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   comunicazioni 2012-05-03 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Nulla la sentenza se alle comunicazioni di cancelleria via email non segue una risposta manuale

Abstract: Cassazione II Civile del 30-04-2012, n. 6635 segnalata dall'avv Maurizio Storti sul proprio sito, al link sotto indicato. http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.it - Fonte: avv Maurizio Storti

"Dall'esame diretto degli atti del giudizio di appello, consentito per la natura del vizio denunciato, si evince che l'ordinanza pronunciata fuori udienza dalla Corte di Appello di Firenze in data 23-10-2007 è stata comunicata in pari data dalla Cancelleria al difensore del G., [OMISSIS], all'indirizzo di posta elettronica "(OMISSIS)". Nella relativa attestazione resa dal Cancelliere, peraltro, non vi è alcun riferimento al riscontro dell'avvenuta ricezione di tale comunicazione da parte del destinatario.


Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la comunicazione di Cancelleria effettuata per e-mail all'indirizzo elettronico indicato dal difensore deve ritenersi valida, allorchè ad essa il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea (Cass. 19-2-2008 n. 4061).


Non vi è ragione per discostarsi da tale principio, che risponde all'esigenza di assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica (prevista, per le comunicazioni delle ordinanze emesse fuori dell'udienza, dall'art. 134 c.p.c., comma 3, e dall'art. 176 c.p.c., comma 2, ultima parte, aggiunti dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. b) e c), convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80) rispetto a quella cartacea prevista in via generale dall'art. 136 c.p.c., e art. 145 disp. att. c.p.c. per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilità, sia pur remota, di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione.


Secondo il costante orientamento di questa Corte, la comunicazione, a cura del cancelliere, dell'ordinanza pronunciata fuori udienza, è diretta a rendere edotte le parti del contenuto del provvedimento del giudice e della data della nuova udienza fissata, e costituisce un requisito formale indispensabile perchè il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo. La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti, pertanto, determina la nullità ex art. 156 c.p.c., dell'ordinanza e la conseguente nullità, ex art. 159 c.p.c., degli atti successivi dei processo e della sentenza impugnata - rispetto ai quali il provvedimento e la sua comunicazione costituiscono antecedenti indispensabili -, per violazione del principio del contraddittorio (v. Cass. 2-4-2009 n. 8002; Cass. 29-1- 2003 n. 1283; Cass. 27-11-1984 n. 6162; Cass. 15-3-1982 n. 1690).


Orbene, poichè nella specie, contrariamente a quanto ritenuto a pag. 7 della decisione impugnata, l'ordinanza pronunciata fuori udienza dalla Corte di Appello non risulta comunicata alla parte appellata costituita e questa non ha partecipato alle udienze successive, gli atti processuali successivi a tale provvedimento e la sentenza gravata devono considerarsi nulli per violazione del principio del contraddittorio.


Il motivo in esame, pertanto, deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità."


Link: http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.it/2012/05/

Testo del 2012-05-03 - Fonte: avv Maurizio Storti

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