Ufficiali giudiziaria | 2009-03-23 · NEW: ![]() |
Ufficiali giudiziari: Audizioni per la riforma |
Che i compiti degli ufficiali giudiziari siano cruciali nel processo, e' ovvio. Che se ne parli, con gli interessati, e' importante. Segue l'attuale disegno di legge delega al Governo.
DISEGNO DI LEGGEArt. 1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario, per l’introduzione, nelle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e delle leggi speciali, delle modificazioni necessarie in relazione all’oggetto della professione, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari relativamente al servizio delle notificazioni, nonché per l’adozione della disciplina transitoria necessaria ai fini del passaggio al nuovo regime giuridico. 2. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, nonché di quelli previsti dalle direttive comunitarie in materia e dalle relative disposizioni di recepimento. Art. 2. 1. Per la istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario, il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) definizione dell’oggetto della professione mediante la puntuale indicazione delle seguenti attività, di competenza esclusiva dell’ufficiale giudiziario: 2) attività di significazione, prevedendo che la consegna di determinati atti giudiziari sia effettuata con processo verbale; b) definizione delle funzioni proprie del giudice che possono essere svolte, su delega dell’autorità giudiziaria, dall’ufficiale giudiziario, secondo le seguenti indicazioni: 2) nelle espropriazioni immobiliari, la vendita e l’assegnazione, la redazione del progetto, la vendita di corpi di reato, le attività necessarie ai fini della precisazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari e di urgenza, l’apposizione e la rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali, gli inventari in materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 769 del codice di procedura civile, la ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile; c) definizione delle ulteriori attività che possono essere svolte dall’ufficiale giudiziario, secondo le seguenti indicazioni: 2) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti; d) protezione degli interessi pubblici generali collegati all’esercizio della libera professione di ufficiale giudiziario, anche mediante idonei controlli di affidabilità, sulla base delle seguenti previsioni: 2) accesso alla professione previa verifica dell’idoneità al suo esercizio ed obbligatorietà dell’iscrizione nell’apposito albo, disciplinato ai sensi del numero 5); 5.1) diploma di laurea in giurisprudenza; 5.2) selezione sulla base di concorso bandito dal Ministero della giustizia per le sedi disponibili, previo superamento di prove scritte ed orali dirette ad accertare l’idoneità tecnico-professionale all’esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario, con la previsione, quale requisito di ammissione al concorso, dello svolgimento di un periodo minimo di pratica biennale presso un ufficiale giudiziario; 6) individuazione, anche mediante rinvio ad una fonte regolamentare, del numero di uffici sede di ufficiale giudiziario per ciascuna circoscrizione, coincidente con il circondario di ciascun tribunale, e regolamentazione dell’esercizio della professione su base territoriale nei limiti resi necessari dalla rilevanza pubblica dell’attività svolta e secondo modalità che rispettino il principio di concorrenza, osservando, in particolare, i seguenti criteri: 6.2) possibilità di esercitare la professione per alcune tipologie di atti in qualsiasi comune compreso nel distretto della Corte di appello in cui si trova la sua sede; 7) istituzione di un albo distrettuale degli esercenti la professione di ufficiale giudiziario, nel quale sono iscritti i titolari delle sedi comprese nel distretto di Corte di appello; 8) istituzione di consigli distrettuali e di un Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari, eletti dagli appartenenti alla categoria secondo meccanismi intesi a garantire la partecipazione e la trasparenza delle procedure elettorali, la tutela delle minoranze e la disciplina delle incompatibilità, con la precisazione della competenza regolamentare attribuita in materia ai consigli; 9.1) formazione ed aggiornamento periodico della professionalità; 9.2) regolamentazione dell’attività degli iscritti nelle materie di competenza dei consigli distrettuali; controllo della deontologia, anche sotto il profilo della qualità delle prestazioni professionali; elaborazione ed informazione all’utenza dei contenuti minimi delle prestazioni e del loro costo; 10) attribuzione al Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari dei seguenti poteri: 10.2) decisione dei ricorsi contro i provvedimenti dei consigli distrettuali in materia disciplinare e di tenuta degli albi distrettuali; 11) attribuzione al Ministero della giustizia di poteri idonei al controllo dell’effettiva tutela degli interessi, mediante la previsione: 11.2) del potere di sciogliere i consigli distrettuali, sentito il Consiglio nazionale, o di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento del Consiglio nazionale; 12) specificazione degli atti che devono essere compiuti personalmente dall’ufficiale giudiziario e degli atti per i quali è consentita la delega a dipendenti del professionista, previo decreto nominativo di autorizzazione del presidente del tribunale; 13) introduzione, per tutti gli esercenti la professione, dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ai danni cagionati nell’esercizio della attività professionale, tale da assicurare l’effettivo risarcimento dei danni, anche qualora provocati dai dipendenti del professionista; Art. 3. 1. Per l’adozione delle modifiche alle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e delle leggi speciali, necessarie in relazione all’oggetto della professione di ufficiale giudiziario, il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che il creditore, nelle ipotesi in cui può avvalersi del procedimento d’ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, ha facoltà di richiedere la notificazione dell’atto di precetto e che si formi il titolo esecutivo nel caso in cui il debitore, su specifico interpello dell’ufficiale giudiziario, riconosca, anche in parte, il debito; b) estendere, eventualmente, la previsione di cui alla lettera a) ad altre ipotesi analoghe; Art. 4. 1. Per la riorganizzazione dell’amministrazione giudiziaria, con riferimento al servizio delle notificazioni, il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) procedere alla soppressione degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; b) procedere alla soppressione della figura professionale di ufficiale giudiziario, appartenente alle aree funzionali B e C, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri, sottoscritto con accordo in data 16 febbraio 1999; Art. 5. 1. Per l’adozione della disciplina transitoria necessaria a seguito dell’introduzione delle disposizioni previste dalla presente legge, il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che, in sede di prima attuazione della presente legge, all’albo unico nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 5), siano iscritti tutti gli ufficiali giudiziari, appartenenti alle aree funzionali B e C, che presentano domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché non in possesso del titolo di laurea; b) prevedere che, per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1 e la formazione della relativa graduatoria, si tenga conto dell’anzianità maturata con riferimento al decreto di nomina emanato ai sensi dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Testo del 2009-03-23 - Fonte: Senato
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