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Cassazione SS UU Civili 4 marzo 2009, n. 5160

Abstract: Notifica per posta ordinaria e deposito in cancelleria: "Dal principio di libertà delle forme deriva che tutte le forme degli atti del processo sono previste non per la realizzazione di un fine proprio ed autonomo, ma allo scopo del raggiungimento di un certo risultato, con la conseguenza che l’eventuale inosservanza della prescrizione formale è irrilevante se l’atto viziato raggiunge ugualmente lo scopo cui era destinato. L’art. 319 c.p.c prevede il deposito degli atti in cancelleria ma non ne specifica il quomodo." - Fonte: Proc. Civile

Il Giudice di pace di Bella, accogliendo la domanda proposta da A. C. Ma., condannava il Ministero dell’interno a pagare alla attrice la somma di Euro 1083,45 oltre interessi legali, a titolo di rimborso spese per l’attività dalla stessa espletata in qualità di messo comunale di notifica di certificati elettorali in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo del 13.6.1999.

Preliminarmente il giudice di pace riteneva non rituale, in quanto effettuata a mezzo posta, la costituzione in giudizio del Ministero convenuto, che dichiarava contumace.Il Ministero della difesa proponeva appello.

Il Tribunale di Potenza dichiarava l’inammissibilità dell’appello in considerazione del fatto che la sentenza impugnata doveva ritenersi resa secondo equità, in relazione al valore della domanda non superiore a Euro 1.100,00, e quindi non appellabile.A questa conclusione perveniva dopo avere rilevato che doveva ritenersi irrituale e giuridicamente inesistente la costituzione in giudizio del Ministero della difesa, dato che, come era documentato in atti, la comparsa di costituzione era stata trasmessa alla cancelleria a mezzo posta, senza che potesse attribuirsi rilievo all’apposizione da parte del cancelliere dell’attestazione “depositato” invece che dell’attestazione, più fedelmente descrittiva della realtà, “’pervenuto in cancelleria”. Una diversa interpretazione sarebbe in radicale contrasto con l’art. 319 c.p.c. (che utilizza il termine “deposito” e non quello di “consegna”) e con un più generale principio di sistema relativo al deposito degli atti processuali, e una diversa conclusione non è giustificata dalle sentenze della Corte costituzionale 520 del 2002 e 98 del 2004, che hanno introdotto nell’ordinamento la possibilità di una costituzione in giudizio a mezzo posta con riferimento al giudizio tributario e a quello di opposizione a sanzioni amministrative in ragione delle specifiche peculiarità di tali giudizi. La previsione da parte del codice di una specifica forma ai fini della costituzione in giudizio rende inapplicabile il principio di libertà di forma e la circostanza che la forma nella specie adottata fuoriusciva del tutto dallo schema procedimentale di legge rendeva inapplicabili i limiti alla dichiarabilità della nullità posti dagli artt. 156 e 157 c.p.c.

Ne conseguiva che la domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione doveva essere considerata tamquam non esset e ininfluente ai fini del valore della controversia.Quanto all’appello incidentale, il Tribunale rilevava che la parte in effetti non chiedeva alcuna riforma della sentenza di primo grado, di cui anzi chiedeva la conferma. Peraltro la richiesta declaratoria di contumacia del Ministero, contenuta nell’appello incidentale, era contenuta nella sentenza di primo grado.

Il Ministero dell’interno propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’intimata non si è costituta.

Motivi della decisione

1. Il Ministero premette che con la comparsa di costituzione in giudizio, inviata a mezzo posta a causa dell’elevato numero dei procedimenti incardinati, esso aveva tra l’altro proposto domanda riconvenzionale diretta a conseguire un accertamento con efficacia di giudicato in merito alla non spettanza del diritto al rimborso spese per le notificazioni dei certificati elettorali effettuate dalla attrice su richiesta del Ministero dell’interno durante l’intero rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune (e aggiunge che il giudice di pace avrebbe dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto di connessione con quella principale).

2. Il primo motivo denuncia erronea declaratoria di inesistenza della costituzione in giudizio del Ministero in primo grado e della riconvenzionale in tale sede proposta, con violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 156, 157, 161, secondo comma, e 319 c.p.c., censurando la statuizione del Tribunale sulla contumacia del Ministero nel primo grado di giudizio.Si sostiene che contro la lettura dell’art. 319 c.p.c. offerta dal giudice di appello militano argomentazioni letterali e sistematiche. Dal principio di libertà delle forme deriva che tutte le forme degli atti del processo sono previste non per la realizzazione di un fine proprio ed autonomo, ma allo scopo del raggiungimento di un certo risultato, con la conseguenza che l’eventuale inosservanza della prescrizione formale è irrilevante se l’atto viziato raggiunge ugualmente lo scopo cui era destinato. L’art. 319 c.p.c prevede il deposito degli atti in cancelleria ma non ne specifica il quomodo. In particolare non è richiesto il contatto interpersonale tra depositante e cancelliere. D’altra parte il ricorso al mezzo postale non pregiudica le esigenze di controllo e semmai risponde ad esigenze di maggiore certezza, tanto da essere utilizzato per le notificazioni. Inoltre l’esigenza di rispetto dell’art. 24 Cost. ha indotto la Corte costituzionale ad ammettere la costituzione in giudizio a mezzo posta, peraltro prevista anche nel giudizio di cassazione, mentre il giudice a quo l’ha qualificata addirittura come inesistente. La Corte costituzionale ha valorizzato una serie di elementi oggettivi (come la circostanza che lo strumento postale è largamente usato dalla parte pubblica, specie per le comunicazioni e notificazioni), i quali travalicano i confini del processo tributario e si collegano con le esigenze di celerità, semplificazione e certezza dell’attività amministrativa (art. 1 l. n. 241/1990).

