mediazione | 2011-12-23 · NEW: ![]() |
Alert - Mediazione: circolare interpretativa del Ministero |
La circolare 20 dicembre 2011, a firma del direttore della giustizia civile, interpretativa delle misure correttive introdotte dal decreto interministeriale 6 luglio 2011, n. 145 e' sul sito del Ministero. Tuttavia bisogna tenere conto delle novita' introdotte in gazzetta ieri. Link utili:
Le novita' riguardano:
Circolare 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/201120 dicembre 2011 Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di giustizia Visto l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; CIRCOLARE Come è noto, a quasi un anno dall’entrata in vigore del d.i. n. 180/2010 si è ritenuta la necessità, con il d.i. 145/2011, di adottare misure correttive nella regolamentazione della disciplina in materia di determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione, nonché in materia di indennità per il compimento del servizio di mediazione e conciliazione. Tenuto conto delle novità introdotte, dei diversi quesiti pervenuti e dei principali profili di incertezza che sono stati posti all’attenzione, si intende procedere ad offrire la linea interpretativa di questa direzione generale con la indicazione dei criteri direttivi da seguire. Sintesi dei principi espressi:
Sintesi dei principi espressi:
I criteri di assegnazione degli affari di mediazione: L’art.4 del d.i. 145/2011 prevede che l’organismo iscritto deve precisare, nel regolamento di procedura, i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. La previsione normativa ha di mira una duplice finalità. Da un lato, contribuisce a rendere ancora più evidente che l’organismo di mediazione deve operare nel rispetto della necessaria indipendenza (già indicata nell’art.60, comma terzo, lett.b) delle legge 69/2009) per ciascun affare di mediazione. Una delle modalità di attuazione è, appunto, l’attribuzione secondo criteri predeterminati degli affari di mediazione.
È soprattutto quest’ultimo punto che merita particolare approfondimento. Significativo è, a tal proposito, il modo in cui i singoli organismi di mediazione daranno attuazione a tale previsione nel momento in cui dovranno provvedere ad inserire i criteri richiesti nel proprio regolamento che costituirà il parametro di riferimento per la valutazione della corretta assegnazione degli affari fra i singoli mediatori. A tal proposito, preme fornire le seguenti indicazioni. - Nei singoli regolamenti non si potrà fare generico rinvio alla previsione di cui all’art.3 del d.i. 145/2011, in quanto occorrerà effettivamente indicare attraverso quali criteri il responsabile dell’organismo provvederà ad assegnare tra i mediatori ora l’uno ora l’altro incarico; - la ripartizione degli affari di mediazione all’interno di ciascun organismo costituisce per il responsabile un’attività particolarmente delicata e significativa, in quanto deve essere rispettosa dei criteri oggettivi e predeterminati indicati nel regolamento i quali, a loro volta, devono tenere conto della competenza professionale di ciascun mediatore; - tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, cioè il complesso delle specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all’attività professionale esercitata; - l’attività professionale, in quanto tale, è un requisito da intendersi in modo distinto dalla capacità tecnica di sostenere il percorso di mediazione, in quanto quest’ultima implica conoscenza specifica degli strumenti che devono essere attuati per condurre e svolgere adeguatamente il percorso di mediazione; Ciò precisato, è opportuno chiarire che ciascun organismo di mediazione, per potere effettuare correttamente la ripartizione degli affari di mediazione, deve necessariamente procedere, ex ante, ad una distinzione per categorie dei propri mediatori in relazione alle specifiche competenze professionali dei medesimi (dando concreta attuazione alla previsione di cui all’art.7, comma 2 lett. d del d.m. 180/2010. Pertanto, nei diversi regolamenti di procedura sarebbe opportuno che venisse espressamente indicato, proprio al fine di chiarire come avverrà l’assegnazione degli incarichi tenendo conto della competenza professionale, quale ripartizione interna di competenza professionale è stata compiuta tra i mediatori inseriti nel proprio elenco. Va ancora detto che il raggruppamento dei mediatori per competenza non dovrebbe essere limitato alle materie giuridiche, ma a tutte le diverse materie di competenza possibili (tecniche, umanistiche, mediche, e così via.). Sintesi dei principi espressi:
La chiusura del procedimento: L’art.3 del d.i. correttivo prevede che, quando la mediazione è obbligatoria, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata alla mediazione; in questo caso, l’attestato di conclusione del procedimento può essere rilasciato dalla segreteria dell’organismo, ma solo all’esito della verifica da parte del mediatore della mancata partecipazione della parte chiamata e del mancato accordo. La norma, in primo luogo, si applica solo nel caso in cui l’esperimento del tentativo di mediazione è previsto come obbligatorio. Il che vuol dire che, in caso di mediazione volontaria o sollecitata dal giudice o per contratto, il mediatore può chiudere il procedimento di mediazione anche ove la parte istante non si sia presentata. Nei casi, invece, in cui vi è obbligatorietà del tentativo di conciliazione, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione.
