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   sommario 2010-05-29 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Procedimento sommario: ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Genova

Abstract: N. 27 del 30 settembre 2009 - Fonte: Proc. Civile

II presidente facente funzioni:
considerato che l'entrata in vigore della recente riforma del codice di procedura civile e, in
particolare, del rito sommario introdotto con gli art. 702 bis, ter e quater ha determinato la
necessità di formulare idonei criteri organizzativi allo scopo di adottare prassi comuni tra
tutte le sezioni in ordine:
a) al calendario delle udienze di prima comparizione;
b) al termine entro il quale il giudice deve provvedere sul ricorso introduttivo del processo
sommario ex art. 702 bis',
e) al termine entro il quale fissare la prima udienza, nella quale discutere
sull'ammissibilità del rito sommario o sulla sua opportunità e adeguatezza ai fini
dell'esauriente trattazione della singola causa;
preso atto delle conclusioni cui si è pervenuti nella riunione tra i presidenti delle sezioni
civili e nella successiva riunione tenutasi il 29 settembre ultimo scorso, ore 15,30 al quinto
piano nell'aula della corte di assise, adeguatamente verbalizzata, alla quale sono stati
invitati tutti i giudici del settore civile, presenti in numero di venti, nella quale si è anche
discusso di questioni interpretative con il proposito di riprendere la discussione in sede di
formazione decentrata anche con altre categorie interessate: consiglio dell'ordine degli
avvocati e conservatorie dei registri immobiliari (queste ultime con riferimento
all'efficacia delle ordinanze conclusive del rito sommario).
Tanto premesso:
dispone che siano adottati i criteri organizzativi seguenti:
a) i criteri di distribuzione delle cause introdotte con rito sommario sono gli stessi previsti
per le cause ordinarie;
b) le udienze di prima comparizione nelle cause introdotte con il ricorso di cui all'art. 702
bis c.p.c. saranno fissate per gli stessi giorni nei quali le singole sezioni civili trattano le
udienze di prima comparizione nelle cause civili ordinarie;
e) alla fissazione dell'udienza di prima comparizione, cia-scun giudice deve provvedere
nel termine di cinque giorni da quello in cui la causa gli è stata assegnata dal presidente di
sezione;
d) la data della prima udienza di comparizione (per la discussione sull'ammissibilità del
rito sommario o la sua opportunità, considerata la tipologia della singola causa) deve
essere fissata entro tre mesi dalla data di assegnazione di cui alla lettera che precede;
e) nella prima udienza, fissata per gli stessi giorni di scadenza delle cause ordinarie, la
comparizione delle parti non è da intendere come comparizione personale ma dei soli
difensori ed è pertanto opportuno che nel decreto di fissazione ciò venga esplicitato;
f) per le opportune variazioni tabellari, i presidenti delle singole sezioni provvederanno a
informare questa presidenza:
— sui criteri di distribuzione dei processi sommari tra i giudici della sezione;
— sui giorni della settimana destinati alla trattazione delle udienze di prosecuzione.
Infine, per quanto ciò attenga a profili di interpretazione della normativa, pare opportuno
segnalare che, nella riunione dèi giudici del settore civile sopra citata, dopo ampia
discussione si è pressoché unanimemente condiviso il seguente orientamento:
qualora il processo debba proseguire secondo il rito ordinario — con «applicazione delle

norme del libro secondo» (art. 702 ter, 3° comma) —, trovano applicazione tutte le nonne
del libro eluse dall'iniziativa dell'attore, che ha errato nella scelta del rito sommario: in
particolare gli art. 163 bis, con concessione del ; termine di novanta giorni per comparire,
e l'art. 166 c.p.c. , per l'eventuale deposito di nuova comparsa di risposta, nella quale
potranno essere proposte nuove eccezioni, prodotti nuovi documenti, svolte tutte le difese
che il più ristretto termine non aveva, di fatto, consentito: ciò in base a un'interpretazione
costituzionalmente orientata che pare idonea a sottrarre la controversia a questioni di
illegittimità costituzionale altrimenti non evitabili.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente ordine di servizio e tutti i giudici
del settore civile.

 

Testo del 2010-05-29 - Fonte: Proc. Civile

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