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   riforma 2009-07-21 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Filtri in Cassazione e procedimento sommario: i dubbi del Cnf

Abstract: Si è tenuto a Roma il seminario organizzato dal Consiglio nazionale forense sulle modifiche al codice
di procedura civile introdotte dal collegato alla Finanziaria (legge 69/2009).
Il presidente del Cnf, Guido Alpa :”Troppe incertezze normative minano l’efficacia della riforma” - Fonte: cnf

 
Roma 17/7/2009. “Le troppe incertezze normative della legge che revisiona il processo civile, emerse nei diversi interventi dei relatori, rischiano di minare l’efficacia della riforma”. E’ una considerazione preoccupata quella formulata dal presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, al termine della prima parte dei lavori del seminario organizzato oggi a Roma, presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia (circa 2000 gli avvocati iscritti), e interamente dedicato alle Modifiche al codice di procedura civile introdotte dalla legge 69/2009, in vigore dal 4 luglio scorso. “Occorrerebbe una riscrittura formale della legge perché le incertezze sono tanto più gravi quanto più riguardano il processo civile e dunque il diritto di accesso alla giustizia dei cittadini”. Non c’è capitolo della riforma che sia esente da dubbi: a partire da quelli più controversi come il filtro per i ricorsi in Cassazione, ma anche dalle novità che avrebbero dovuto risolvere questioni annose, come la sorte del processo in caso di difetto di giurisdizione. Alpa non sottrae la categoria forense all’impegno a far “girare” la riforma, anzi sottolinea l’impegno degli avvocati a collaborare, insieme agli altri operatori della giustizia, per la migliore applicazione delle nuove norme. Ma sottolinea come l’impianto riformatore sia incompleto, in attesa che il governo metta mano alle deleghe sulla riduzione dei riti e sulla conciliazione ed evidenzia l’opportunità di coordinare il testo della legge con quello che ha introdotto la class action. “La fedeltà alla legge è un atto dovuto per gli avvocati, ma spesso noi siamo chiamati a veri e propri sacrifici. Vorremmo che il Parlamento li apprezzasse varando la riforma dell’ordinamento forense (attualmente in discussione in commissione giustizia al senato, ndr)”. Gli avvocati saranno insomma “attendisti ma vigili”, come ha avvertito il consigliere Aldo Bulgarelli, coordinatore della commissione cpc del Cnf e moderatore dei lavori seminariali della mattina. 
 
Il compito di introdurre i capisaldi della riforma è spettato a Carmine Punzi che tra l’altro ha evidenziato come tra le novità positive vi sia quella di garantire alle parti il diritto al contraddittorio anche rispetto alle questioni sollevate d’ufficio dal giudice. 
 
Argomento controverso è il passaggio del processo dal giudice ordinario a quello amministrativo/ tributario/ contabile in caso di difetto di giurisdizione. “L’articolo 59 della legge meriterebbe la riscrittura”, ha sottolineato Claudio Consolo “visto che è ambiguo sul punto se il passaggio sia una vera traslazione o raffiguri una riproposizione della domanda davanti al giudice competente, dunque dia inizio a un nuovo processo. Se è traslazione, come alcuni elementi interpretativi propendono, allora ci sarà sopravvivenza delle prove e delle tutele cautelari già erogate dal giudice in difetto di giurisdizione”. 
 
Il controverso tema della introduzione del filtro per i ricorsi in Cassazione è stato trattato nella dialettica tra avvocati e magistrati, divisi sulla opportunità del filtro (che i legali non riconoscono) ma concordi nel sottolineare i dubbi interpretativi. 
 
Molto critico Giorgio Costantino, che ha adombrato profili di illegittimità costituzionale della norma sul filtro contenuta in un testo “velleitario e contraddittorio”. Preoccupa soprattutto il secondo motivo di inammissibilità del ricorso (articolo 360 bis, n.2) previsto nel caso in cui sia manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo. “Ogni interpretazione letterale della disposizione conduce a risultati aberranti”, ha sottolineato Costantino. “Essa si presta a essere intesa vuoi nel senso che sono ammissibili soltanto i ricorsi che denuncino una violazione dei principi regolatori del giusto processo, prescindendo dai motivi di cui all’articolo 360, vuoi nel senso che il ricorso, fondato sui motivi di cui all’articolo 360, è inammissibile qualora censuri il provvedimento invocando a sproposito i principi regolatori del giusto processo”. 
 
Il consigliere di Cassazione Luciano Panzani ha difeso il filtro ma ha sottolineato il rischio di arbitrarietà in una lettura ampia del secondo motivo di inammissibilità e ha inoltre avvertito: “che l’istituzione della sezione filtro non è da sola sufficiente a porre rimedio alla situazione di crisi della Corte, visto che le sezioni ordinarie dovranno comunque smaltire circa 100mila ricorsi arretrati pendenti”. 

Tutto da sperimentare il procedimento sommario di cognizione, di nuovo conio, anche se gli avvocati si chiedono quanta presa avrà sui giudici (Antonio Carratta), mentre appare problematica la delega sulla semplificazione dei riti, come ha sottolineato Bruno Sassani: “Bisognerà vedere come sarà esercitata dal legislatore delegato ma appare di difficile declinazione, per fare un esempio, l’estensione del procedimento sommario di cognizione anche al giudice collegiale”. 
Sono stati trattati anche i temi della Incompetenza telematica (Sergio Menchini), la disponibilità delle prove (Giuseppe Ruffini), la testimonianza scritta (Remo Caponi), l’abrogazione del quesito di diritto e le norme transitorie (Antonio Briguglio), l’esecuzione forzata (Girolamo Bongiorno, Giuseppe Miccolis), l’attuazione degli obblighi di fare infungibile (Sergio Chiarloni), le disposizioni transitorie (Bruno Capponi), la delega sulla conciliazione (Chiara Orlandi). Chiusura dei lavori molto critica da parte di Romano Vaccarella: “temo che questa legge servirà a poco in relazione a una effettiva efficienza del processo. Mi sembra più orientata a parare la responsabilità dello Stato per i ritardi processuali in violazione della Convezione europea sui diritti umani”. 


Link: http://www.consiglionazionaleforense.it/visualizza

Testo del 2009-07-21 - Fonte: cnf

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