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   efficienza giustizia civile 2011-12-22 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Attenzione: Riduzione contenzioso in appello e in Cassazione SENZA AVVISI

Abstract: Il Governo peggiora il testo con modifiche contenute nello schema di decreto legge sul sovraindebitamento del piccolo imprenditore e del consumatore e sull'efficienza del processo civile.
Rendiamoci conto che misure di questo genere costituiscono un principio inaccettabile: che per motivi straordinari si possa derogare alle leggi e ai principi di diritto piu' affermati. Che questo governo di tecnici creda di poter stracciare in questo modo ogni norma che regola i contrasti civili e' un pessimo segnale. - Fonte: Spataro

Altre modifiche che nulla hanno a che vedere con l'efficienza ma solo un modo assurdo di distruggere i problemi:

"Modifiche all'art. 26 della L. 12.11.2011 n. 183 (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti la Corte di Cassazione e alle corti d'appello)"

L'AIAC associazione italiana avvocati civilisti segnala questo (v. link in fondo):

"Si prevede la estinzione dei giudizi pendenti in cassazione contro pronunce emesse prima del luglio 2009 e di quelli pendenti in corte d'appello da oltre tre anni (invece che due anni) qualora le parti non provvedano a presentare una istanza di trattazione volta a confermare il loro interesse alla definizione del procedimento entro il termine perentorio di sei mesi decorrente dall'entrata in vigore della legge (non più, dunque, dalla ricezione di apposito avviso da parte della cancelleria)."

Avete capito bene: nessun avviso, chiuse per legge. Ricordo trattarsi di schema di decreto legge secondo AIAC, secondo il Governo decreto legge. Al momento nulla in Gazzzetta.

Attenzione alla eventuale responsabilita' professionale.

Sul tema e' scoppiata, giustamente, la discussione nella lista di civile.it. Ringrazio i professionisti che mi hanno espressamente autorizzato ad indicare i loro contenuti che, ripeto, sono esposti in un contesto discorsivo, non certo di approfondimento.

Questi alcuni interventi.

1) ... se interessa, qui http://bit.ly/tHp3Lf c'è un approfondimento sul punto redatto dall'AIAC.
Giorgio Battaglini - avv. in venezia

 

2)  Trovo che sia una vergogna, è ormai da un paio d'anni che il legislatore non fa che introdurre paletti all'accesso alla giustizia o inganni ai danni degli avvocati (e quindi dei cittadini) per cercare di ridurre il contenzioso. Prima la mediazione, poi l'aumento ripetuto dei contributi unificati (con delle aberrazioni in materia di appalti pubblici), poi le multe punitive in caso di rigetto delle inibitorie o dei ricorsi al TAR contrari alla "giurisprudenza consolidata" (nuova fonte del diritto), ora questo.

Ma vi pare che un cittadino che ha fatto appello o ricorso in cassazione spendendo denaro ora improvvisamente abbia perso interesse? E' un concetto che potrei capire al limite nel diritto amministrativo, ma nel civile? E poi perchè non si è previsto un sistema come quello del giudizio amministrativo in cui comunque la cancelleria avvisa ed a quel punto scatta la necessità di presentare l'istanza? Ora si creera una mole di lavoro enorme, tutti noi avvocati dovremmo fare l'inventario preciso di tutte le cause in appello o in cassazione, convocare i clienti e ingolfare le cancellerie di istanze. Sono disgustato, veramente.

Avv. Alessandro Pace

 

3) Condivido in pieno il rilievo del Collega Alessandro Pace e lo sottoscrivo. Aggiungo che dovremmo SERIAMENTE organizzare una severa e forte resistenza a queste deprecabili iniziative, che hanno davvero snaturato la cd. "giustizia". Non possiamo essere sempre e solo vittime del dannato soldo e della inquisizione mediatica e fiscale attualmente in corso! Con l'augurio di buone feste.... e che ci venga qualche buona idea!

avv. Nicola Ferro

 

a) Infine il testo e' stato trovato con grande zelo (capire il testo normativo tra annunci e non pubblicazioni in G.U. diventa folle dall'avv. Franco Tessari:

L' art. 26 legge n. 183/2011 - Questo il testo vigente (o meglio, il testo che entrerà in vigore il 1.1.2012 salvo modifiche medio tempore intervenute).

Art. 26

Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente
davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di
cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate
prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.
69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due
anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la
cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare
istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle
conseguenze di cui al comma 2.
2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti,
con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha
sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla
loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla
ricezione dell'avviso di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara
l'estinzione con decreto.

Le modifiche introdotte il 16 dicembre riguarderebbero (ma non ho il
testo) l'applicazione ai giudizi pendenti in appello da 'oltre tre
anni' (anziché due) e la previsione che la perenzione sia automatica e
decorra dall'entrata in vigore della legge, anziché dall'avviso di
cancelleria.

avv. Francesco Tessari

 

b) aggiungo il comunicato del Governo:

Sono previste alcune correzioni alla disciplina della mediazione, per potenziarne l'utilizzo; una modifica alle norme sull'istanza di prelievo per eliminare alcune distorsioni verificatesi nella prassi; la fissazione di un limite alle spese liquidabili per le controversie davanti ai giudici di pace per le quali non e' richiesta l'assistenza di un difensore. Questa norma e' volta ad eliminare il contenzioso seriale che spesso grava su tali uffici con gravi conseguenze in termini di costi e carichi di lavoro.

E' prevista inoltre una proroga di un anno per i magistrati onorari in servizio, tenuto conto, da un lato, della necessità di procedere alla riforma organica della magistratura onoraria, dall'altro di completare l'attuazione della delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie.


Link: http://www.cameracivileveneziana.it/news/visual.ph

Testo del 2011-12-22 - Fonte: Spataro

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