Sintesi dei principi espressi:
Le modifiche in materia di indennità:
Per chiarire, si osserva che deve essere compiuta una distinzione relativamente alla determinazione dell’indennità a seconda che la mediazione sia obbligatoria o facoltativa, in particolare: a1) si opera una riduzione dell’importo dell’indennità, che sarà di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per gli altri scaglioni; a2) l’importo dell’indennità potrà subire un aumento solo in caso di successo della mediazione (dunque, non potrà applicarsi alcun altro aumento previsto, invece, per le altre forme di mediazione, in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, formulazione della proposta di mediazione). Se l’altra parte non compare: b1) l’indennità che dovrà essere corrisposta sarà unicamente di € 40,00, per il primo scaglione, o € 50,00, per gli altri scaglioni; in caso di mediazione facoltativa Per la mediazione facoltativa, sollecitata dal giudice ovvero prevista dalle parti, le modifiche rispetto alla disciplina precedente riguardano quindi: b1) la misura dell’aumento dell’indennità in caso di successo della mediazione; resta invariato, rispetto alla disciplina precedente:
A differenza, quindi, della mediazione obbligatoria, in caso di mediazione facoltativa si avrà il cumulo degli aumenti previsti. Per completezza, poi, resta da definire un ultimo profilo, quello, cioè, della cumulabilità della spese di segreteria con quelle della mediazione. A tal proposito, va chiarito che ai sensi dell’art.16, comma primo, del d.m. 180/2010 l’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Il successivo comma secondo prevede che per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 (dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione, dalla parte invitata solo al momento in cui intende aderire al procedimento e, quindi, prendervi parte). Il comma terzo, poi, prevede che per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al decreto; il comma quarto, infine, stabilisce la misura in aumento od in diminuzione dell’importo massimo delle spese di mediazione. Per quanto sopra esposto, le due voci di spesa assumono valenza diversa ed autonoma. Le spese di avvio, stabilite in misura fissa ed unitaria, hanno riguardo, più specificamente, alle spese dell’organismo per potere avviare il procedimento di mediazione: ricezione della istanza, visione da parte della segreteria, fascicolazione e registrazione, comunicazione alla altra parte dell’inizio della procedura e così via. Si tratta, dunque, delle spese relative all’attività di segreteria prodromica a quella di mediazione vera e propria svolta dal mediatore. Quest’ultima, dunque, assume valenza diversa, in quanto riguarda le spese di concreto svolgimento dell’attività di mediazione (ricomprende infatti anche l’onorario del mediatore). Si tratta, quindi, di due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva; la previsione, contenuta nel comma secondo dell’art.16 (secondo cui le spese di avvio sono a valere sull’indennità complessiva) implica unicamente che la spesa di segreteria, una volta corrisposta, è solo una parte dell’indennità complessiva da corrispondere. Ciò comporta che, al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione, entrambe siano dovute. Pertanto, oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’art.16, commi 3 e ssgg. del d.m. 180/2010, come modificati dall’art.5 del d.m. 145/2011. Nel caso in cui, in particolare, trova applicazione la previsione contenuta nell’art.16, comma quarto lett.e) del d.m. 180/2010 (come modificato dall’art.5 del d.m. 145/2011) saranno dovute sia le spese di avvio del procedimento (di € 40,00) sia le spese per la mediazione non riuscita (non essendo comparsa nessuna delle controparti oltre quella che ha introdotto la mediazione). Resta fermo, peraltro, che oltre alla suddetta indennità complessiva (spese di avvio e spese di mediazione) saranno dovute anche le spese vive, così come conteggiate e documentate dall’organismo di mediazione. Va precisato, infine, che resta pur sempre nella facoltà degli organismi di mediazione stabilire una deroga in melius degli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al d.m. 180/2010, così come previsto dall’art.5, comma 1, lett. f) del d.m. 145/2011: ciò nella chiara linea di una possibile riduzione del costo complessivo del procedimento di mediazione.
Sintesi dei principi espressi:
Roma, 20 dicembre 2011 Il Direttore Generale Maria Teresa Saragnano
Testo del 2011-12-23 - Fonte: Giustizia.it Mediazione Procedura civile Circolare Ministero giustizia -y- Interpretativa Efficienza giustizia civile Procciv |