Né deve trascurarsi che è tipica del processo telematico l’impersonalità dell’atto di deposito e che a norma dell’art. 4 della legge n. 422/1999 di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica degli atti negli stati membri dell’Unione europea la “trasmissione degli atti può essere effettuata con qualsiasi mezzo”. Del resto, poiché il deposito degli atti è privo di qualsiasi contenuto volitivo, in mancanza di specifiche esigenze dovrebbe essere irrilevante il soggetto che materialmente proceda alla consegna, come ritenuto dalla Corte costituzionale, e non può negarsi che, come osservato dalla giurisprudenza, nei processi davanti ai giudici di pace vige la massima libertà di forme per la costituzione in giudizio (diversamente che nel rito del lavoro).Deve poi darsi rilievo all’intervenuto raggiungimento dello scopo, avendo il cancelliere ricevuto il fascicolo e avendo valutato regolare il suo contenuto e il suo deposito.

3. Il secondo motivo deduce erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello con violazione degli artt. 10, 36, 40, sesto comma, 113, secondo comma, e 339, terzo comma, c.p.c.Si sostiene che la proposizione di una domanda riconvenzionale, connessa con quella principale, di valore indeterminato, oltre a determinare l’incompetenza per valore del giudice di pace, avrebbe comunque comportato una decisione secondo diritto, con la conseguente ammissibilità dell’appello, sussistente, come riconosciuto dalla giurisprudenza, anche nel caso in cui il giudice di pace abbia ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale (si osserva inoltre che il Ministero non poteva prospettarsi un diverso regime dell’impugnazione, poiché la sua contumacia sarebbe stata statuita solo in appello).

4. Il terzo motivo denuncia difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego relativa a questioni attinenti al periodo anteriore il 10 luglio 1998.

5. Il quarto motivo denuncia in rubrica omessa pronuncia sul difetto di legittimazione del Ministero dell’interno, in conseguenza dell’erronea dichiarazione di contumacia del medesimo, ma il motivo nella sua concreta illustrazione e nel conclusivo quesito di diritto denuncia direttamente il difetto di legittimazione del Ministero, sotto il profilo che l’invocato art. 4 della legge n. 165/1982 riguarda i soli messi notificatori speciali autorizzati dagli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per la notifica di atti della medesima amministrazione, mentre la notifica dei certificati elettorali, che sono atti propri dei comuni, è espletata da messi comunali nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato con tali enti locali ed è retribuibile dai medesimi salvo diritto al rimborso nei confronti dello Stato.

6. I primi due motivi sono connessi, in quanto la contestazione della statuizione sulla inesistenza della costituzione in giudizio in primo grado del Ministero ora ricorrente è strumentale all’annullamento della dichiarazione di inammissibilità dell’appello.

7. Circa gli effetti di una costituzione in giudizio effettuata mediante l’invio in cancelleria dell’atto difensivo a mezzo del servizio postale sono di recente intervenute due diverse pronunce di questa Corte che, seppure relative a fattispecie che presentavano alcune differenze, risultano ispirate a criteri ermeneutici in contrasto.

Precisamente, la sentenza Cass., sez. lav., n. 21447/2007 ha ritenuto che nelle controversie di lavoro la spedizione dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo del servizio postale, pur se l’atto perviene nella cancelleria del giudice nei termini di legge (nella specie veniva proposta opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto contributi dovuti all’Inps), integra una modalità non prevista in via generale ed è carente del requisito formale, indispensabile anche ai fini del raggiungimento dello scopo, del deposito in cancelleria ex art. 415 c.p.c. e che quindi ne consegue una nullità insanabile e rilevabile d’ufficio, ancorché il cancelliere abbia erroneamente proceduto all’iscrizione della causa a ruolo.Sembra intanto potersi affermare che per tale ultimo profilo (non rilevanza del raggiungimento dello scopo) la decisione non era vincolata dal fatto che la Corte costituzionale con la ordinanza n. 24 del 2007 aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 415 e 645 c.p.c. sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nel corso del medesimo giudizio di cassazione (cfr. Cass. ord. n. 22811/2004, con cui si era rilevato che il ricorso alla spedizione postale è ammesso nel caso in cui il credito contributivo sia fatto valere dall’istituto previdenziale con ordinanza ingiunzione), e, in particolare, aveva rilevato che non poteva invocarsi il precedente costituito dalla sentenza della medesima Corte costituzionale n. 98 del 2004, poiché, mentre il procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione si caratterizza per una semplicità di forme del tutto particolare, intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia, il rito del lavoro non rientrava in un medesimo quadro di semplificata struttura processuale.

