione puo' ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l'atto compiuto, mentre, se richiesta da procuratore non abilitato - o perche' esercente extra districtum o perche' non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione -, e' affetta da nullita' della quale e' possibile la sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo (Cass. n. 3784 del 1990; si veda pure Cass. sez. un. n. 9972 del 1996), scopo che nella specie non si vede come potrebbe negarsi sia stato comunque raggiunto, essendo la notificazione avvenuta a mani del legale che rappresentava i ricorrenti avanti al Giudice di Pace.
Fermo quanto appena rilevato, osserva il Collegio che, a prescindere da tale ultimo rilievo e dal superamento dell'eccezione del resistente, il ricorso, anche se la replicatio dei ricorrenti fosse fondata, non cesserebbe d'essere inammissibile per una ragione che il Collegio rileva d'ufficio, cioe' per il fatto che la proposizione dell'appello (avvenuta con notificazione a mezzo posta, tramite atto spedito il 28 giugno 2002) da parte dei qui ricorrenti fu idonea a far decorrere anche il termine breve per l'impugnazione della sentenza del giudice di pace.
E', infatti, principio consolidato che la proposizione d'impugnazione equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l'abbia proposta e pertanto fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti del medesimo e/o delle altre parti, restando irrilevante ogni questione sull'asserita inesistenza della notifica della sentenza di primo grado (Cass. n. 5973 del 2005).
Con riferimento a caso similare a quello che si decide si e' coerentemente statuito che la notificazione dell'impugnazione equivale - agli effetti della scienza legale - alla notificazione della sentenza oggetto di impugnazione. Da cio' consegue che, ove il soccombente in primo grado proponga, avverso la relativa sentenza non notificata, una prima impugnazione davanti al giudice di appello, e, successivamente, ritenendo la medesima sentenza ricorribile soltanto per cassazione, una seconda impugnazione mediante ricorso in sede di legittimita', quest'ultimo, in tanto puo' essere ritenuto ammissibile e tempestivo, in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell'originario atto di appello (Cass. n. 5548 del 1998; in senso conforme Cass. n. 15797 del 2003).
Ed ancora: il principio secondo cui la notificazione dell'impugnazione, ancorche' quest'ultima sia inammissibile o improcedibile, equivale, sul piano della "conoscenza legale" da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata, si applica anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione d'inammissibilita' o d'improcedibilita' non precluda la proponibilita' di un diverso rimedio, il quale, pertanto, deve essere notificato nel termine "breve" decorrente dalla proposizione dell'impugnazione originaria (Cass. n. 20547 del 2004).
Il ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile.
11. Il ricorso incidentale del P. dev'essere rigettato al lume dei principi che regolano l'invocabilita' della fattispecie dell'art. 96 cod. proc. civ. nel giudizio di legittimita'.
Questa Corte, in proposito, ha affermato che la condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria puo' essere pronunciata anche in sede di giudizio di Cassazione, a condizione che il relativo ricorso, oltre che patentemente infondato, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti e, contemporaneamente, un'ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilita' (Cass. n. 12149 del 2002; nonche' Cass. sez. un. n. 448 del 1995).
Ora, nella specie in riferimento al ricorso per la parte relativa alla sentenza del giudice di pace ricorrerebbero si' gli estremi della patente infondatezza, ma non quelli della ignoranza colpevole della notificazione, atteso che, come ha rivelato la replica all'eccezione del P., i ricorrenti ritenevano - pur erroneamente - che la notificazione fosse inesistente.
12. Le spese del giudizio di Cassazione possono essere compensate per giusti motivi, tenuto conto della circostanza che l'origine della controversia in rito sul valore della domanda fu determinata dalla formulazione della domanda stessa, che, supponendo un'interpretazione, poteva giustificare l'atteggiamento processuale dei qui ricorrenti, e considerato, inoltre, che la scarna motivazione della sentenza d'appello sul punto della inappellabilita' rende scusabile la proposizione del ricorso in Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso avverso la sentenza emessa in grado d'appello e dichiara inammissibile quello contro la sentenza del giudice di pace. Rigetta il ricorso incidentale. Spese compensate.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2005.

Testo del 2014-10-08 - Fonte: Dir. Sportivo

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