Procedura civile | 2012-01-03 · NEW: Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf |
Istanza per dichiarare il perdurare dell'interesse in causa |
MODELLO DI ISTANZA DI TRATTAZIONE EX ART. 26 L. 12/11/2011 N. 183  Dal 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica all’art. 26 della legge  12  novembre  2011  n.  183, ad opera della cd. legge di stabilità 2012  (ex finanziaria). Il cliente, attore o convenuto nella causa civile pendente innanzi alla Corte di Cassazione o alla Corte di Appello dovrà essere informato dell’onere di dichiarare, con apposita istanza dal medesimo sottoscritta e poi autenticata dall’avvocato che lo rappresenta e difende, il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento;  pena l’estinzione della causa. Un incombente procedurale non di poco conto, di cui è onerato ciascun legale. Vediamo cosa dice il testo dell’art. 26 della legge  12  novembre  2011,  n.  183  così come integrato dalla legge di stabilità 2012: 1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le  impugnazioni  si  intendono rinunciate  se  nessuna  delle  parti,  con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la  procura  alle  liti  e autenticata dal difensore, dichiara  la  persistenza  dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il  periodo  di  sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui  all'articolo  2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. 3. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.  Tale norma, quindi, individua due differenti tipologie di impugnazioni, per le quali si dovrà depositare l’istanza: - CORTE DI CASSAZIONE = pronunce pubblicate PRIMA della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.69 (4 luglio 2009); - CORTI DI APPELLO = Pronunzie pubblicate da OLTRE tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2012).  Ecco in sintesi i punti salienti della riforma: 1) entro sei mesi dal 01.01.2012 e senza alcun avviso da parte della cancelleria agli avvocati costituiti, almeno una delle parti in causa dovrà depositare apposita istanza autenticata dal proprio difensore, con la quale deve dichiarare se ha interesse alla trattazione della causa pendente davanti alla Core di Cassazione e/o alla Corte di Appello; 2) l’omesso deposito dell’istanza determina l’estinzione della causa pendente con decreto; 3) il periodo di sei mesi non va computato nelle cause per l’equa riparazione.  Qui di seguito viene riportato un esempio di istanza per la  Corte di Appello:  CORTE D’APPELLO DI (...) Causa n. / R.G. - sezione (...) Giudice Dott. (...) Prossima udienza: ISTANZA DI TRATTAZIONE ex art. 26 l. 183/2011 Il Sig...............................nato a..............……..il……..........,residente a................................... via............n......cod.fisc……............. oppure La Società .......................................(DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, C.F. e P.IVA) in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.............,……..................nato a……..il……..,residente a................. via............n......cod.fisc……............. rappresentata e difesa nel presente giudizio dal’Avv…….. del Foro Di......... C.F. (...) giusta delega in calce (a margine)a  ................. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (...) PREMESSO CHE - con atto di appello notificato in data _______, _______ proponeva gravame avverso la sentenza n. _______ emessa dal _______ di _______; -si costituiva in giudizio_______,______ depositando, nei termini_________; - è pendente dal  innanzi all’intestata Corte di Appello causa civile iscritta al n. ___,_____ ; -la prossima udienza deputata per______________veniva fissata per il giorno______,_____; Tutto ciò premesso, l’esponente come sopra rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato FA ISTANZA di trattazione della causa sopra indicata, dichiarando persistente il proprio interesse all’impugnazione.  Data e firma  E’ autentica la firma che precede Avvocato..........................  Dott.ssa E l i s a F o r n a c i a r i collaboratrice c/o Studio Legale Avvocato Chiara Fabbroni Via Madonna Del Prato n. 131 | 52100 Arezzo email:fornaciari.elisa at gmail.com http://twitter.com/ForEly1979 http://it.linkedin.com/pub/elisa-fornaciari/29/539/364
Testo del 2012-01-03 - Fonte: Elisa Fornaciari Procedura civile Istanza Formula Procciv Interesse -y- Fornaciari |