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   Riforma 2014-10-01 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Riforma giustizia: un testo di ordinaria follia

Abstract: Decreto-legge n. 132/2014
("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") (grassetto a cura dell'editor) - Fonte: Proc. Civile

A quale genio è venuto in mente un titolo impronunciabile del genere: degiurisdizionalizzazione …

Al Ministro Orlando in persona o al suo ufficio legiferante?

Ebbene, se il titolo del decreto è già tutto un programma, è sufficiente scorrere le prime righe – a giustificazione del tipo di provvedimento emesso (decreto-legge) – per avere la certezza che questa sia l'ennesima riforma partorita in fretta e furia ancora priva di concrete ed efficaci misure.

Ma quale straordinaria urgenza!? Sono anni che i ministri della giustizia che si succedono affastellano riforme su riforme decantandole ogni volta come la soluzione alle problematiche dei procedimenti giudiziari (soprattutto civili), ma senza mai cogliere nel segno.

Il problema è molto semplice: chi legifera non ha la più pallida idea di cosa succede nelle aule giudiziarie né quali sono le reali criticità.

Prima di tutto la nostra giustizia risente di carenze di organico pazzesche, ma anche degli strumenti più banali: pensiamo ad esempio alla cancelleria; spesso noi avvocati siamo costretti a portare ai cancellieri risme di carta per fare le fotocopie dei nostri atti, pur continuando a pagare – ovviamente – i diritti di copia. E potremmo continuare, ma una pagina non sarebbe sufficiente!

La soluzione governativa: aumentiamo i contributi unificati, le marche giudiziarie, introduciamo più filtri possibili e così eliminiamo il problema della giustizia lumaca … questo hanno fatto fino ad ora i precedessori del premier Renzi e quest'ultimo non è stato da meno regalandoci questa “perla” …

Non era già sufficiente la mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010 e succ. modif. che ha avuto il solo effetto di allungare i procedimenti ed i costi per i cittadini?

Evidentemente secondo il governo Renzi no, tanto da aver previsto espressamente un'altra forma di mediazione (che ha solo cambiato nome diventando “procedura di negoziazione assistita”) – ovviamente a pena di improcedibilità della domanda –, sia per le controversie relative ai sinistri tra veicoli e natanti, che erano stati invece esclusi dalla mediazione, che per le domande di pagamento di somme di denaro non superiori a euro 50.000,00.

Vantaggi della procedura di negoziazione assistita? nessuno.

Svantaggi? tempo e denaro speso inutilmente.

Ma c'è di peggio: la possibilità nel corso di un procedimento giudiziario, se le parti sono d'accordo, di demandare ad un collegio arbitrale la risoluzione della vertenza.

E qui è vera utopia! La norma si commenta da sola.

Poi, degna di oscar, l'altra norma relativa alla possibilità per i difensori di raccogliere le dichiarazioni dei testimoni e di attestarne l'autenticità per poi produrle in giudizio – ferma la facoltà per il Giudice volerli sentire –.

Infatti, poiché tale nuova forma di testimonianza potrebbe divenire una forma o fonte di guadagno per chi non ha nulla da perdere, chissà quante dichiarazioni scritte spunteranno …

Ed il Giudice secondo voi si fiderà di queste dichiarazioni? La risposta è scontata.

Forse il nostro legislatore voleva mutuare dal procedimento penale dove i difensori possono condurre le indagini difensive raccogliendo le loro dichiarazioni dai testimoni ma in tal caso deve però sempre seguirne il loro esame durante il processo.

Dunque, un altro provvedimento destinato in partenza all'insuccesso.

Procediamo oltre.

Il passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione”.

Poichè il procedimento di cui all'art. 702bis c.p.c. ha avuto scarsa applicazione i nostri benpensanti ne hanno introdotto un clone.

E poi:

a)- termini ridottissimi per gli avvocati (10 giorni) per iscrivere a ruolo i processi esecutivi;
b)- modifica del foro competente per i pignoramenti presso terzi (coincidente col luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede);
c)- autorizzazione al creditore da parte del Presidente del Tribunale competente a consentire all'Ufficiale Giudiziario procedente di ricercare i beni del debitore accedendo alle banche dati pubbliche.

Ed altre misure inutili che comporteranno solo ed esclusivamente maggiori oneri ai creditori e preoccupazioni agli avvocati, costretti a notti più insonni per tali scadenze che si aggiungono alle numerose già esistenti.

Soprattutto la questione del termine di 10 giorni è priva di senso se solo si consideri che in certi Tribunali le udienze dei pignoramenti presso terzi (ad es.) vengono fissate a distanza di 8-9 mesi dalla notifica dell'atto.

Non manca poi l'ennesima norma sulla compensazione delle spese, questa però da accogliere positivamente: chissà che sia la volta buona per evitare il ricorso a facili (e spesso ingiuste) compensazioni delle spese. I magistrati sono avvertiti: solo in ipotesi di “soccombenza reciproca” o di “novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza” potranno compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

Ma solo questa norma si salva. Infatti, non sono degne di plauso né i provvedimenti che danno ingresso a separazioni e divorzi consensuali (senza figli) e modifica delle relative condizioni dinanzi all'ufficiale dello stato civile (che non avvantaggiano proprio nessuno), né la norma (cavallo di battaglia dell'intero testo) relativa alle ferie dei magistrati. A proposito, ma quale ferie dei magistrati? Con questa norma si intaccano piuttosto quelle degli avvocati! Quantomeno fino ad ora per gli avvocati le notti erano più tranquille per i 46 giorni del “feriato” (dall'1 agosto al 15 settembre), senza essere vittime delle scadenze degli atti, ma poiché in Italia tutto deve essere complicato, ecco che il buon Renzi si è adeguato ed ha limitato tale periodo (di sopensione dei termini processuali) dal 6 al 31 agosto.

Il premier infatti si era ripromesso un'altra finalità, ovvero di far lavorare di più coloro che considera il male del nostro Paese: i giudici fannulloni.

Ma quanti sono veramente i giudici fannulloni?

Personalmente, parlo almeno della città in cui esercito prevalentemente la mia attività professionale (Pisa), non ne conosco. Mi sono note invece le condizioni in cui lavorano e lavoro: pessime e ciò né per colpa loro né per colpa mia. Ma proprio per colpa della miopia di chi, come in questo caso, ci governa.

C'è quindi solo da auspicare che questo decreto-legge non venga convertito in legge e che la prossima volta prima di partorire un testo legislativo (possibilmente non ricorrendo alla decretazione d'urgenza), il governo coinvolga attivamente e fattivamente tutte le componenti del settore giustizia.

Alberto Foggia

 

Testo del 2014-10-01 - Fonte: Proc. Civile

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