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Appello e legge Pinto nel mirino del decreto crescita del paese (sviluppo)

Abstract: Gazzetta Ufficiale N. 147 del 26 Giugno 2012
DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)
Non commenteremo il testo che tanto spontaneamente gli avvocati stanno gia' commentando tra di loro. - Fonte: G.U. Jesi

Capo VII

Ulteriori misure per la giustizia civile

Art. 54

Appello

1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:
«Art. 348-bis (Inammissibilita' all'appello). - Fuori dei casi in
cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o
l'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiarata
inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole
probabilita' di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause di cui
all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater.
Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). -
All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere
alla trattazione, dichiara inammissibile l'appello, a norma
dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente
motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati
in uno o piu' atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.
Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.
L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia per
l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui
all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma
dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla
trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la
sentenza.
Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il provvedimento
di primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360,
ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con
l'atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla
comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che
dichiara l'inammissibilita'. Si applica l'articolo 327, in quanto
compatibile.
Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti
alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il
ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo' essere
proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
dell'articolo 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi
di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al
ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la
decisione di primo grado.»;
b) all'articolo 360, primo comma, e' apportata la seguente
modificazione:
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che e' stato oggetto di discussione tra le parti.»;
c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma:
«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto,
la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;
d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente:
«Art. 436-bis (Inammissibilita' dell'appello e pronuncia). -
All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e
348-ter»;
e) all'articolo 447-bis, primo comma, e' apportata la seguente
modificazione:
le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,
433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si
applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o
con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle
sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo VII

Ulteriori misure per la giustizia civile

Art. 55

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Nell'accertare la
violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto del
procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il
procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a
concorrervi o a contribuire alla sua definizione»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al
comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo
grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di
legittimita'. Ai fini del computo della durata il processo si
considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del
giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si
considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di
esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura
concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale si
considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di
parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha
avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se
il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non
superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui
il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui
inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la
proposizione della stessa.
2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte soccombente condannata a norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione
connessa a condotte dilatorie della parte;
e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del
processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei
termini cui all'articolo 2-bis.
f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;
3) il comma 3 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo). - 1. Il giudice liquida a
titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500
euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di
anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di
durata del processo.
2. L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del
codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione
di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in
relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo'
in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore,
a quello del diritto accertato dal giudice.»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Procedimento). - 1. La domanda di equa riparazione si
propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto
in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del
codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i
magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai
gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si
assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura
civile.
2. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice
militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei
seguenti atti:
a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie
relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia
concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte
a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con
decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del
ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice
di procedura civile.
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione
contro cui e' stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la
somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in
mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le
spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso e' in tutto o in parte respinto la domanda non
puo' essere riproposta, ma la parte puo' fare opposizione a norma
dell'articolo 5-ter.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei
limiti delle risorse disponibili.»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«La domanda di riparazione puo' essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che
conclude il procedimento e' divenuta definitiva.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Notificazioni e comunicazioni). - 1. Il ricorso,
unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e'
notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la
domanda e' proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia
eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del
provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo' essere piu'
proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile
l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del
ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda e' altresi' comunicato al
procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale
avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari
dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati
dal procedimento.»;
f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-ter (Opposizione). - 1. Contro il decreto che ha deciso
sulla domanda di equa riparazione puo' essere proposta opposizione
nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.
3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non puo' far
parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il
collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, puo', con
ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del
decreto opposto.
5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,
decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente
esecutivo.
Art. 5-quater (Sanzioni processuali). - 1. Con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il
giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa
riparazione e' dichiarata inammissibile ovvero manifestamente
infondata, puo' condannare il ricorrente al pagamento in favore della
cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro
1.000 e non superiore ad euro10.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo VII

Ulteriori misure per la giustizia civile

Art. 56

Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale
dall'attivita' giurisdizionale

Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un
massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e'
individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato
direttivo»;
b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole «ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero
parziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura determinata dal
Consiglio superiore della magistratura».


Link: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2012/147/2.htm

Testo del 2012-06-27 - Fonte: G.U. Jesi

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