L’ordinanza Cass., sez. III, n. 12342/2008 (pronunciata nell’ambito di un procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis), avente ad oggetto un ricorso proposto dal Ministero dell’interno contro sentenza del Tribunale di Potenza emessa in una controversia analoga alla presente, in cui similmente il giudice di appello aveva ritenuto inesistente la costituzione in giudizio del Ministero in primo grado, concorda con la richiamata sentenza della sezione lavoro nel ritenere che l’attività di deposito di atti in cancelleria implichi che chi l’effettua si rechi in cancelleria e presenti gli atti al cancelliere, e che quindi sussista una violazione della regola formale nel comportamento del cancelliere che apponga il visto di deposito ad un atto pervenuto a mezzo posta, anche perché il plico postale di norma non viene ricevuto dal cancelliere stesso, ma perviene all’apposito ufficio preposto alla ricezione della posta, che poi lo rimette al cancelliere. Esclude però che si sia in presenza di una difformità dallo schema formale tale da far ritenere l’atto inesistente e del tutto improduttivo di effetti giuridici, se alla fine del procedimento, pur difforme dallo schema di legge, il plico perviene al cancelliere, che ben può compiere tutte le attività necessarie ai fini del controllo della ritualità della documentazione. Al riguardo si osserva anche che il deposito in cancelleria può essere effettuato anche da parte di un nuncius del procuratore della parte, e che lo strumento del deposito a mezzo posta non è sconosciuto al processo civile. Approfondendo la qualificazione della fattispecie, la ordinanza in esame osserva che la deviazione dallo schema legale nella fattispecie è valutabile come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio e l’attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario.

8. Questo collegio ritiene condivisibile l’analisi compiuta dall’ordinanza appena richiamata. In particolare la circostanza che l’attività materiale di deposito degli atti in cancelleria, che è priva di un requisito volitivo autonomo, non debba essere compiuta necessariamente dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente, ma possa essere realizzata anche da persona da loro incaricata (c.d. nuncius) (cfr. Cass. 7449/2001 e 26737/2006), e che l’ordinamento processuale preveda casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta (art. 134 disp. att. c.p.c. concernente il giudizio di cassazione, e le ipotesi relative al processo tributario, di cui a Corte cost. n. 520 del 2002, e al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativi di sanzione amministrativa, di cui a Corte cost. n. 98 del 2004; cfr. anche Cass. n. 11893/2006 per l’estensione dei principi di cui a quest’ultima sentenza all’azione popolare in materia elettorale), non appare compatibile con una valutazione di radicale difformità del deposito realizzato attraverso l’invio dell’atto per mezzo della posta rispetto a quello effettuato mediante consegna diretta al cancelliere, anche se certamente al di fuori delle previsioni normative il deposito potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo (art. 156, terzo comma, c.p.c.), e cioè dell’(eventuale) concreta e documentata ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e giammai dalla data della spedizione dell’atto, così come invece previsto dalle speciali discipline relative al deposito degli atti processuali a mezzo posta. Tale conclusione è coerente anche con i rilievi svolti da Cass. S.U. n. 4130/1988, che (in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, anteriormente alla già richiamata pronuncia della Corte costituzionale) ha ritenuto inidoneo l’invio a mezzo posta dell’atto, qualora il deposito dello stesso non sia attestato dal cancelliere, che lo rifiuti (nella specie per la mancanza dei versamenti prescritti).

9. Ne consegue la fondatezza del primo motivo, visto che nella specie è stato conseguito lo scopo del deposito della memoria di costituzione in giudizio del Ministero convenuto, mediante apposizione da parte del cancelliere del visto di deposito e l’acquisizione agli atti del fascicolo di parte.

Ne deriva anche la fondatezza del secondo motivo, visto che la proposizione di domanda riconvenzionale di valore indeterminabile, avente oggetto strettamente connesso, e anzi in rapporto di continenza, con quello della domanda principale, comportava una decisione secondo diritto su tutta la causa e quindi l’appellabilità della sentenza (cfr. Cass. n. 55/2004, 16945/2006, 2999/2008).

10. Il terzo motivo, con cui è eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deve ritenersi inammissibile per la formazione del giudicato implicito, per effetto della mancata impugnazione sul punto in appello della sentenza di primo grado, che aveva provveduto sul merito (cfr. l’orientamento di queste Sezioni unite in materia di giudicato implicito sulla giurisdizione, a partire dalla sentenza n. 24883/2008).

11. Devono dunque accogliersi il primo e il secondo motivo, con assorbimento del quarto, cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice (lo stesso Tribunale di Potenza in diversa composizione), cui si demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo, accoglie i primi due motivi, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Potenza in diversa composizione.

Testo del 2010-02-22 - Fonte: Proc. Civile

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